Language of document : ECLI:EU:T:2014:869

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

2 ottobre 2014 (*)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Rimborso delle spese ripetibili – Articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica – Eccezione di ricorso parallelo – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

Nella causa T‑447/13 P,

avente ad oggetto un’impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (giudice unico) del 18 giugno 2013, Marcuccio/Commissione (F‑143/11, Racc. FP, EU:F:2013:81), e diretta all’annullamento di tale ordinanza,

Luigi Marcuccio, residente in Tricase (Italia), rappresentato dall’avv. G. Cipressa,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata inizialmente da C. Berardis‑Kayser e J. Baquero Cruz, successivamente da C. Berardis‑Kayser e G. Gattinara, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro,

convenuta in primo grado,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto da M. Jaeger, presidente, H. Kanninen (relatore) e M. van der Woude, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con la sua impugnazione, presentata ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il ricorrente, sig. Luigi Marcuccio, chiede l’annullamento dell’ordinanza del 18 giugno 2013, Marcuccio/Commissione (F‑143/11, Racc. FP, EU:F:2013:81; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con cui il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (giudice unico) ha respinto in quanto manifestamente irricevibile il ricorso volto, in particolare, all’annullamento della decisione della Commissione europea che respingeva la sua domanda di rimborso della somma di EUR 3 316,31 come parte delle spese sostenute per il procedimento nella causa sfociata nella sentenza del 15 febbraio 2011, Marcuccio/Commissione (F‑81/09, Racc. FP, EU:F:2011:13; in prosieguo: la «sentenza del 15 febbraio 2011»), nonché alla condanna della Commissione a pagare tale somma maggiorata degli interessi di mora e di penalità.

 Fatti

2        Con atto introduttivo pervenuto nella cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 28 settembre 2009, il ricorrente ha chiesto, in particolare, l’annullamento della decisione della Commissione recante rigetto parziale della sua domanda volta ad ottenere il pagamento di interessi moratori sugli arretrati dell’indennità di invalidità che la suddetta istituzione gli aveva corrisposto. Tale ricorso è stato registrato con il numero di ruolo F‑81/09 ed attribuito alla Seconda Sezione del Tribunale della funzione pubblica.

3        Con la sentenza del 15 febbraio 2011 (EU:F:2011:13), il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il ricorso del ricorrente e ha condannato la Commissione a sopportare un quarto delle spese sostenute dal ricorrente nel procedimento sfociato nella suddetta sentenza.

4        Il ricorrente ha presentato all’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») una domanda, datata 16 agosto 2011, con la quale intimava alla Commissione di rimborsargli la somma di EUR 3 316,36, la quale, a suo giudizio, corrispondeva ad un quarto delle spese da lui sostenute nella causa F‑81/09. Poiché la Commissione non ha risposto entro il termine di quattro mesi, la domanda è stata oggetto di un rigetto implicito (in prosieguo: la «decisione implicita di rigetto»).

5        Il 20 dicembre 2011 il ricorrente ha proposto un reclamo, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), avverso la decisione implicita di rigetto.

6        Il 27 dicembre 2011 il ricorrente ha adito il Tribunale della funzione pubblica con un ricorso, registrato con il numero di ruolo F‑143/11, diretto segnatamente ad annullare la decisione implicita di rigetto.

7        Il 9 febbraio 2012 la Commissione ha comunicato alla cancelleria del Tribunale della funzione pubblica la decisione dell’APN adottata in risposta al reclamo. In tale decisione, l’APN ha informato il ricorrente che segnatamente il 7 febbraio 2012 essa gli aveva versato la somma che chiedeva e che rappresentava un quarto delle spese da lui sostenute nella causa F‑81/09. La cancelleria ha trasmesso la suddetta decisione al rappresentante del ricorrente il 17 febbraio 2012.

