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Sentenza della Corte (Grande Sezione) 27 giugno 2006 - Parlamento europeo / Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-540/03)1

(Politica di immigrazione - Diritto al ricongiungimento familiare dei figli minori di cittadini di paesi terzi - Direttiva 2003/86/CE - Tutela dei diritti fondamentali - Diritto al rispetto della vita familiare - Obbligo di prendere in considerazione l'interesse del figlio minore)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: sigg. H. Duintjer Tebbens e A. Caiola, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: sig. O. Petersen e sig.ra M. Simm, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig.ra C. O'Reilly e sig. C. Ladenburger, agenti) e Repubblica federale di Germania (rappresentanti: sig.ra A. Tiemann, nonché sigg. W.-D. Plessing e M. Lumma, agenti)

Oggetto

Annullamento delle disposizioni previste dall'art. 4, nn. 1, ultimo comma, e 6, e dall'art. 8 della direttiva del Consiglio 22 settembre 2003, 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251, pag. 12) - Deroghe al diritto al ricongiungimento familiare dei figli minori

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Il Parlamento europeo è condannato alle spese.

La Repubblica federale di Germania e la Commissione delle Comunità europee sopporteranno le proprie spese.

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1 - GU C 47 del 21.2.2004.