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Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007 - Italia e Brandt Italia / Commissione

(Cause riunite T-239/04 e T323/04)1

(Aiuti di Stato − Normativa contenente disposizioni urgenti a favore dell'occupazione per le imprese in difficoltà − Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e ordina il recupero dell'aiuto versato)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente nella causa T-239/04: Repubblica italiana (rappresentante: D. Del Gaizo, agente)

Ricorrente nella causa T-323/04: Brandt Italia SpA (Verolanuova) (rappresentanti: M. Van Empel, C. Visco e S. Lamarca, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Di Bucci, C. Giolito e E. Righini, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione della Commissione 30 marzo 2004, 2004/800/CE, relativa al regime di aiuti di Stato cui l'Italia ha dato esecuzione concernente disposizioni urgenti in materia di occupazione (GU L 352, pag. 10)

Dispositivo

I ricorsi sono respinti.

La Repubblica italiana sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute, nell'ambito della causa T-239/04, dalla Commissione.

La Brandt Italia SpA sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute, nell'ambito della causa T-323/04, dalla Commissione.

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1 - GU C 217 del 28.8.2004.