 Procedimento e ordinanza impugnata

8        Come risulta dal punto 14 dell’ordinanza impugnata, il ricorrente ha chiesto al Tribunale della funzione pubblica quanto segue:

«[—]      1’annullamento della decisione, promanante ovvero comunque riconducibile alla [Commissione], di ripulsa (...), sia essa ripulsa comunque formatasi nonché sia essa ripulsa parziale ovvero totale, dei suoi petita di cui alla domanda datata 16 agosto 2011 (...), inviata alla [Commissione] in persona del legale rappresentante pro tempore ed all’APN della [Commissione];

[—]      la constatazione che è venuta in essere l’astensione (...), da parte della [Commissione], di porre in essere le misure di esecuzione della sentenza [del] 15 febbraio 2011 (...), e precisamente le misure di esecuzione del disposto della sentenza [del] 15 [febbraio] 2011 inerente le spese della causa a qua;

[—]      la condanna della [Commissione] ad elargire al ricorrente la somma di EUR 3 316,31 (...), la quale somma di EUR 3 316,31 (...), se e nella misura in cui non è erogata al ricorrente, produrrà in favore del medesimo degli interessi, nella misura del 10% all’anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo da domani e fino al giorno in cui l’erogazione immediatamente prefata avrà luogo;

[—]      la condanna della [Commissione] ad elargire al ricorrente la somma di EUR 5,00 (...) al giorno per ogni ulteriore giorno, da domani, che spirerà persistendo l’astensione de qua e fino al 180º giorno successivo al 17 agosto 2011, la quale somma di EUR 5,00 (...) dovrà essere erogata allo spirare del giorno medesimo, e se non lo sarà, ovvero nella misura in cui non lo sarà, produrrà in favore dell’attore degli interessi, nella misura del 10% all’anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal giorno successivo al quale l’immediatamente prefata erogazione avrebbe dovuto avere luogo e fino a quello in cui quest’ultima avrà luogo;

[—]      la condanna della [Commissione] ad elargire al ricorrente la somma di EUR 6,00 (...) al giorno per ogni ulteriore giorno, dal 181º giorno successivo al 17 agosto 2011 che spirerà persistendo l’astensione de qua e fino al 270º giorno successivo al 17 agosto 2011, la quale somma di EUR 6,00 (...) dovrà essere erogata allo spirare del giorno medesimo, e se non lo sarà, ovvero nella misura in cui non lo sarà, produrrà in favore dell’attore degli interessi, nella misura del 10% all’anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal giorno successivo al quale l’immediatamente prefata erogazione avrebbe dovuto avere luogo e fino a quello in cui quest’ultima avrà luogo;

[—]      la condanna della [Commissione] ad elargire al ricorrente la somma di EUR 7,50 (...) al giorno per ogni ulteriore giorno, dal 271º giorno successivo al 17 agosto 2011, che spirerà persistendo l’astensione de qua e fino al 360º giorno successivo al 17 agosto 2011, la quale somma di EUR 7,50 (...) dovrà essere erogata allo spirare del giorno medesimo, e se non lo sarà, ovvero nella misura in cui non lo sarà, produrrà in favore dell’attore degli interessi, nella misura del 10% all’anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal giorno successivo al quale l’immediatamente prefata erogazione avrebbe dovuto avere luogo e fino a quello in cui quest’ultima avrà luogo;

[—]      la condanna della [Commissione] ad elargire al ricorrente la somma di EUR 10,00 (...) al giorno per ogni ulteriore giorno, dal 361º giorno successivo al 17 agosto 2011 et ad infinitum, che spirerà persistendo l’astensione de qua, la quale somma di EUR 10,00 (...) dovrà essere erogata allo spirare del giorno medesimo, e se non lo sarà, ovvero nella misura in cui non lo sarà, produrrà in favore dell’attore degli interessi, nella misura del 10% all’anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal giorno successivo al quale l’immediatamente prefata erogazione avrebbe dovuto avere luogo e fino a quello in cui quest’ultima avrà luogo;

[—]      la condanna della [Commissione] a rifondere al ricorrente tutte le spese diritti ed onorari della presente procedura giurisdizionale».

