Language of document : ECLI:EU:C:2020:224

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

19 marzo 2020 (*)

[Testo rettificato con ordinanza del 14 maggio 2020]

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1370/2007 – Servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia – Articolo 8 – Regime transitorio – Articolo 8, paragrafo 3 – Scadenza dei contratti di servizio pubblico – Calcolo del periodo massimo fissato a 30 anni di durata – Determinazione della data a partire dalla quale il periodo massimo di 30 anni di durata inizia a decorrere»

Nella causa C‑45/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 2 A Coruña (Tribunale amministrativo n. 2 di A Coruña, Spagna), con decisione del 12 dicembre 2018, pervenuta in cancelleria il 24 gennaio 2019, nel procedimento

Compañía de Tranvías de La Coruña SA

contro

Ayuntamiento de A Coruña,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da I. Jarukaitis, presidente di Sezione, E. Juhász (relatore) e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per Compañía de Tranvías de La Coruña SA, da D. Rodríguez Siaba, procurador, A.M. Platas Casteleiro e J. Monrabà Bagan, abogados;

–        [Come rettificato con ordinanza del 14 maggio 2020] per l’Ayuntamiento de A Coruña, da M.J. Macías Mourelle, letrada;

–        per il governo francese, da P. Dodeller ed E. de Moustier, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da W. Mölls, G. Gattinara e J. Rius, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 del Consiglio (GU 2007, L 315, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra Compañía de Tranvías de La Coruña SA (in prosieguo: «Compañía de Tranvías») e l’Ayuntamiento de A Coruña (Consiglio municipale di A Coruña, Spagna) (in prosieguo: il «Comune di A Coruña»), in merito al termine di scadenza di un contratto di trasporto pubblico aggiudicato direttamente a Compañía de Tranvías.

 Contesto normativo

3        Il considerando 31 del regolamento n. 1370/2007 così recita:

«Considerato che le autorità competenti e gli operatori di servizio pubblico avranno bisogno di tempo per adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento, è opportuno definire regimi transitori. In vista della graduale aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico in linea con il presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero presentare alla Commissione [europea] una relazione sullo stato dei lavori entro i sei mesi successivi alla prima metà del periodo transitorio. Sulla base di tali relazioni la Commissione può proporre opportune misure».

4        L’articolo 5, paragrafo 1, prima frase, di tale regolamento prevede che i contratti di servizio pubblico sono aggiudicati conformemente alle norme previste nel medesimo regolamento.

5        L’articolo 8 di detto regolamento, intitolato «Transizione», così dispone:

«1.      I contratti di servizio pubblico sono aggiudicati conformemente alle norme previste nel presente regolamento. Tuttavia, i contratti di servizio o i contratti di servizio pubblico di cui alle direttive [2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU 2004, L 134, pag. 1)] o [2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU 2004, L 134, pag. 114)] per la fornitura di servizi di trasporto di passeggeri con autobus o tram sono aggiudicati secondo le procedure di cui a dette direttive, qualora tali contratti non assumano la forma di contratti di concessione di servizi quali definiti in dette direttive. Se i contratti devono essere aggiudicati a norma delle direttive [2004/17] o [2004/18], le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo non si applicano.

2.      Fatto salvo il paragrafo 3, l’aggiudicazione di contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia o su strada si conforma all’articolo 5 a decorrere dal 3 dicembre 2019. Durante tale periodo transitorio gli Stati membri adottano misure per conformarsi gradualmente all’articolo 5, al fine di evitare gravi problemi strutturali, in particolare per quanto riguarda la capacità di trasporto.

Entro i sei mesi successivi alla prima metà del periodo transitorio gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sullo stato dei lavori, ponendo l’accento sull’attuazione dell’aggiudicazione graduale di contratti di servizio pubblico conformemente all’articolo 5. Sulla scorta delle relazioni degli Stati membri, la Commissione può proporre loro misure appropriate.

3.      Ai fini dell’applicazione del paragrafo 2, non si tiene conto dei contratti di servizio pubblico aggiudicati conformemente al diritto [dell’Unione] e nazionale:

a)      prima del 26 luglio 2000, in base a un’equa procedura di gara;

b)      prima del 26 luglio 2000, in base a una procedura diversa da un’equa procedura di gara;

c)      a decorrere dal 26 luglio 2000 e anteriormente al 3 dicembre 2009, in base a un’equa procedura di gara;

d)      a decorrere dal 26 luglio 2000 e anteriormente al 3 dicembre 2009 in base a una procedura diversa da un’equa procedura di gara.

I contratti di cui alla lettera a) possono restare in vigore fino alla loro scadenza. I contratti di cui alle lettere b) e c) possono restare in vigore fino alla loro scadenza, ma per non più di 30 anni. I contratti di cui alla lettera d) possono restare in vigore fino alla loro scadenza, purché abbiano durata limitata comparabile a quelle di cui all’articolo 4.

