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Ricorso proposto il 18 febbraio 2011 - Andersen / Commissione

(Causa T-92/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Jørgen Andersen (Ballerup, Danimarca) (rappresentanti: avv.ti M. F. Nissen e G. Van de Walle de Ghelcke)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare l'articolo 1, secondo comma, della decisione della Commissione 24 febbraio 2010 nel procedimento in materia di aiuti di Stato C 41/08 (NN 35/08) - Contratti di servizio di trasporto pubblico tra il ministero dei Trasporti danese e la Danske Statsbaner (DSB) (GU 2011 L 7, pag. 1);

condannare la Commissione alle spese sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente deduce tre motivi a sostegno del ricorso.

1.    Con il primo motivo, il ricorrente sostiene che la Commissione è chiaramente incorsa in un errore di diritto nel concludere che il governo danese non ha commesso un errore manifesto di valutazione qualificando come servizio pubblico la linea Copenaghen-Ystad e inserendola nel regime dei contratti di servizio di trasporto pubblico. Secondo il ricorrente, tale linea è stata gestita dagli operatori del mercato in maniera efficiente in assenza di sovvenzioni, e pertanto non dovrebbe essere inserita in un contratto di servizio pubblico.

2.    Con il secondo motivo, il ricorrente afferma che la Commissione è chiaramente incorsa in un errore di diritto laddove non ha ordinato il recupero della sovracompensazione incompatibile versata alla DSB in conseguenza del fatto che erano stati distribuiti dividendi al suo azionista, lo Stato danese. Secondo il ricorrente, la distribuzione di dividendi allo Stato effettuata da una società di proprietà interamente statale non è un meccanismo legittimo atto a compensare una sovracompensazione incompatibile.

3.    Con il terzo motivo, il ricorrente dichiara che la Commissione è chiaramente incorsa in un errore di diritto applicando il regolamento n. 1370/2007 1 in luogo del regolamento n. 1191/69 2. Per quanto attiene agli aiuti di Stato illegali, il ricorrente ritiene che la Commissione dovrebbe applicare la normativa vigente al momento della concessione dell'aiuto.

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1 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2007, n. 1370, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315, pag. 1).

2 - Regolamento (CEE) del Consiglio 26 giugno 1969, n. 1191, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU L 156, pag. 1).