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Cause riunite T‑239/04 e T‑323/04

Repubblica italiana e Brandt Italia SpA

contro

Commissione delle Comunità europee

«Aiuti di Stato — Normativa contenente disposizioni urgenti a favore dell’occupazione per le imprese in difficoltà — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e ordina il recupero dell’aiuto versato»

Massime della sentenza

1.      Aiuti concessi dagli Stati — Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri — Lesione della concorrenza — Criteri di valutazione

(Art. 87 CE)

2.      Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Regime di aiuti all’occupazione — Inclusione

(Art. 87, n. 1, CE)

3.      Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Categorie di aiuti, definiti mediante regolamento, che possono essere considerati compatibili con il mercato comune — Regolamento n. 2204/2002, relativo agli aiuti a favore dell’occupazione

(Artt. 87 CE e 88 CE; regolamento della Commissione n. 2204/2002)

4.      Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione che constata l’incompatibilità di un aiuto non notificato con il mercato comune — Obbligo di motivazione — Portata

(Artt. 87, n. 1, CE e 253 CE)

5.      Aiuti concessi dagli Stati — Procedimento amministrativo — Obbligo per la Commissione di intimare agli interessati di presentare osservazioni

(Art. 88, n. 2, CE)

6.      Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della Commissione — Esame di un regime di aiuti considerato globalmente — Ammissibilità

7.      Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegittimo — Applicazione del diritto nazionale

(Art. 88 CE)

1.      Un provvedimento statale che istituisce un regime di aiuti all’occupazione minaccia di falsare la concorrenza in quanto rafforza la posizione finanziaria di alcune imprese rispetto ai loro concorrenti e, in particolare, minaccia di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi se i beneficiari si trovano in concorrenza con prodotti provenienti da altri Stati membri, quantunque non esportino essi stessi la loro produzione.

(v. punto 68)

2.      Il fatto che un provvedimento statale che istituisce un regime di aiuti all’occupazione sia diretto a tutelare l’occupazione non incide sulla sua qualifica come aiuto di Stato, poiché l’art. 87, n. 1, CE non distingue gli interventi statali a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti.

(v. punto 69)

3.      Affinché un regime di aiuti sia considerato compatibile con il mercato comune sulla base del regolamento n. 2204/2002, relativo all’applicazione degli [artt. 87 CE e 88 CE] agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione, non è sufficiente che le condizioni da esso stabilite siano soddisfatte in alcuni dei possibili casi d’applicazione. È invece necessario che gli aiuti erogati in base a tale regime di aiuti soddisfino le dette condizioni in tutte le ipotesi.

Pertanto, le condizioni stabilite dal detto regolamento non sono soddisfatte da un provvedimento statale che istituisce un regime di aiuti all’occupazione che non escluda che gli aiuti siano concessi ad una grande impresa in una regione non assistita. Peraltro, la possibilità puramente teorica che, nel contesto del detto provvedimento statale, il potenziale cedente possa essere una piccola o media impresa non è sufficiente per far ritenere che l’aiuto così notificato sia compatibile con il mercato comune alla luce degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

(v. punti 94, 101)

4.      L’obbligo di motivazione costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente, quest’ultima, alla legittimità nel merito dell’atto controverso. La motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto in questione e deve far apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. Tale requisito dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo interessate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento della rispondenza della motivazione di un atto ai requisiti di cui all’art. 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia.

In particolare, da tali principi risulta che la Commissione deve dimostrare che un provvedimento costituisce un aiuto di Stato e che esso è incompatibile con il mercato comune. Essa non è, invece, tenuta a rispondere punto per punto agli argomenti privi di rilevanza fatti valere dalle autorità nazionali interessate o da terzi intervenienti.

Benché, in taluni casi, possa evincersi dalle circostanze stesse in cui un aiuto è stato concesso che esso è atto ad incidere sugli scambi tra Stati membri e a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza, la Commissione è tenuta quanto meno ad evocare queste circostanze nella motivazione della sua decisione.

Tuttavia, la Commissione non deve dimostrare gli effetti concreti che aiuti illegali hanno avuto sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri. Infatti, l’obbligo a carico della Commissione di fornire una simile prova finirebbe con il favorire gli Stati membri che concedono aiuti in violazione dell’obbligo di notifica di cui all’art. 88, n. 3, CE, danneggiando quegli Stati che notificano gli aiuti ancora in fase di progetto. Infatti, secondo la lettera dell’art. 87, n. 1, CE, sono incompatibili con il mercato comune non solo gli aiuti che «falsano» la concorrenza, ma anche quelli che «minacciano» di falsarla.

(v. punti 117-119, 126-127)

5.      La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di un avviso relativo all’apertura del procedimento formale d’indagine di cui all’art. 88, n. 2, CE rappresenta un mezzo adeguato allo scopo d’informare tutti gli interessati dell’avvio di un tale procedimento.

(v. punto 141)

6.      Nel caso di un regime di aiuti, al fine di verificare se tale regime comporti elementi di aiuto, la Commissione può limitarsi a studiarne le caratteristiche generali, senza essere tenuta ad esaminare ogni singolo caso di applicazione.

(v. punto 142)

7.      Tenuto conto del carattere imperativo della vigilanza sugli aiuti statali operata dalla Commissione ai sensi dell’art. 88 CE, le imprese beneficiarie di un aiuto possono fare legittimo affidamento, in linea di principio, sulla regolarità dell’aiuto solamente qualora quest’ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista da tale articolo. Infatti, un operatore economico diligente deve normalmente essere in grado di accertarsi che tale procedura sia stata rispettata anche quando l’illegittimità della decisione di concessione dell’aiuto sia imputabile allo Stato considerato in una misura tale che la sua revoca appare contraria al principio di buona fede.

Se il beneficiario dell’aiuto in esame ritiene che sussistano circostanze eccezionali sulle quali abbia potuto fondare il proprio legittimo affidamento circa la regolarità dell’aiuto, tale valutazione spetta al giudice nazionale eventualmente adito, dopo aver proposto alla Corte, se necessario, questioni pregiudiziali di interpretazione.

(v. punti 154-155)