I contratti di servizio pubblico possono restare in vigore fino alla loro scadenza qualora la loro risoluzione comporti indebite conseguenze giuridiche o economiche e a condizione che la Commissione abbia dato il suo assenso.

(...)».

6        Ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 1370/2007, quest’ultimo è entrato in vigore il 3 dicembre 2009.

7        Il regolamento n. 1370/2009 è stato modificato dal regolamento (UE) 2016/2338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016 (GU 2016, L 354, pag. 22), che è entrato in vigore il 24 dicembre 2017. In considerazione dei fatti oggetto del procedimento principale, è applicabile alla controversia in esame il regolamento n. 1370/2007, nella versione anteriore alla sua modifica da parte del regolamento 2016/2338.

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

8        Il 1° dicembre 1986 il Comune di A Coruña ha approvato la conclusione di un contratto con Compañía de Tranvías, impresa che fornisce servizi di trasporto passeggeri, per unificare in un’unica concessione tutte le linee di trasporto urbano di cui quest’ultima era titolare. Tale contratto, che fissava il 31 dicembre 2024 come data di scadenza unica di tutti i servizi interessati, è stato firmato il 6 febbraio 1987 da Compañía de Tranvías e dal Comune di A Coruña. Il 5 luglio 1996 è stato firmato un altro contratto tra le stesse parti al fine di includere in detto contratto un nuovo servizio di trasporto collettivo con tram avente la medesima data di scadenza.

9        Il 18 ottobre 2016 il Comune di A Coruña ha trasmesso una comunicazione a Compañía de Tranvías, in cui ha dichiarato che, conformemente al regolamento n. 1370/2007, allo scadere dei 30 anni dalla data di affidamento della concessione sarebbe intervenuta l’estinzione ope legis di quest’ultima. Il 2 novembre 2016 Compañía de Tranvías ha presentato osservazioni in merito a tale comunicazione, nelle quali ha fatto valere segnatamente che, in base ai principi di certezza del diritto e di uguaglianza, il periodo massimo di 30 anni di durata previsto dall’articolo 8 del regolamento n. 1370/2007 non doveva essere calcolato a partire dalla data di aggiudicazione del contratto oggetto del procedimento principale, bensì dal 3 dicembre 2009, giorno di entrata in vigore di tale regolamento, oppure dal 26 luglio 2000, data oggettiva prevista dal suddetto articolo 8.

10      In subordine, Compañía de Tranvías ha fatto valere che, se si dovesse considerare che il periodo massimo di 30 anni di durata inizia a decorrere a partire dall’aggiudicazione del contratto oggetto del procedimento principale, la modifica apportata nel 1996 a detto contratto equivarrebbe ad una nuova aggiudicazione, cosicché la sua durata sarebbe prorogata sino al 2026. Del pari in subordine, Compañía de Tranvías ha sostenuto che tale ipotesi potrebbe rientrare nell’articolo 8, paragrafo 3, ultimo comma, del regolamento n. 1370/2007.

11      Il 30 novembre 2016 il Comune di A Coruña ha deciso di prorogare la concessione per un periodo non superiore a due anni di durata, conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento n. 1370/2007, e di consultare la Commissione in merito alla proposta di Compañía de Tranvías di applicare la deroga di cui all’articolo 8, paragrafo 3, di detto regolamento, al fine di prorogare la durata della concessione fino alla sua data di scadenza.

12      In seguito al rigetto, il 2 giugno 2017, da parte del Comune di A Coruña, del ricorso amministrativo in opposizione proposto avverso tale decisione da Compañía de Tranvías, quest’ultima ha adito il giudice del rinvio di un ricorso amministrativo giurisdizionale avverso la stessa decisione.

13      Lo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 2 A Coruña (Tribunale amministrativo n. 2 di A Coruña, Spagna), ritenendo che ai fini della soluzione della controversia di cui è investito sia necessario interpretare l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1370/2007, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se, in considerazione dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento [n. 1370/2007], il periodo massimo di 30 anni di durata dei contratti previsto in tale disposizione inizi a decorrere: a) dall’aggiudicazione del contratto o dalla formalizzazione di quest’ultimo; b) dal momento in cui è entrata in vigore detta disposizione; c) dal giorno successivo alla scadenza del periodo transitorio previsto all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento in parola (3 dicembre 2019), oppure d) da qualsiasi altra data individuata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea».

 Sulla questione pregiudiziale

14      Secondo giurisprudenza costante, dalla necessità di garantire tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione europea, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto non solo dei termini della medesima, ma anche del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi (sentenza del 23 maggio 2019, WB, C‑658/17, EU:C:2019:444, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

15      Ai termini dell’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, seconda frase, del regolamento n. 1370/2007, i contratti di cui alle lettere b) e c), del paragrafo 3, primo comma, dell’articolo 8 del medesimo regolamento «possono restare in vigore fino alla loro scadenza, ma per non più di 30 anni».

