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Ordinanza del Tribunale di primo grado 25 settembre 2008 - Regione Siciliana/Commissione

(Cause riunite T-392/03, T-408/03, T-414/03 e T-435/03) 1

(Ricorso di annullamento - FESR - Soppressione di un contributo finanziario - Recupero delle somme già versate - Domande di pagamento di interessi moratori - Compensazione - Ente regionale o locale - Assenza d'incidenza diretta - Irricevibilità)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Regione Siciliana (rappresentanti: G. Aiello e A. Cingolo, avvocati dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee, (rappresentanti: E. de March, L. Flynn e G. Wilms, agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro)

Oggetto

Nella causa T-392/03, una domanda d'annullamento della lettera della Commissione 6 ottobre 2003, nella parte in cui essa riguarda le modalità di recupero del contributo erogato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il progetto infrastrutturale denominato "diga Gibbesi", nonché degli atti presupposti e consequenziali, nella causa T-408/03, una domanda di annullamento della lettera 6 ottobre 2003, nella parte in cui essa riguarda le modalità di recupero del contributo erogato dal FESR per i progetti infrastrutturali denominati "Aragona Favara" e "piana di Catania", nonché degli atti presupposti e consequenziali, tra cui segnatamente le lettere della Commissione 13 agosto 2003 e 14 agosto 2003, nella causa T-414/03, una domanda di annullamento della lettera della Commissione 6 ottobre 2003, nella parte in cui essa riguarda le modalità di recupero del contributo erogato dal FESR per il progetto infrastrutturale denominato "autostrada Messina-Palermo", nonché degli atti presupposti e consequenziali, tra cui la nota di addebito della Commissione 25 settembre 2002, n. 3240406591, e, nella causa T-435/03, una domanda di annullamento della lettera della Commissione 24 ottobre 2003, relativa alla compensazione fra taluni crediti e debiti della Commissione connessi ai contributi del FESR "Porto Empedocle", "diga Gibbesi", "autostrada Messina-Palermo", "Aragona Favara" e "piana di Catania", nonché degli atti presupposti e consequenziali.

Dispositivo

I ricorsi sono irricevibili.

La Regione Siciliana è condannata alle spese.

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1 - GU C 35 del 7.2.2004.