Language of document : ECLI:EU:F:2010:56

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

22 giugno 2010


Causa F‑78/09


Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica — Funzionari — Ricorso per risarcimento danni — Rimborso delle spese — Eccezione di ricorso parallelo — Irricevibilità manifesta»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Marcuccio chiede, in particolare, la condanna della Commissione a risarcirgli il danno che avrebbe subito a seguito del diniego, da parte di quest’ultima, di rimborsargli le spese ripetibili asseritamente sostenute nella causa T‑18/04.

Decisione: Il ricorso del ricorrente è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari — Ricorso — Ricorso per risarcimento danni — Domanda di annullamento della decisione precontenziosa recante rigetto della domanda di risarcimento danni — Domanda priva di carattere autonomo rispetto alla domanda di risarcimento danni

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Procedura — Spese — Liquidazione — Oggetto

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 92, n. 1; Statuto dei funzionari, art. 91)

1.      La decisione di un’istituzione recante rigetto di una domanda risarcitoria costituisce parte integrante del procedimento amministrativo preliminare alla proposizione del ricorso diretto all’accertamento della responsabilità dinanzi al Tribunale. Di conseguenza, la domanda di annullamento può essere valutata in maniera autonoma rispetto alla domanda di risarcimento danni.

Infatti, l’atto in cui è espressa la posizione dell’istituzione durante la fase precontenziosa produce unicamente l’effetto di consentire alla parte che affermi di aver subito un pregiudizio di proporre domanda risarcitoria dinanzi al Tribunale.

(v. punto 17)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 18 dicembre 1997, causa T‑90/95, Gill/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑471 e II‑1231, punto 45); 6 marzo 2001, causa T‑77/99, Ojha/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑61 e II‑293, punto 68), e 5 dicembre 2002, causa T‑209/99, Hoyer/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑243 e II‑1211, punto 32)

2.      Il procedimento specifico previsto dall’art. 92, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, volto alla liquidazione delle spese, esclude la rivendicazione delle stesse somme, o di somme versate agli stessi fini, nell’ambito di un’azione diretta a far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

Pertanto, l’art. 92, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale osta a che il ricorrente presenti, sul fondamento dell’art. 91 dello Statuto, un ricorso risarcitorio avente, in realtà, lo stesso oggetto di una domanda di liquidazione delle spese.

(v. punti 20 e 22)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 11 luglio 2007, causa T‑351/03, Schneider Electric/Commissione (Racc. pag. II‑2237, punto 297)

Tribunale della funzione pubblica: 10 novembre 2009, causa F‑70/07, Marcuccio/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑423 e II‑A‑1‑2293, punti 17 e 18)