Language of document : ECLI:EU:T:2009:30

Causa T‑388/03

Deutsche Post AG et DHL International

contro

Commissione delle Comunità europee

«Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni — Ricorso di annullamento — Legittimazione ad agire — Ricevibilità — Gravi difficoltà»

Massime della sentenza

1.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione che dichiara un aiuto compatibile con il mercato comune senza avviare il procedimento di indagine formale —Ricorso degli interessati ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE

(Artt. 88, nn. 2 e 3, CE e 230, quarto comma, CE)

2.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Ricorso ricevibile — Diritto di invocare tutti i motivi d’illegittimità elencati nell’art. 230, secondo comma, CE

(Artt. 88, nn. 2 e 3, CE e 230, secondo comma, CE)

3.      Aiuti concessi dagli Stati — Progetti di aiuti — Esame da parte della Commissione — Fase preliminare e fase contraddittoria — Compatibilità di un aiuto con il mercato comune

(Art. 88, nn. 2 e 3, CE)

4.      Questioni pregiudiziali — Interpretazione — Effetti nel tempo delle sentenze interpretative — Effetto retroattivo — Limiti — Certezza del diritto

(Artt. 87, n. 1, CE e 234 CE)

1.      Qualora, senza promuovere il procedimento d’indagine formale ex art. 88, n. 2, CE, la Commissione dichiari, con una decisione adottata sulla base del n. 3 dello stesso articolo, la compatibilità di un aiuto con il mercato comune, i beneficiari di tali garanzie procedurali possono ottenerne il rispetto solamente ove abbiano la possibilità di contestare tale decisione dinanzi al giudice comunitario.

Per questi motivi, è ricevibile un ricorso diretto all’annullamento di una simile decisione, proposto da un interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, qualora l’autore di tale ricorso intenda, introducendolo, far rispettare i diritti procedurali che gli derivino dalla detta disposizione.

Per contro, se il ricorrente mette in discussione la fondatezza della decisione di valutazione dell’aiuto in quanto tale, il semplice fatto che possa essere considerato interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE non è sufficiente a far ammettere la ricevibilità del ricorso. Egli deve allora dimostrare di avere una qualità particolare ai sensi della sentenza 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione. Questo è quanto in particolare si verificherebbe nel caso in cui la posizione sul mercato del ricorrente fosse sostanzialmente danneggiata dal provvedimento di aiuto che costituisce oggetto della decisione di cui si tratta.

Non costituisce un pregiudizio sostanziale la semplice circostanza che la decisione impugnata possa influire sui rapporti di concorrenza nel mercato rilevante e che le imprese interessate si trovino in qualche modo in concorrenza con il beneficiario della decisione.

(v. punti 42, 44, 48)

2.      Un ricorrente che miri a far tutelare i diritti procedurali attribuitigli dall’art. 88, n. 2, CE può invocare uno qualsiasi dei motivi di illegittimità tra quelli elencati nell’art. 230, secondo comma, CE, purché sia diretto all’annullamento della decisione impugnata e, in definitiva, all’avvio ad opera della Commissione del procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE. Non spetta invece al Tribunale, in questa fase del procedimento d’esame di un aiuto da parte della Commissione, pronunciarsi in merito all’esistenza di un aiuto o sulla sua compatibilità con il mercato comune.

Si devono quindi dichiarare irricevibili i motivi intesi a far sì che il Tribunale si pronunci sull’esistenza di un aiuto statale o sulla sua compatibilità con il mercato comune. Sono invece ricevibili tutti i motivi intesi a dimostrare che la Commissione avrebbe dovuto avviare il procedimento formale d’esame previsto dall’art. 88, n. 2, CE.

(v. punti 66‑67)

3.      Il procedimento formale d’esame previsto dall’art. 88, n. 2, CE è indispensabile se la Commissione si trova in gravi difficoltà nel valutare se un aiuto sia compatibile con il mercato comune. La nozione di gravi difficoltà riveste natura oggettiva. L’esistenza di tali difficoltà deve essere ricercata tanto nelle circostanze d’adozione dell’atto impugnato quanto nel suo contenuto, in termini oggettivi, correlando la motivazione della decisione con gli elementi di cui la Commissione disponeva al momento della pronuncia sulla compatibilità degli aiuti contestati con il mercato comune. Il trascorrere di un periodo di gran lunga superiore a ciò che è richiesto da un primo esame in base al disposto dell’art. 88, n. 3, CE può pertanto, insieme ad altri elementi, indurre ad ammettere che la Commissione ha incontrato gravi difficoltà di valutazione che richiedevano l’avvio del procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE. Analogamente, l’insufficienza o l’incompletezza dell’esame condotto dalla Commissione in sede di procedimento d’esame preliminare rappresenta un indizio dell’esistenza di gravi difficoltà.

(v. punti 88, 92, 94‑95)

4.      L’interpretazione di una norma di diritto comunitario fornita dalla Corte di giustizia si limita a chiarire e a precisare il significato e la portata della norma stessa, così come essa avrebbe dovuto essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne deriva che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e sviluppatisi prima della sentenza di cui trattasi e che solo in via eccezionale, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all’ordinamento giuridico comunitario, la Corte può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Orbene, una siffatta limitazione può essere ammessa solo nella sentenza stessa che statuisce sull’interpretazione richiesta. Tali considerazioni, sorte da una giurisprudenza che contempla, in particolare, l’obbligo di applicazione del diritto comunitario da parte del giudice nazionale, valgono mutatis mutandis per le istituzioni comunitarie, qualora queste siano, a loro volta, chiamate a dare attuazione alle disposizioni di diritto comunitario oggetto di una successiva interpretazione da parte della Corte.

Ne consegue che, non avendo la Corte limitato nel tempo la portata della sua sentenza 24 luglio 2003, causa C‑280/00, Altmark, i criteri di interpretazione dell’art. 87, n. 1, CE ivi definiti sono pienamente applicabili alla situazione di fatto e di diritto di una fattispecie quale si presentava alla Commissione allorché ha adottato la decisione impugnata prima della pronuncia della citata sentenza.

Di conseguenza, una decisione della Commissione di non avviare il procedimento formale di esame ex art. 88, n. 2, CE, adottata senza un esame che le abbia consentito di stabilire se il livello della compensazione versata a un’impresa pubblica fosse stato stabilito sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata degli strumenti necessari al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l’adempimento dei detti obblighi, deve essere annullata.

(v. punti 112‑114,119)