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Sentenza del Tribunale di primo grado 10 febbraio 2009 - Deutsche Post e DHL International / Commissione

(Causa T-388/03) 1

("Aiuti di Stato - Decisione di non sollevare obiezioni - Ricorso di annullamento - Legittimazione ad agire - Ricevibilità - Gravi difficoltà")

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Deutsche Post AG (Bonn, Germania); e DHL International (Diegem, Belgio) (rappresentanti: sigg. J. Sedemund e T. Lübbig, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. V. Kreuschitz e M. Niejahr, agenti)

Oggetto

Domanda d'annullamento della decisione della Commissione 23 luglio 2003, C(2003) 2508 def., di non sollevare obiezioni a seguito del procedimento d'esame preliminare ai sensi dell'art. 88, n. 3, CE, con riferimento a varie misure assunte dalle autorità belghe a vantaggio di La Poste SA, impresa pubblica postale belga

Dispositivo

La decisione della Commissione 23 luglio 2003, C(2003) 2508 def., di non sollevare obiezioni a seguito del procedimento preliminare di esame ai sensi dell'art. 88, n. 3, CE, con riferimento a varie misure assunte dalle autorità belghe a vantaggio di La Poste SA, impresa pubblica postale belga, è annullata.

La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Deutsche Post AG e dalla DHL International.

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1 - GU C 35 del 7.2.2004.