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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Akzo Nobel Chemicals Ltd. e della Akros Chemicals Ltd. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'11 aprile 2003

(Causa T-125/03)

Lingua processuale: l'inglese

L'11 aprile 2003 la Akzo Nobel Chemicals Ltd., Hersham, Regno Unito, e la Akros Chemicals Ltd., Hersham, Regno Unito, rappresentate dal sig. C. Swaak, lawyer, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

(controllare, ai sensi dell'art. 230 CE, la legittimità della decisione nella parte in cui la Commissione la considera legittimante e/o costituente il fondamento normativo dell'azione della Commissione (che non è separabile dalla decisione) di sequestrare e/o esaminare e/o leggere documenti coperti da segreto professionale;

(annullare la decisione, conformemente all'art. 231 CE, nella parte in cui la Commissione la considera legittimante e/o costituente il fondamento normativo dell'azione della Commissione (che non è separabile dalla decisione) di sequestrare e/o esaminare e/o leggere documenti coperti da segreto professionale;

(ingiungere alla Commissione, per conformarsi alla sentenza di annullamento della decisione, di restituire i documenti coperti da segreto professionale e di non utilizzarne in alcune modo il contenuto;

(condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi della sua decisione 10 febbraio 2003, C(2003) 559/4, la Commissione ha effettuato un'ispezione in loco nei locali delle ricorrenti siti in Eccles, Manchester, Regno Unito. Nel corso dell'ispezione la Commissione ha esaminato, copiato e sequestrato vari documenti.

Alcuni di questi documenti sono divenuti oggetto di contestazione tra le ricorrenti e la Commissione. Secondo le ricorrenti il sequestro di tali documenti ha violato il principio generale del segreto professionale.

A sostegno della loro domanda, le ricorrenti affermano che la Commissione ha violato il Trattato, i principi generali del diritto comunitario e il regolamento n. 17/62 così come interpretato dalla Corte e dal Tribunale.

In particolare, le ricorrenti fanno valere che la Commissione ha violato il principio del segreto professionale infrangendo la procedura relativa all'applicazione dei principi stabiliti dalla Corte e dal Tribunale. Inoltre, esse sostengono che la Commissione ha violato il principio del segreto professionale poiché ne ha rifiutato illegittimamente e immediatamente l'applicazione nel corso dell'ispezione in loco e poiché ha sequestrato alcuni documenti. Infine, esse affermano che la Commissione ha violato i loro diritti fondamentali, in particolare il diritto alla riservatezza.

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