Language of document : ECLI:EU:T:2007:116

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

26 aprile 2007

Causa T‑415/04

Tebaldi e altri

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2003 – Diniego di promozione – Attribuzione di punti di promozione – Irricevibilità manifesta»

Oggetto: Ricorso avente ad oggetto una domanda di annullamento, in via principale, dell’elenco dei funzionari promossi al grado superiore in occasione dell’esercizio di promozione 2003, in quanto tale elenco non contiene i nominativi dei ricorrenti, nonché degli atti preparatori di tale decisione e, in subordine, della decisione recante attribuzione dei punti di promozione a titolo dell’esercizio di valutazione 2003.

Decisione: Il ricorso è dichiarato manifestamente irricevibile. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

Funzionari – Ricorso – Interesse ad agire

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

È manifestamente irricevibile un ricorso proposto da un funzionario e diretto ad ottenere l’annullamento dell’elenco dei funzionari promossi al grado superiore in occasione di un esercizio di promozione, in quanto tale elenco non contiene il nome del ricorrente, nonché, in subordine, l’annullamento dell’attribuzione dei punti di promozione per quanto lo riguarda, qualora il ricorrente non abbia fornito nei suoi scritti alcun elemento concreto sulla sua situazione personale rispetto all’esercizio di promozione di cui trattasi, come, in particolare, il suo grado, la sua anzianità nel grado, il numero di punti di promozione ricevuti in totale e nelle varie categorie e la soglia di promozione che si applica al grado interessato, e non abbia quindi evidenziato in cosa consista il suo interesse personale a proporre il ricorso.

Peraltro, quando il ricorrente si esprime nei suoi scritti in termini generali e astratti, contestando, in particolare, l’attribuzione di talune categorie di punti di promozione senza indicare in che misura tale attribuzione leda i propri interessi, senza menzionare il suo caso particolare e senza dimostrare un nesso tra le censure da lui fatte valere e la sua situazione individuale, tali censure non riguardano la sua situazione giuridica personale, ma la situazione generale del personale della sua istituzione e non possono costituire il fondamento della ricevibilità del ricorso, dato che un funzionario non è legittimato ad agire nell’interesse della legge o delle istituzioni e può far valere, a sostegno di un ricorso di annullamento, solo le censure a lui proprie.

(v. punti 28-32 e 36)

Riferimento: Corte 30 giugno 1983, causa 85/82, Schloh/Consiglio (Racc. pag. 2105, punto 14); Tribunale 25 settembre 1991, causa T‑163/89, Sebastiani/Parlamento (Racc. pag. II‑715, punto 25)