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Sentenza del Tribunale di primo grado 16 maggio 2007 - F/Commissione

(Causa T-324/04)1

(Pubblico impiego - Dipendenti - Indennità di dislocazione - Ricorso di annullamento - Ricorso per risarcimento danni - Art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII dello Statuto - Nozione di organizzazione internazionale - Residenza abituale e attività professionale principale - Rifiuto dell'indennità di dislocazione con effetto retroattivo - Ripetizione dell'indebito )

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: F (Rhode-Saint-Genèse, Belgio) (rappresentante: avv. É. Boigelot)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: H. Krämer, agente)

Oggetto della causa

Da una parte, domanda di annullamento delle decisioni della Commissione che negano al ricorrente, con effetto retroattivo, l'indennità di dislocazione e definiscono il criterio per il recupero delle somme percepite indebitamente a questo titolo e, dall'altra, domanda di rimborso dell'integralità delle somme che sono state o saranno trattenute sulla retribuzione del ricorrente dal febbraio 2004, maggiorate degli interessi, così come una domanda di risarcimento del danno morale e materiale che il ricorrente asserisce di aver subito.

Dispositivo della sentenza

Il ricorso è respinto.

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 300 del 4.12.2004.