9        Con lettera della cancelleria del Tribunale della funzione pubblica del 25 gennaio 2013, alle parti è stato assegnato un termine fino al 1º febbraio 2013 per presentare le loro osservazioni in merito ad un’eventuale rimessione della causa al giudice unico.

10      Soltanto la Commissione ha preso posizione entro il termine assegnato e ha fatto sapere di non avere obiezioni riguardo ad un’eventuale rimessione della causa al giudice unico. La Seconda Sezione del Tribunale ha deciso all’unanimità, il 21 febbraio 2013, che la causa sarebbe stata giudicata dal proprio presidente relatore statuente in veste di giudice unico.

11      Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il ricorso per manifesta irricevibilità. Esso ha anzitutto ricordato, al punto 19 dell’ordinanza impugnata, che il diritto della funzione pubblica dell’Unione europea prevedeva uno specifico procedimento di liquidazione delle spese per il caso in cui le parti fossero in disaccordo riguardo all’importo e alla natura delle spese ripetibili in seguito a una decisione con cui il Tribunale ha posto fine ad una controversia e ha statuito sull’onere delle spese. In proposito, il Tribunale della funzione pubblica ha citato l’articolo 92, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura, a tenore del quale, «[s]e vi è contestazione sull’importo e sulla natura delle spese ripetibili, il Tribunale statuisce mediante ordinanza motivata su domanda della parte interessata, sentite le osservazioni dell’altra parte».

12      Al punto 20 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha poi ricordato la giurisprudenza secondo cui lo specifico procedimento, previsto dall’articolo 92, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura, finalizzato alla liquidazione delle spese, esclude la possibilità di rivendicare le stesse somme, ovvero somme sborsate ai medesimi fini, nell’ambito di un’azione intentata ai sensi degli articoli 90 e 91 dello Statuto. Pertanto esso ha affermato che un ricorrente non può essere legittimato a presentare, sulla base dell’articolo 270 TFUE e dell’articolo 91 dello Statuto, un ricorso di annullamento che abbia in realtà lo stesso oggetto di una domanda di liquidazione delle spese.

13      Al punto 21 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha inoltre precisato che «dall’insieme dei capi delle conclusioni formulate dal ricorrente risulta[va] che costui, con il suo ricorso, chiede[va] in particolare l’annullamento della decisione implicita di rigetto (...) nonché la condanna della Commissione a pagargli – unitamente ad interessi di mora, capitalizzazione su tali interessi e penalità – la somma di EUR 3 316,31 a titolo di esecuzione del punto 2 del dispositivo della sentenza del 15 febbraio 2011, somma corrispondente ad un quarto dell’importo indicato sulla nota degli onorari del suo avvocato riguardante la causa F‑81/09».

14      Infine, al punto 22 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha concluso che, in tali condizioni, il ricorso non poteva avere successo poiché «l’esistenza dello specifico procedimento previsto dall’articolo 92, paragrafo 1, del [suo] regolamento di procedura osta[va], a pena di irricevibilità, a che il ricorrente present[asse], sulla base dell’articolo 270 TFUE e dell’articolo 91 dello Statuto, un ricorso per l’annullamento di una decisione di rigetto di una domanda con la quale egli abbia chiesto all’APN il rimborso di una somma a titolo delle spese sostenute per una causa». Secondo il Tribunale della funzione pubblica, «[u]na domanda siffatta ha in realtà lo stesso oggetto di una domanda di liquidazione delle spese».

 Sull’impugnazione

A –  Procedimento e conclusioni delle parti

15      Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 22 agosto 2013, il ricorrente ha proposto la presente impugnazione.

