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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pesti Központi Kerületi Bíróság (Ungheria) il 24 luglio 2019 – IS

(Causa C-564/19)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Pesti Központi Kerületi Bíróság

Parti

Imputato: IS

Questioni pregiudiziali

1/A.    Se l’articolo 6, paragrafo 1, TUE e l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/64/CE1 debbano essere interpretati nel senso che, al fine di garantire il diritto a un equo processo degli imputati che non conoscono la lingua processuale, lo Stato membro deve istituire un registro di traduttori e interpreti indipendenti e debitamente qualificati o — in assenza di ciò — garantire in altro modo che possa essere esercitato un controllo sull’adeguatezza dell’interpretazione linguistica nel procedimento giurisdizionale.

1/B.    In caso di risposta affermativa alla precedente questione e qualora, nel caso di specie, in mancanza di un’interpretazione linguistica adeguata, non sia possibile accertare se l’imputato sia stato informato dell’oggetto dell’imputazione o dell’accusa formulata a suo carico, se l’articolo 6, paragrafo 1, TUE e gli articoli 4, paragrafo 5, e 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/13/UE2 debbano essere interpretati nel senso che in tali circostanze non è possibile procedere in contumacia.

2/A.    Se sia in contrasto con il principio di indipendenza dei giudici sancito dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea una prassi secondo la quale il presidente dell’Ufficio giudiziario nazionale, responsabile dell’amministrazione centrale dei tribunali e nominato dal Parlamento, che è l’unico organo a cui deve rendere conto e che ha il potere di destituirlo, conferisce l’incarico di presidente di un tribunale — presidente che, tra l’altro, ha il potere di disporre l’attribuzione delle cause, di avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei giudici e di valutarne l’operato — mediante nomina diretta temporanea, eludendo la procedura di concorso e ignorando permanentemente il parere dei competenti organi di autogoverno dei giudici.

2/B.    In caso di risposta affermativa alla precedente questione e qualora il giudice adito nella fattispecie abbia fondati motivi di temere di essere pregiudicato indebitamente a causa della sua attività giudiziaria e amministrativa, se il principio summenzionato debba essere interpretato nel senso che nella causa in oggetto non è garantito un equo processo.

3/A.    Se sia in contrasto con il principio di indipendenza dei giudici sancito dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea una situazione come quella dei giudici ungheresi che, dal 1º settembre 2018 — contrariamente alla prassi seguita nei decenni precedenti—, ricevono per legge una retribuzione inferiore rispetto a quella dei pubblici ministeri di categoria corrispondente e aventi il medesimo livello e la medesima anzianità, e nella quale, tenendo conto della situazione economica del paese, i loro stipendi non sono generalmente commisurati all’importanza delle funzioni che svolgono, soprattutto in considerazione della prassi delle gratifiche discrezionali seguita dalle cariche direttive.

3/B.    In caso di risposta affermativa alla precedente questione, se il citato principio di indipendenza dei giudici debba essere interpretato nel senso che, nelle circostanze summenzionate, non è possibile garantire il diritto a un equo processo.

4/A.    Se l’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) debba essere interpretato nel senso che è in contrasto con tale disposizione una decisione giurisprudenziale nazionale ai sensi della quale il giudice di ultima istanza, nell’ambito di un procedimento volto a uniformare la giurisprudenza dello Stato membro, senza pregiudicare gli effetti giuridici dell’ordinanza di cui trattasi, qualifica come illegale l’ordinanza dell’organo giurisdizionale di grado inferiore con cui è stato avviato il procedimento pregiudiziale.

4/B.    In caso di risposta affermativa alla questione sub 4/A, se l’art. 267 del Trattato sull’Unione europea (TUE) debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale deve disattendere le decisioni in senso contrario dell’organo giurisdizionale di grado superiore e le posizioni di principio adottate nell’interesse dell’uniformità del diritto.

    In caso di risposta negativa alla questione sub 4/A, se il procedimento penale sospeso può, in tal caso, proseguire in pendenza del procedimento pregiudiziale.

5.    Se il principio di indipendenza del giudice sancito dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali nonché dalla giurisprudenza della Corte debba essere interpretato nel senso che, alla luce dell’articolo 267 TFUE, tale principio è violato quando viene promosso un procedimento disciplinare nei confronti di un giudice per il fatto che quest’ultimo ha avviato un procedimento pregiudiziale.

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1 Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU 2010, L 280, pag. 1).

2 Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU, 2012, L 142, pag. 1).