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Impugnazione proposta il 22 agosto 2013 da Luigi Marcuccio avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 18 giugno 2013 causa F-143/11, Marcuccio/Commissione

(Causa T-447/13 P)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare in toto e senza eccezione alcuna l’ordinanza impugnata.

Rinviare la causa de qua al Tribunale della funzione pubblica.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 18 giugno 2013, che ha respinto come manifestamente irricevibile un ricorso avente per oggetto l’annullamento della decisione della Commissione europea che ha rigettato la domanda del ricorrente del 16 agosto 2013, nonché il pagamento della somma di EUR 3 316,31, a titolo di una parte delle spese sostenute ai fini della causa conclusasi con la sentenza del Tribunale del 15 febbraio 2011, Marcuccio/Commissione (F-81/09).

A sostegno delle proprie conclusioni, il ricorrente fa valere i seguenti motivi:

Difetto assoluto di motivazione dell’ordinanza impugnata, anche per snaturamento e travisamento dei fatti.

Erronea, falsa e irragionevole interpretazione ed applicazione:

−    della nozione di domanda ex articolo 90 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea;

−    dell’articolo 91 dello Statuto, nonché immotivato ed illogico discostamento dalla giurisprudenza in merito;

−    della nozione di obbligo, in capo ad una istituzione dell’Unione europea, di porre in essere le misure di esecuzione di una pronuncia emessa dal giudice dell’Unione europea.

Carenza assoluta di istruttoria e motivazione ed omessa pronuncia su di una domanda attorea formulata intra litem.

Erronea interpretazione ed applicazione dell’articolo 14 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, e conseguente e palese violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge di cui, inter alia, all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.