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Sentenza del Tribunale 10 dicembre 2014 – ONP e a. / Commissione

(Causa T-90/11)1

(«Concorrenza – Intese – Mercato francese delle analisi di biologia medica – Decisione che accerta la violazione dell’articolo 101 TFUE – Associazione di imprese – Ordine professionale – Oggetto dell’ispezione e dell’indagine – Requisiti di applicazione dell’articolo 101 TFUE – Violazione per oggetto – Prezzo minimo e ostacoli allo sviluppo di gruppi di laboratori – Infrazione unica e continuata – Prova – Errori nella valutazione in punto di fatto e errori di diritto – Importo dell’ammenda – Punto 37 degli orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Competenza estesa al merito»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Ordre national des pharmaciens (ONP) (Parigi, Francia), Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP) (Parigi) e Conseil central de la section G de l’Ordre national des pharmaciens (CCG) (Parigi) (rappresentanti: O. Saumon, L. Defalque e T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati)

Convenuta: Commissionee europea (rappresentanti: F. Castilla Contreras, C. Giolito, B. Mongin e N. von Lingen, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Labco (Parigi, Francia) (rappresentanti: N. Korogiannakis, M. Koppet e B. Dederichs, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2010) 8952 def. della Commissione, dell’8 dicembre 2010, relativa ad una procedura di applicazione dell’articolo 101 [TFUE] (procedimento 39510 –Labco/ONP) e, in subordine, domanda di riduzione dell'ammenda inflitta alle ricorrenti

Dispositivo

L’importo dell’ammenda inflitta congiuntamente e solidalmente all’Ordre national des pharmaciens (ONP), al Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP) e al Conseil central de la section G de l’Ordre national des pharmaciens (CCG) all’articolo 3 della decisione C (2010) 8952 def. della Commissione, dell’8 dicembre 2010, relativa ad una procedura di applicazione dell’articolo 101 [TFUE] (procedimento 39510 –Labco/ONP) è pari a EUR 4,75 milioni.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese e un decimo di quelle sostenute dall’ONP, dal CNOP e dal CCG.

L’ONP, il CNOP e il CCG sopporteranno i nove decimi delle proprie spese.

5)    La Labco sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 173 dell’11.6.2011.