Language of document : ECLI:EU:T:2013:143





Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 marzo 2013 – Andersen/Commissione

(causa T‑92/11)

«Aiuti di Stato – Aiuti concessi dalle autorità danesi a favore dell’impresa pubblica DSB – Contratti di servizio pubblico per la prestazione di servizi di trasporto ferroviario di passeggeri tra Copenaghen e Ystad – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno a talune condizioni – Applicazione nel tempo delle norme di diritto sostanziale»

1.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Valutazione al momento della presentazione del ricorso – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente (Art. 263, quarto comma, TFUE) (v. punti 29, 30)

2.                     Procedimento giurisdizionale – Intervento – Istanza avente ad oggetto il sostegno delle conclusioni di una delle parti ma che sviluppa un’altra argomentazione – Ricevibilità – Argomenti che modificano il contesto della controversia – Irricevibilità (Statuto della Corte di giustizia, artt. 40, quarto comma, e 53; regolamento di procedura del Tribunale, art. 116, § 3) (v. punti 31, 41)

3.                     Atti delle istituzioni – Applicazione nel tempo – Norme di procedura – Norme sostanziali – Distinzione – Retroattività di una norma sostanziale – Presupposti (v. punti 34-36, 45, 56)

4.                     Aiuti concessi dagli Stati – Progetti di aiuti – Esame da parte della Commissione – Aiuti notificati senza essere versati – Applicazione delle norme di diritto sostanziale in vigore al momento dell’adozione della decisione della Commissione (Art. 88 CE) (v. punti 39, 54)

5.                     Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Obbligo per la Commissione di valutare la compatibilità di un aiuto sulla base delle norme sostanziali in vigore al momento del suo versamento – Applicazione del regolamento n. 1370/2007 ai contratti di servizio di trasporto pubblico conclusi prima dell’entrata in vigore del regolamento – Esclusione (Art. 87 CE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370/2007) (v. punti 40-57)

6.                     Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Art. 87 CE) (v. punto 58)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione 2011/3/UE della Commissione, del 24 febbraio 2010, concernente i contratti di servizio di trasporto pubblico tra il Ministero dei Trasporti danese e la Danske Statsbaner [aiuto di Stato C 41/08 (ex NN 35/08)] (GU 2011, L 7, pag. 1).

Dispositivo

1)

L’articolo 1, secondo comma, della decisione 2011/3/UE della Commissione, del 24 febbraio 2010, concernente i contratti di servizio di trasporto pubblico tra il Ministero dei Trasporti danese e la Danske Statsbaner [aiuto di Stato C 41/08 (ex NN 35/08)] è annullato.

2)

La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dal sig. Jørgen Andersen, tranne quelle causate dagli interventi.

3)

Il Regno di Danimarca è condannato a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dal sig. Andersen a causa del suo intervento.

4)

La Danske Statsbaner (DSB) è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dal sig. Andersen a causa dell’intervento della stessa.