16      La Commissione ha depositato la comparsa di risposta il 15 ottobre 2013.

17      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare l’ordinanza impugnata;

–        rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica affinché quest’ultimo statuisca nuovamente su ciascuno dei capi della domanda presentati in primo grado o, in subordine, accogliere ciascuno dei capi della domanda presentati in primo grado.

18      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere l’impugnazione in quanto irricevibile o infondata in diritto;

–        condannare il ricorrente alle spese.

19      Dato che il ricorrente ha rinunciato a presentare una replica, la fase scritta del procedimento è stata chiusa al termine del primo scambio di memorie.

20      Le parti non hanno presentato domanda di essere sentite entro il termine previsto all’articolo 146 del regolamento di procedura del Tribunale. In applicazione di tale articolo, il Tribunale ha deciso di statuire sull’impugnazione senza trattazione orale.

B –  In diritto

1.     Sulla ricevibilità dell’impugnazione

21      La Commissione, nella sua comparsa di risposta, ha sollevato un’eccezione d’irricevibilità. Essa ritiene che il ricorrente non abbia interesse a proseguire il presente procedimento di impugnazione, in quanto le sue pretese sarebbero già state soddisfatte poiché la Commissione gli ha già versato la somma che egli reclama quale parte delle spese del procedimento nella causa F‑81/09.

22      Per costante giurisprudenza, il Tribunale può esaminare la carenza d’interesse di una parte a proporre impugnazione o a proseguire il procedimento a motivo di un fatto, successivo alla sentenza impugnata, che può privare quest’ultima dei suoi effetti dannosi per il ricorrente e per questa ragione dichiarare il ricorso irricevibile o privo di oggetto. Infatti, la sussistenza dell’interesse ad agire del ricorrente presuppone che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto [v., in tal senso, sentenza del 19 ottobre 1995, Rendo e a./Commissione, C‑19/93 P, Racc., EU:C:1995:339, punto 13; ordinanze del 27 ottobre 2011, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Consiglio e Parlamento, C‑605/10 P(R), Racc., EU:C:2011:710, punto 15, e del 13 dicembre 2012, Mische/Commissione, T‑641/11 P, Racc. FP, EU:T:2012:695, punto 26].

23      Nel caso di specie, si constata che il fatto addotto in giudizio dalla Commissione, vale a dire il suo versamento al ricorrente di EUR 3 316,31 a titolo di una parte delle spese correlate al procedimento nella causa F‑81/09 è un fatto anteriore all’ordinanza impugnata, sicché esso non è idoneo a privare tale ordinanza di effetti dannosi a discapito del ricorrente.

24      D’altronde, dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, la Commissione aveva già dichiarato che il ricorso in primo grado era divenuto privo di oggetto poiché l’importo richiesto dal ricorrente gli era stato corrisposto. Il Tribunale della funzione pubblica, che non si è pronunciato in merito a tale eccezione di irricevibilità, ha statuito che il ricorso era manifestamente irricevibile per i motivi rammentati ai punti da 11 a 14 supra.

25      Ciò premesso, l’eccezione di irricevibilità che la Commissione ha sollevato dinanzi al Tribunale deve essere respinta.

2.     Nel merito

26      Ai sensi dell’articolo 145 del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, il Tribunale può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata. Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi di tale articolo, di statuire senza proseguire il procedimento.

27      A sostegno della sua impugnazione il ricorrente deduce tre motivi. Il primo motivo si articola in due parti. Nella prima parte, il ricorrente lamenta un «difetto assoluto di motivazione, anche per travisamento e snaturamento dei fatti, delle affermazioni e del [suo] petitum (...) nel primo grado de quo (...), inconferenza, apoditticità, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità ed irragionevolezza». Nel contesto della seconda parte del primo motivo, il ricorrente lamenta, in sostanza, «erronee false ed irragionevoli interpretazione ed applicazione», in primo luogo, della nozione di domanda ex articolo 90 dello Statuto; in secondo luogo, dell’articolo 91 dello Statuto; in terzo luogo, della nozione di obbligo, in capo ad una istituzione dell’Unione europea, di porre in essere le misure di esecuzione di una pronuncia emessa dal giudice dell’Unione. Il secondo motivo verte, sostanzialmente, sull’omessa pronuncia e sulla carenza di istruttoria e di motivazione relative ad una domanda formulata dal ricorrente nel quadro del procedimento di primo grado. Il terzo motivo riguarda, in sostanza, l’interpretazione e l’applicazione «errata erronea fallace» dell’articolo 14 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica e, di riflesso, la violazione «grave e palese» del principio del giudice naturale.

