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Ricorso proposto il 21 febbraio 2011 - Chimei InnoLux / Commissione

(Causa T-91/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Chimei InnoLux Corp. (Zhunan, Taiwan) (rappresentanti: J.-F. Bellis, avvocato, e R. Burton, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 8 dicembre 2010, C(2010)8761 def., nel caso COMP/39.309 - LCD - Schermi a cristalli liquidi, nella parte in cui dichiara che la violazione si estende anche ai pannelli LCD destinati ai televisori;

ridurre l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nella decisione;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce tre motivi a sostegno del ricorso:

1.    con il primo motivo, afferma che la Commissione, nel determinare il valore pertinente delle vendite ai fini del calcolo dell'ammenda, ha impiegato una nozione giuridicamente errata, quella delle c.d. "vendite dirette nel SEE attraverso prodotti trasformati".

    Nel calcolare il valore pertinente delle vendite della ricorrente ai fini della determinazione dell'ammenda, la Commissione ha tenuto conto del valore dei pannelli LCD integrati in prodotti finiti rientranti nell'ambito delle tecnologie dell'informazione o della televisione, venduti dalla ricorrente nel SEE. Secondo quest'ultima, la nozione di "vendite dirette nel SEE attraverso prodotti trasformati" è giuridicamente errata e non può essere utilizzata per determinare il valore pertinente delle vendite. A parere della ricorrente, si tratta di una nozione che si basa su vendite di prodotti che non sono interessate né direttamente né indirettamente dalla violazione, e che sposta artificialmente, dall'esterno del SEE al suo interno e viceversa, il luogo in cui sono avvenute le pertinenti vendite, all'interno del gruppo, di pannelli LCD, a seconda del luogo di vendita dei prodotti finiti in cui i detti pannelli LCD sono integrati. A parere della ricorrente, tale nozione, così concepita, risulta difforme dalla precedente giurisprudenza dei giudici dell'Unione europea relativa, in particolare, al trattamento delle vendite all'interno di un gruppo ai fini del calcolo dell'ammenda. Da ultimo, la ricorrente dichiara che tale nozione, così come impiegata dalla Commissione nella decisione, comporta discriminazioni illegittime tra i destinatari della stessa, basate sulla mera forma delle rispettive strutture societarie.

2.    Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l'art. 101 TFUE e l'art. 53 dell'accordo SEE, avendo concluso che la violazione si estende ai pannelli LCD per applicazioni TV.

In ragione delle caratteristiche specifiche dei pannelli LCD destinati ai televisori, della natura superficiale e sporadica delle discussioni concernenti tali pannelli e del fatto che altre discussioni bilaterali più dettagliate sullo stesso argomento cui hanno partecipato terzi non sono state prese in considerazione dalla Commissione nella sua decisione, secondo la ricorrente la condotta tenuta rispetto ai pannelli LCD da utilizzare per i televisori avrebbe dovuto essere analizzata e valutata in maniera distinta dalla condotta tenuta rispetto ai pannelli LCD destinati ad usi nell'ambito delle tecnologie dell'informazione. In particolare, alla luce di questi fattori, la ricorrente afferma che la conclusione della Commissione secondo cui la violazione si estende ai pannelli LCD destinati ai televisori è viziata a causa della violazione del principio di parità di trattamento e di requisiti procedurali fondamentali. Tale decisione deve pertanto essere annullata o, perlomeno, ai fini del calcolo dell'ammenda, la Commissione avrebbe dovuto valutare la gravità e la durata di ogni singola violazione derivante dalla condotta relativa ai pannelli LCD destinati ai televisori in maniera distinta dalla violazione riguardante i pannelli LCD per usi nell'ambito delle tecnologie dell'informazione.

3.    Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene che il valore pertinente delle vendite utilizzato dalla Commissione come base per il calcolo dell'ammenda comprende erroneamente le vendite diverse da quelle dei pannelli LCD per usi nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e nei televisori.

    Le vendite di pannelli LCD destinati alle apparecchiature mediche e utilizzati nella fabbricazione di queste ultime sono state incluse per errore nei dati relativi alle vendite forniti alla Commissione durante il procedimento amministrativo. Dato che i pannelli per le apparecchiature mediche non corrispondono ai pannelli destinati ad usi nell'ambito delle tecnologie dell'informazione o nei televisori, come definiti nella decisione della Commissione, la ricorrente afferma che le vendite di pannelli per apparecchiature mediche devono essere escluse dal valore pertinente delle vendite utilizzato ai fini del calcolo dell'ammenda. Anche le vendite delle cellule LCD c.d. aperte (LCD open-cells) sono state incluse per errore nei dati sulle vendite forniti alla Commissione nel corso del procedimento amministrativo. Se si considera che le cellule LCD aperte non sono prodotti finiti e che nella decisione non si accerta una violazione in relazione a prodotti semi-finiti, la ricorrente sostiene che le vendite delle cellule LCD aperte devono essere escluse dal valore pertinente delle vendite utilizzato ai fini del calcolo dell'ammenda.

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