Language of document : ECLI:EU:T:2013:308

Causa T‑93/11

Stichting Corporate Europe Observatory

contro

Commissione europea

«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti riguardanti i negoziati tra l’Unione europea e la Repubblica dell’India ai fini della conclusione di un accordo di libero scambio – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela dell’interesse pubblico in materia di relazioni internazionali – Documenti divenuti di pubblico dominio – Rinuncia a una limitazione della diffusione dei documenti»

Massime – Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 7 giugno 2013

1.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Documenti divenuti di pubblico dominio – Nozione

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 4, 9, 10 e 12, §§ 1 e 2; decisioni del Consiglio 98/552, art. 3, e 1999/468)

2.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Documenti sensibili – Nozione

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 4, § 1, a), e 9, § 1]

3.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Astensione di un’istituzione dal rispondere a una domanda di accesso – Effetti – Rinuncia implicita a ogni limite alla diffusione dei documenti previsti da siffatta domanda – Insussistenza

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 8, § 3)

4.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Potere di organizzazione interna delle istituzioni – Vademecum della Commissione sull’accesso ai documenti – Mera istruzione di servizio priva di effetti esterni

5.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Eccezioni obbligatorie – Considerazione di un interesse particolare del richiedente – Esclusione

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 1, a)]

1.      Nell’ambito di un processo consultivo reso obbligatorio dall’articolo 3 della decisione 98/552, sull’attuazione da parte della Commissione di azioni relative alla strategia d’accesso al mercato comunitario, la costituzione di gruppi di lavoro per l’esame di questioni particolari, l’ammissione di terzi in qualità di esperti e la redazione di verbali o resoconti delle riunioni del comitato consultivo e dei suddetti gruppi sull’accesso ai mercati implicano la necessità, per la Commissione, di predisporre e inviare documenti ai suoi membri nonché alle organizzazioni professionali e società intervenienti in qualità di esperti, il che consente di considerare tali documenti come documenti interni ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

Qualora i destinatari dei documenti richiesti da una persona che ha formulato una domanda di accesso ai documenti, ai sensi del suddetto regolamento, siano Stati membri, organizzazioni professionali e società partecipanti, in veste di esperti per queste ultime due entità, ai lavori di un comitato consultivo e di suoi gruppi di lavoro sull’accesso ai mercati di un paese terzo, e ciò nell’ambito di riunioni non aperte al pubblico, la partecipazione a tale processo di assistenza della Commissione costituisce un criterio di differenziazione predefinito il cui soddisfacimento determina la qualità di destinatario dei documenti interessati dalla domanda di accesso. I documenti non sono comunicati a titolo d’informazione generale, bensì nell’ambito di uno scambio tecnico circoscritto e al solo fine di consentire a tutti i partecipanti di espletare il loro ruolo di consiglieri presso la Commissione. Non si può ritenere che tale diffusione, ad opera della Commissione, dei documenti sia destinata ed atta a portare tali documenti a conoscenza del pubblico, vale a dire a un insieme indistinto di persone, considerate in modo generico ed astratto. Non è neppure equiparabile al pubblico l’insieme dei destinatari putativi dei documenti richiesti, ossia i membri delle organizzazioni professionali partecipanti ai lavori del comitato e dei gruppi di lavoro sull’accesso ai mercati. Detti membri rappresentano altresì un gruppo specifico di persone definito in base ad un criterio predeterminato, nella specie l’appartenenza ad un’associazione di categoria le cui conoscenze specialistiche sono richieste nell’ambito di un processo di assistenza della Commissione, ai fini della determinazione di una strategia di accesso ai mercati di un paese terzo.

Peraltro, le formulazioni sul rendere «direttamente» accessibili i documenti o sul loro carattere «facilmente accessibile», utilizzate dagli articoli 10 e 12, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, che caratterizza situazioni in cui il diritto di accesso del «pubblico» viene garantito in modo attivo dalle istituzioni, non ricoprono un approccio selettivo adottato dalla Commissione nella comunicazione dei documenti.

(v. punti 31‑33, 35‑37, 39, 40, 42‑44)

2.      Benché la classificazione come documento sensibile, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, assoggetti detto documento a una procedura speciale, essa non può, di per sé sola, giustificare l’applicazione dei motivi di diniego di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento. Qualora un siffatto documento sia oggetto di una domanda di accesso, il pregiudizio causato dalla sua divulgazione è valutato come per qualsiasi altro documento, ossia, in linea di principio, in base ad un esame concreto del suo contenuto. Correlativamente, la circostanza che una delle menzioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento non compaia sui documenti richiesti non è sufficiente per escludere l’applicazione delle eccezioni previste dall’articolo 4 di tale regolamento, a pena di privare di efficacia tale disposizione e di ledere gli interessi tutelati da quest’ultima.

(v. punti 52, 53)

3.      In linea di principio, si possono trarre conseguenze giuridiche dall’astensione di un’istituzione solo se esse sono espressamente previste dal diritto dell’Unione. Nell’ambito dell’accesso ai documenti, il silenzio di un’istituzione è preso in considerazione unicamente dall’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, articolo concernente il trattamento delle domande di conferma. Sebbene da una mera astensione della Commissione non si possa quindi dedurre una rinuncia implicita a ogni limite alla diffusione dei documenti menzionati nella domanda di accesso, lo stesso non varrebbe per l’ipotesi di un’indicazione esplicita in tale senso proveniente da tale istituzione. Al riguardo, un’autorizzazione della comunicazione non può essere qualificata come rinuncia esplicita a ogni limite alla diffusione di una lettera o delle informazioni ivi contenute, unica constatazione che avrebbe consentito di considerare che un documento sia davvero divenuto di pubblico dominio e che quindi sia accessibile a ogni persona o impresa interessata.

(v. punti 57, 58, 60, 63)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 72, 73, 75‑77)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punto 85)