a)     Sul primo motivo

 Sul primo motivo, relativo al «difetto assoluto di motivazione, anche per travisamento e snaturamento dei fatti, delle affermazioni e del petitum [del ricorrente] nel primo grado de quo (...), inconferenza, apoditticità, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità ed irragionevolezza»

28      Nel contesto della prima parte del primo motivo, il ricorrente afferma che il punto 22 dell’ordinanza impugnata non è sufficiente per motivare il rigetto del ricorso come irricevibile, enunciato al punto 23 della citata ordinanza, in quanto il ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica non si limitava esclusivamente ad un ricorso di annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda di rimborso di una somma come parte delle spese sostenute nel procedimento di primo grado. Il ricorrente spiega che, in primo grado, egli aveva altresì chiesto al Tribunale della funzione pubblica, da un lato, di dichiarare che la Commissione s’era astenuta dall’adottare misure di esecuzione della sentenza del 15 febbraio 2011 (EU:F:2011:13) e, dall’altro, di condannare la Commissione a pagare, unitamente ad interessi di mora, capitalizzazione su tali interessi e penalità, la somma di EUR 3 316,31.

29      La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente.

30      Si constata che, come emerge dal punto 14 dell’ordinanza impugnata, riprodotto al punto 8 supra, il Tribunale della funzione pubblica era conscio che il ricorrente aveva presentato diversi capi di domanda, e non solamente quello volto all’annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda di rimborso delle spese.

31      Occorre poi rilevare che, al punto 21 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha proceduto ad un’interpretazione globale del complesso dei capi di domanda presentati dal ricorrente in primo grado. A tenore del citato punto, «dagli atti del fascicolo e dall’insieme dei capi delle conclusioni formulate dal ricorrente risulta che costui, con il suo ricorso, chiede in particolare l’annullamento della decisione implicita di rigetto della sua domanda del 16 agosto 2011, nonché la condanna della Commissione a pagargli – unitamente ad interessi di mora, capitalizzazione su tali interessi e penalità – la somma di EUR 3 316,31 a titolo di esecuzione del punto 2 del dispositivo della sentenza del 15 febbraio 2011».

32      Il ricorrente non dimostra sotto quale profilo tale interpretazione globale sia errata. Egli si limita a lamentare, in sostanza, che la motivazione della decisione di irricevibilità del ricorso, menzionata al punto 23 dell’ordinanza impugnata, non può risultare solo dal punto 22 della citata ordinanza.

33      Occorre inoltre rilevare che, al punto 22 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha considerato che un ricorso di annullamento avverso una decisione che respinge una domanda di rimborso di una somma a titolo di spese era irricevibile in quanto lo specifico procedimento previsto all’articolo 92, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura, relativo alla liquidazione delle spese, comportava l’esclusione di una rivendicazione delle medesime somme, o di somme versate ai medesimi fini, nel contesto di un’azione avviata a norma degli articoli 90 e 91 dello Statuto.

34      Orbene, se il ricorrente non è legittimato a chiedere al giudice di annullare una decisione che respinge una domanda di rimborso di una somma a titolo di spese, tanto meno egli può chiedere al giudice di condannare la Commissione a pagare tale somma, eventualmente integrata da interessi e penalità. I primi sette capi di domanda enunciati al punto 8 supra sono pertanto strettamente correlati, cosicché, posto che il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il primo capo come irricevibile, tale irricevibilità implica a sua volta l’irricevibilità dei capi di domanda ad esso collegati.

