Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007 - Italia e Brandt Italia / Commissione
(Cause riunite T-239/04 e T323/04)1 (Aiuti di Stato − Normativa contenente disposizioni urgenti a favore dell'occupazione per le imprese in difficoltà − Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e ordina il recupero dell'aiuto versato)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente nella causa T-239/04: Repubblica italiana (rappresentante: D. Del Gaizo, agente)
Ricorrente nella causa T-323/04: Brandt Italia SpA (Verolanuova) (rappresentanti: M. Van Empel, C. Visco e S. Lamarca, avvocati)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Di Bucci, C. Giolito e E. Righini, agenti)
Oggetto
Annullamento della decisione della Commissione 30 marzo 2004, 2004/800/CE, relativa al regime di aiuti di Stato cui l'Italia ha dato esecuzione concernente disposizioni urgenti in materia di occupazione (GU L 352, pag. 10)
Dispositivo
I ricorsi sono respinti.
La Repubblica italiana sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute, nell'ambito della causa T-239/04, dalla Commissione.
La Brandt Italia SpA sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute, nell'ambito della causa T-323/04, dalla Commissione.
____________1 - GU C 217 del 28.8.2004.