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Ricorso proposto l'8 marzo 2010 - ClientEarth e a. / Commissione

(Causa T-120/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: ClientEarth (Londra, Regno Unito), Transport & Environment (Brussel, Belgio), European Environmental Bureau (Brussel, Belgio) e BirdLife International (Brussel, Belgio) (rappresentante: S. Hockman QC, Barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Dichiarare che la convenuta avrebbe commesso la violazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 1 e del regolamento (CE) n. 1367/2006 2;

Dichiarare che le ragioni di diniego di un documento ai sensi dell'art. 4, n. 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 devono essere esposte in una replica scritta entro i termini assegnati dei due livelli del procedimento amministrativo, oppure essere respinte come eccezioni di difesa invocate in diritto, altrimenti ricadono al di fuori dell'ambito del sindacato giurisdizionale;

Annullare la decisione contestata 9 febbraio 2010 (SG.E3/MM/psi-Ares (2010)70321) mediante la quale la Commissione ha dichiarato la sua intenzione di negare la divulgazione ai ricorrenti di taluni documenti contenenti informazioni ambientali;

Ordinare alla convenuta di offrire accesso a tutti i documenti richiesti individuati nel corso del suo esame della domanda del 15 ottobre 2009, della domanda di conferma del 17 dicembre 2009 e tutti i documenti che sono stati redatti nel corso della sua valutazione, senza termine o edizione ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 1049/2001; e

Condannare la convenuta alle spese sostenute dai ricorrenti, incluse le spese di qualsiasi parte interveniente.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede, ai sensi dell'art. 263 del TFUE, l'annullamento della decisione della Commissione 9 febbraio 2010, con la quale la convenuta ha dichiarato la sua intenzione di negare l'accesso alle ricorrenti di taluni documenti contenenti informazioni ambientali, relative all'emissione di gas a effetto serra risultanti dalla produzione di biocarburanti, prodotti e/o utilizzati dalla Commissione in accordo con la direttiva 2009/28/CE 3.

A sostegno del ricorso, la ricorrente presenta i seguenti motivi di diritto:

In primo luogo, violazione dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 per non aver messo tempestivamente a disposizione documenti o non aver fornito le ragioni per negarne la divulgazione. Il ricorso è stato presentato il 15 ottobre 2009. La convenuta ha emesso un parziale rigetto, rilasciando quattro documenti e trattenendone approssimativamente altri duecento. Le ricorrenti hanno impugnato il fondamento del rigetto. Il 9 febbraio 2010, data di scadenza del termine assegnato nel regolamento, la Commissione ha rifiutato di mettere a disposizione i documenti rimanenti o di fornire valide ragioni per negarne la divulgazione.

In secondo luogo, violazione degli artt. 7, n. 1, e 8, n. 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001 per non aver fornito ragioni dettagliate per negare ciascun documento. Per qualificarsi come eccezioni, le ragioni dettagliate di negare la divulgazione di ciascun documento devono essere fornite in una replica scritta emessa nei termini previsti. Il 9 febbraio 2010, data di scadenza del termine assegnato nel regolamento, la Commissione ha rifiutato di rilasciare i documenti rimanenti e non ha offerto ragioni dettagliate per negarne la consultazione, come richiesto ai sensi della disciplina e della giurisprudenza.

Per di più, le ricorrenti invocano la violazione dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 per non aver eseguito una valutazione concreta e specifica del contenuto di ciascun documento. La Commissione è tenuta a svolgere una valutazione concreta e specifica del contenuto ciascun documento, stabilendo se il documento o ciascuna parte di esso ricada nell'eccezione al principio generale secondo cui tutti i documenti devono essere resi accessibili. Il 9 febbraio 2010, data di scadenza del termine assegnato nel regolamento, la Commissione ha ammesso che questa analisi non era stata svolta sui documenti richiesti e, nei limiti in cui qualche analisi fosse stata svolta, non era comunque stata resa disponibile alle ricorrenti.

Inoltre, le ricorrenti invocano la violazione dell'art. 4, n. 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 e dell'art. 6, n. 1, regolamento (CE) n. 1367/2006 per illegittima applicazione dell'eccezione di cui all'art. 4, n. 3. La Commissione aveva originariamente fatto valere l'eccezione di cui all'art. 4, n. 3, per circa duecento documenti. Il 9 febbraio 2010, data di scadenza del termine assegnato nel regolamento, la Commissione non aveva rilasciato i documenti. Per far valere l'eccezione di cui all'art. 4, n. 3, la Commissione deve dimostrare che il documento o l'informazione in esso contenuta pregiudicherebbero seriamente il suo processo decisionale. Le ricorrenti asseriscono che i documenti, contenenti informazioni ambientali, relativi alle emissioni nell'ambiente, non pregiudicherebbero il processo decisionale della Commissione e, nei limiti in cui un qualsiasi documento o informazione sia fatto valere a titolo di eccezione, sussisterebbe un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

Allo stesso tempo, le ricorrenti invocano la violazione dell'art. 4, n. 6, del regolamento (CE) n. 1049/2001 per la mancata edizione dei documenti. Qualora la Commissione rifiuti di rilasciare i documenti richiesti, essa deve valutare l'edizione, se possibile, delle parti che altrimenti ricadono nell'eccezione e consentire la divulgazione delle parti che ricadono fuori dell'eccezione. Le ricorrenti sostengono che la Commissione non ha considerato e non ha svolto tale edizione ed ha, conseguentemente, trattenuto informazioni o parti di documenti che avrebbero altrimenti dovuto essere rilasciate.

Da ultimo, si sostiene che la convenuta ha violato l'art. 4, n. 7, del regolamento (CE) n. 1049/2001 per non aver individuato il periodo di applicazione dell'eccezione di cui all'art. 4, n. 3. Qualora la Commissione rifiuti di divulgare i documenti richiesti o parti di essi, essa deve individuare il periodo in cui l'eccezione si applica. Le ricorrenti sostengono che la Commissione non avrebbe valutato e avviato il periodo applicabile ad ogni eccezione, per altro verso valida, fatta valere.

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1 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43)

2 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 settembre 2006, n. 1367, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13)

3 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2009, 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140, pag. 16)