35      Peraltro, laddove il ricorrente lamenta un «travisamento e [uno] snaturamento dei fatti, delle affermazioni e del [suo] petitum (...) nel primo grado», va rilevato che egli non ha precisato le constatazioni di fatto che sarebbero viziate da un presunto snaturamento o travisamento.

36      Infine, per quanto attiene alle censure relative a «inconferenza, apoditticità, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità ed irragionevolezza», è sufficiente ricordare che, per costante giurisprudenza, dall’articolo 11 dell’allegato I dello Statuto della Corte nonché dall’articolo 138, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura risulta che, a pena di irricevibilità, un ricorso d’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi censurati della sentenza di cui si chiede l’annullamento, nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (v. sentenza del 16 dicembre 2010, Lebedef/Commissione, T‑52/10 P, Racc. FP, EU:T:2010:543, punto 35 e giurisprudenza citata). Parimenti, secondo una giurisprudenza consolidata, la sola enunciazione astratta di un motivo in un ricorso di impugnazione, non sorretta da indicazioni più precise, non soddisfa l’obbligo di motivazione di tale ricorso (v., in tal senso, ordinanza del 13 gennaio 2014, Lebedef/Commissione, T‑116/13 P e T‑117/13 P, Racc. FP, EU:T:2014:21, punto 24).

37      Ne consegue che la prima parte del primo motivo deve essere respinta in quanto è, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata.

 Sulla seconda parte, vertente su un’«errata erronea fallace ed irragionevole interpretazione ed applicazione», in primo luogo, della nozione di domanda ai sensi dell’articolo 90 dello Statuto, in secondo luogo, dell’articolo 91 dello Statuto, in terzo luogo, della nozione di obbligo in capo ad un’istituzione dell’Unione di porre in essere le misure di esecuzione di una pronuncia emessa dal giudice dell’Unione

38      Nel contesto della seconda parte del primo motivo, il ricorrente deduce in giudizio due censure.

–       Sulla prima censura

39      Il ricorrente afferma che il Tribunale della funzione pubblica è incorso in errore di diritto laddove ha dichiarato che un ricorso di annullamento di una decisione sul rimborso di spese cui la Commissione è stata condannata dal giudice dell’Unione è irricevibile. A questo proposito, il ricorrente sostiene, innanzitutto, alla luce degli articoli 90 e 91 della Statuto e di una costante giurisprudenza, che aveva diritto ad adire l’APN con una domanda a norma dell’articolo 90 del Statuto, poi, che la Commissione era tenuta ad istruire la relativa pratica e comunque a palesare le ragioni di fatto e di diritto alla base del rigetto della domanda in questione e, infine, che il rigetto della domanda era suscettibile di impugnazione per annullamento dinanzi al giudice dell’Unione.

40      La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente.

41      È sufficiente constatare che, per corroborare la sua affermazione secondo cui il Tribunale della funzione pubblica è incorso in un errore di diritto respingendo, come irricevibile, un ricorso di annullamento avverso una decisione che rigetta una domanda di rimborso di una somma a titolo di spese, il ricorrente si limita a produrre una serie di affermazioni non dimostrate, senza provare il presunto errore del Tribunale della funzione pubblica. Il ricorrente non tenta neppure di mettere in discussione uno dei punti da 19 a 22 dell’ordinanza impugnata, costitutivi del ragionamento del Tribunale della funzione pubblica. Il ricorrente non fa altro che invocare gli articoli 90 e 91 dello Statuto, senza dimostrare che il Tribunale della funzione pubblica abbia commesso un errore statuendo che l’esistenza del procedimento specifico previsto dall’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura e volto alla liquidazione delle spese ostava a che il ricorrente reclamasse somme spese per le stesse finalità nel contesto di un’azione avviata conformemente agli articoli 90 e 91 dello Statuto.

