Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 15 novembre 2012 –
Städter / BCE
(causa C‑102/12 P)
«Impugnazione – Decisioni prese dalla Banca centrale europea – Ricorso di annullamento – Ricorso tardivo – Impugnazione manifestamente infondata»
1. Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Data di pubblicazione dell’atto controverso – Calcolo (Art. 263, sesto comma, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 102) (v. punti 10-12)
2. Ricorso di annullamento – Termini – Norma di ordine pubblico – Ricorso tardivo – Irricevibilità manifesta (Art. 263, sesto comma, TFUE) (v. punti 13-15)
Impugnazione dell’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 dicembre 2011, Städter / BCE (T-532/11), con la quale il Tribunale ha respinto in quanto manifestamente irricevibile il ricorso proposto dal ricorrente diretto ad annullare, da un lato, le decisioni della BCE, del 6 maggio 2010, del 31 marzo 2011 e del 7 luglio 2011, concernenti misure temporanee relative all’idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo greco, irlandese e portoghese (GU L 117, pag. 102; GU L 94, pag. 33; GU L 182, pag. 31), e, dall’altro, la decisione della BCE, del 14 maggio 2010, che istituisce un programma per il mercato dei titoli finanziari (GU L 124, pag. 8)
Dispositivo
1) | | L’impugnazione è respinta. |
2) | | Il sig. Stefan Städter sopporta le proprie spese. |