Language of document :

Ricorso proposto il 5 marzo 2010 - Acron/Consiglio

(Causa T-118/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Acron OAO (rappresentante: avv. B. Evtimov)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 18 dicembre 2009, n. 1251, recante modifica del regolamento (CE) n. 1911/2006 1 nella parte riguardante la ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo articolato in tre parti.

La ricorrente afferma che le istituzioni europee hanno violato gli artt. 1 e 2 del regolamento di base 2 nonché 11, n. 9, del regolamento di base, in combinato disposto con l'art. 2 del regolamento di base e commesso vari manifesti errori di valutazione che le hanno portate a determinare un valore normale costruito per la ricorrente artificiosamente incrementato e pertanto a concludere erroneamente che sussistesse dumping.

Nell'ambito della prima parte la ricorrente contesta il ragionamento che ha ispirato l'adeguamento del prezzo del gas. Più specificatamente, la ricorrente deduce che le istituzioni hanno commesso un errore di diritto e violato l'art. 2, nn. 3 e 5, del regolamento di base non tenendo conto di una gran parte dei costi di produzione nel paese di origine e/o applicando de facto un metodo non conforme all'economia di mercato per stabilire la maggior parte del valore normale applicabile alla ricorrente.

Con la seconda parte, la ricorrente contesta il metodo impiegato per l'adeguamento del prezzo del gas. A suo giudizio, dopo aver deciso di procedere all'adeguamento del prezzo del gas, la Commissione ha violato l'art. 2, n. 5, seconda frase, del regolamento di base e/o ha commesso un manifesto errore di valutazione e ha motivato insufficientemente la sua posizione, adeguando i prezzi del gas sulla base del prezzo del gas russo importato via Waidhaus (Germania), che è stato oggetto di una decisione, e non sottraendo dall'importo dell'adeguamento il 30 % del dazio russo applicato all'esportazione del gas russo, pur procedendo ad un adeguamento che riflettesse i costi di distribuzione locali.

Con la terza parte, la ricorrente contesta la determinazione del margine di profitto impiegato per costruire il valore normale. Essa deduce che il margine di profitto determinato dalle istituzioni e aggiunto al costo di produzione per costruire il valore normale per la ricorrente nelle conclusioni del regolamento impugnato viola l'art. 2, nn. 3 e 6, lett. c), del regolamento di base ed è manifestamente irragionevole e viziato da un manifesto errore di valutazione. Anche il margine di profitto determinato in tal modo si discosterebbe, significativamente dal profitto e dal metodo per il valore normale costruito impiegato nell'originale indagine che ha condotto al dazio in esame, in violazione dell'art. 11, n. 9, del regolamento di base.

____________

1 - Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 18 dicembre 2009, n. 1251, recante modifica del regolamento (CE) n. 1911/2006 che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie, tra l'altro, della Russia (GU L 338, pag. 5).

2 - Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1).