16      Nel caso di specie, è pacifico che il contratto oggetto del procedimento principale, essendo stato aggiudicato «prima del 26 luglio 2000, in base a una procedura diversa da un’equa procedura di gara», rientra in detto punto b).

17      Il Comune di A Coruña fa falere che, in base all’interpretazione letterale dell’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, seconda frase, del regolamento n. 1370/2007, ciascuno dei contratti di cui a detto punto b) non può andare oltre i 30 anni di durata.

18      Tale disposizione può invero essere oggetto di un’altra interpretazione, nella misura in cui la formulazione «loro scadenza» in essa contenuta determina il termine di scadenza dei contratti interessati e, quindi, la parte finale di detta disposizione può essere intesa nel senso che non consente che detti contratti restino in vigore per un periodo di più di 30 anni dalla loro aggiudicazione.

19      Ciò nondimeno, il tenore letterale dell’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, seconda frase, del regolamento n. 1370/2007 non precisa in modo esplicito il dies a quo per il calcolo del periodo massimo di 30 anni di durata.

20      A tal riguardo occorre rilevare, in primo luogo, che interpretare tale disposizione nel senso che il dies a quo del periodo massimo di 30 anni di durata in esso fissato corrisponde al giorno in cui è stato aggiudicato il contratto di servizio pubblico significherebbe che detta disposizione osta a che i contratti in essa contemplati abbiano una durata superiore a 30 anni.

21      Orbene, da un lato, da una tale interpretazione potrebbe conseguire, come rileva la Commissione, che il regolamento in esame, con la sua entrata in vigore, mette fine retroattivamente, a una data anteriore a detta entrata in vigore, a contratti di servizio pubblico legalmente conclusi in data ben anteriore al 3 dicembre 1979 e che prevedono un periodo di durata superiore ai 30 anni, il che sarebbe contrario al principio di certezza del diritto.

22      Dall’altro lato, nel caso di contratti di servizio pubblico vigenti al momento dell’entrata in vigore del regolamento n. 1370/2007, da una tale interpretazione potrebbe discendere una situazione in cui il periodo transitorio sarebbe minimo o molto ridotto, contrariamente all’obiettivo dell’articolo 8 del regolamento n. 1370/2007, come richiamato al considerando 31 di quest’ultimo, che è di concedere alle autorità competenti e agli operatori di servizio pubblico un periodo transitorio adeguato per adeguarsi alle disposizioni di tale regolamento.

23      Inoltre, in situazioni di tal genere l’autorità competente che beneficia del regime transitorio previsto all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 1370/2007 potrebbe aggiudicare direttamente, senza essere soggetta agli obblighi previsti all’articolo 5 dello stesso regolamento, un contratto di servizio pubblico per il medesimo servizio, per un periodo di dieci anni di durata, conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, di detto regolamento. Tale circostanza dimostrerebbe una incoerenza del regime transitorio previsto dal regolamento n. 1370/2007.

24      In secondo luogo, l’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, seconda frase, del regolamento n. 1370/2007 non può nemmeno essere interpretato nel senso che il periodo massimo di 30 anni di durata inizia a decorrere dal giorno successivo allo scadere del periodo transitorio di cui al paragrafo 2 dell’articolo 8 di detto regolamento. In effetti, occorre ricordare, da un lato, che tale paragrafo 2 è introdotto dai termini «[f]atto salvo il paragrafo 3» e, dall’altro lato, che l’inizio di tale paragrafo dispone che, ai fini dell’applicazione di detto paragrafo 2, non si tiene conto dei contratti di servizio pubblico di cui alle lettere da a) a d) di detto paragrafo 3.

25      Ne consegue che i periodi transitori previsti ai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 8 del regolamento n. 1370/2007 si applicano indipendentemente gli uni dagli altri.

26      Tenuto conto delle suesposte considerazioni si deve rilevare, in terzo luogo, che al fine di preservare l’utilità del periodo transitorio specifico di cui all’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, seconda frase, del regolamento n. 1370/2007, il periodo massimo di 30 anni di durata previsto da detta disposizione deve iniziare a decorrere dal giorno in cui è entrato in vigore il medesimo regolamento. Una tale data consente inoltre di stabilire un termine di scadenza identico per tutti i contratti ancora in vigore alla fine di detto periodo transitorio, collocando su un piano di parità le autorità competenti e gli operatori economici interessati.

27      Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione sottoposta dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, seconda frase, del regolamento n. 1370/2007 dev’essere interpretato nel senso che il periodo massimo di 30 anni di durata previsto da detta disposizione per i contratti di cui all’articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del medesimo regolamento, inizia a decorrere dal giorno in cui è entrato in vigore detto regolamento.

 Sulle spese

28      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

L’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, dev’essere interpretato nel senso che il periodo massimo di 30 anni di durata previsto da detta disposizione per i contratti di cui all’articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del medesimo regolamento, inizia a decorrere dal giorno in cui è entrato in vigore detto regolamento.

Firme


*      Lingua processuale: lo spagnolo.