42      Ad ogni modo, occorre considerare che il Tribunale della funzione pubblica non ha commesso un errore di diritto considerando che un ricorso di annullamento di una decisione che respinge una domanda di rimborso di una somma a titolo di spese è irricevibile perché lo specifico procedimento, previsto all’articolo 92, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura, diretto alla liquidazione delle spese, esclude la possibilità di rivendicare le stesse somme, ovvero somme sborsate ai medesimi fini, nell’ambito di un’azione intentata ai sensi degli articoli 90 e 91 dello Statuto (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2007, Schneider Electric/Commissione, T‑351/03, Racc., EU:T:2007:212, punto 297, parzialmente annullata su impugnazione dalla sentenza del 16 luglio 2009, Commissione/Schneider Electric, C‑440/07 P, Racc., EU:C:2009:459, e ordinanza del 15 luglio 2011, Marcuccio/Commissione, T‑366/10 P, Racc. FP, EU:T:2011:394, punto 27).

43      La prima censura deve quindi essere respinta in quanto manifestamente infondata.

–       Sulla seconda censura

44      Il ricorrente afferma, in sostanza, che la Commissione era tenuta a prendere posizione sulla domanda, in virtù, in particolare, dell’obbligo di dare esecuzione alla sentenza del 15 febbraio 2011 (EU:F:2011:13).

45      La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente.

46      Come menzionato al punto 36 supra, dall’articolo 11, paragrafo 1, dell’allegato I dello Statuto della Corte e dall’articolo 138, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale risulta che un’impugnazione deve indicare in maniera precisa gli elementi censurati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti giuridici che corroborano specificamente tale domanda. Non è conforme a tali precetti l’impugnazione che, senza neppure contenere un argomento specificamente diretto a individuare l’errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata, si limiti a riprodurre i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Infatti, un’impugnazione di tal genere costituisce, in realtà, una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame del ricorso proposto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, il che esula dalla competenza del Tribunale (sentenze del 19 settembre 2008, Chassagne/Commissione, T‑253/06 P, Racc. FP, EU:T:2008:386, punto 54, e dell’8 settembre 2009, ETF/Landgren, T‑404/06 P, Racc., EU:T:2009:313, punto 140).

47      Orbene, nel caso di specie con tutta evidenza il ricorrente si limita a reiterare dinanzi al Tribunale gli argomenti già prodotti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

48      Supponendo che il ricorrente addebiti al Tribunale della funzione pubblica di avere omesso di statuire in merito al secondo capo di domanda presentato in primo grado, come enunciato al punto 8 supra, occorre ricordare, come emerge dal precedente punto 34, che tale capo di domanda è strettamente legato al primo capo di domanda presentato dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Orbene, dato che il Tribunale della funzione pubblica ha correttamente respinto il primo capo di domanda come manifestamente irricevibile, tale irricevibilità deve comportare anche quella del secondo capo di domanda.

49      La secondo censura deve pertanto essere respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata, così come, di riflesso, la seconda parte del primo motivo.

b)     Sul secondo motivo

50      Il ricorrente sostiene, in sostanza, che il Tribunale della funzione pubblica non ha statuito sulla sua domanda, del 17 maggio 2012, di «annullamento» del documento contenuto nell’allegato B1 della comparsa di risposta della Commissione.

51      La Commissione contesta l’argomento del ricorrente.

52      Con la sua domanda del 17 maggio 2012 il ricorrente, in realtà, ha chiesto al Tribunale della funzione pubblica che l’allegato B1 della comparsa di risposta della Commissione fosse ritirato dal fascicolo, poiché egli non era a conoscenza del suo contenuto quando ha redatto l’atto introduttivo del ricorso. In effetti, il ricorrente non contesta mai la legittimità di tale documento in modo idoneo a comportarne l’annullamento.

53      Orbene, si constata che, con lettera del 14 giugno 2012, citata dal ricorrente stesso nell’impugnazione, il Tribunale della funzione pubblica ha risposto alla domanda del ricorrente, informandolo che il documento in questione era già stato versato agli atti e faceva parte dell’oggetto della causa.

54      Alla luce di tali circostanze, il ricorrente non può accusare il Tribunale della funzione pubblica di non aver statuito in merito alla sua domanda nell’ordinanza impugnata.

55      Occorre rilevare, ad abundantiam, come rimarca la Commissione, che nell’ordinanza impugnata il Tribunale della funzione pubblica, per dirimere la controversia, non ha tenuto conto del citato documento, di cui il ricorrente afferma di non essere stato a conoscenza.

56      Il secondo motivo deve pertanto essere dichiarato manifestamente infondato.

c)     Sul terzo motivo

57      Il ricorrente asserisce, sostanzialmente, che, in forza dell’articolo 14 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, solo il giudice relatore nella causa in questione può essere designato in funzione di giudice unico. Orbene, a giudizio del ricorrente, nel caso di specie il giudice unico nella causa di primo grado non è stato designato nella persona del relativo giudice in tale causa.

58      La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente.

59      A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, «[l]e cause attribuite a una sezione che si riunisce con tre giudici possono essere giudicate dal giudice relatore in funzione di giudice unico quando vi si prestano, tenuto conto dell’insussistenza di difficoltà delle questioni di diritto o di fatto sollevate, dell’importanza limitata della causa e dell’insussistenza di altre circostanze particolari».

60      Come sostiene il ricorrente, da tale disposizione si evince effettivamente che solo il giudice relatore in una causa può essere designato quale giudice unico ai fini della decisione della stessa.

61      Dal punto 13 dell’ordinanza impugnata risulta che «[l]a Seconda Sezione del Tribunale ha deciso all’unanimità, il 21 febbraio 2013, che la causa sarebbe stata giudicata dal proprio presidente relatore statuente in veste di giudice unico».

62      Come rileva la Commissione nei suoi scritti, il ricorrente si limita a dichiarare che, nel caso di specie, il giudice unico in primo grado non è stato designato nella persona del giudice relatore, basandosi su supposizioni e deduzioni non suffragate.

63      Infatti, il ricorrente non fa altro che constatare che il fascicolo relativo al procedimento in primo grado non reca traccia della designazione del giudice relatore previamente all’assegnazione della causa al giudice unico, e ne deduce che «non si può non concludere» che il giudice unico nella causa in primo grado non è stato designato nella persona del giudice relatore in tale causa e che «vi è una legittima suspicione» che il giudice chiamato a giudicare in primo grado lo sia stato sulla base delle circostanze specifiche della medesima.

64      Orbene, se è pur vero che il nome del giudice relatore facente parte della sezione a tre giudici prima della decisione di rimessione al giudice unico non risulta dagli atti del fascicolo di primo grado, non se ne può tuttavia dedurre che il giudice unico non sia stato designato nella persona del giudice relatore della sezione a tre giudici (v., in tal senso, ordinanza del 19 giugno 2014, Marcuccio/Commissione, T‑503/13 P, Racc. FP, EU:T:2014:596, punto 15).

65      Dato che il ricorrente non produce alcun elemento concreto idoneo a dimostrare l’errore commesso dal Tribunale della funzione pubblica al punto 13 dell’ordinanza impugnata, il terzo motivo deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.

66      Ne consegue che l’impugnazione deve essere dichiarata, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata.

 Sulle spese

67      Conformemente all’articolo 148, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione non è fondata, il Tribunale statuisce sulle spese.

68      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, primo comma, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 144, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

69      Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, deve essere condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito del presente grado di giudizio.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

così provvede:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nel contesto della presente causa.

Lussemburgo, 2 ottobre 2014

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Lingua processuale: l’italiano.