Language of document : ECLI:EU:C:2020:976

Causa C815/18

Federatie Nederlandse Vakbeweging

contro

Van den Bosch Transporten B.V. e a.

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden)

 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1° dicembre 2020

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 96/71/CE – Articolo 1, paragrafi 1 e 3, e articolo 2, paragrafo 1 – Distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi – Autisti del trasporto internazionale su strada – Ambito di applicazione – Nozione di “lavoratore distaccato” – Trasporti di cabotaggio – Articolo 3, paragrafi 1, 3 e 8 – Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Contratti collettivi dichiarati di applicazione generale»

1.        Libera prestazione dei servizi – Distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi – Direttiva 96/71 – Ambito di applicazione – Prestazioni di servizi transnazionali nel settore del trasporto su strada – Inclusione – Base giuridica non contenente disposizioni relative ai trasporti – Irrilevanza

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/71, considerando 4 e artt. 1, §§ 1 e 3, e 2, § 1)

(v. punti 31‑34, 38, 40, 41, dispositivo 1)

2.        Libera prestazione dei servizi – Distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi – Direttiva 96/71 – Lavoratore distaccato – Nozione – Autisti del trasporto internazionale su strada – Contratto di noleggio tra l’impresa che impiega detti autisti, stabilita in uno Stato membro, e un’impresa situata in un altro Stato membro – Inclusione – Presupposto – Esistenza di un legame sufficiente con il territorio interessato – Istruzioni inerenti alle missioni – Inizio o fine di tali missioni presso la sede di questa seconda impresa – Vincolo di gruppo tra le imprese che sono parti del contratto di messa a disposizione di lavoratori – Irrilevanza

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/71, artt. 1, §§ 1 e 3, e 2, § 1)

(v. punti 45, 46, 49‑52, 56, 57, dispositivo 2, 3)

3.        Libera prestazione dei servizi – Distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi – Direttiva 96/71 – Lavoratore distaccato – Nozione – Autisti del trasporto internazionale su strada – Contratto di noleggio tra l’impresa che impiega detti autisti, stabilita in uno Stato membro, e un’impresa situata in un altro Stato membro – Trasporti di cabotaggio nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esercizio dell’attività abituale – Inclusione – Durata del trasporto di cabotaggio – Irrilevanza

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/71, artt. 1, §§ 1 e 3, 2, § 1, e 3, § 3)

(v. punti 62‑65, dispositivo 4)

4.        Libera prestazione dei servizi – Distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi – Direttiva 96/71 – Contratto collettivo dichiarato di applicazione generale – Nozione – Valutazione in riferimento al diritto nazionale applicabile – Contratto collettivo che non è stato dichiarato di applicazione generale ma alla cui osservanza è subordinata l’esenzione dall’applicazione del contratto di applicazione generale – Disposizioni dei due contratti collettivi sostanzialmente identiche – Inclusione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/71, art. 3, §§ 1 e 8)

(v. punti 69, 70, 72, dispositivo 5)

Sintesi

La direttiva relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi è applicabile alle prestazioni di servizi transnazionali nel settore del trasporto su strada

Lavoratori provenienti dalla Germania e dall’Ungheria esercitavano l’attività di autista nell’ambito di contratti di noleggio relativi a trasporti internazionali, conclusi tra un’impresa di trasporto i cui locali sono situati a Erp (Paesi Bassi), la Van den Bosch Transporten BV, e due società sorelle, una di diritto tedesco e l’altra di diritto ungherese, appartenenti allo stesso gruppo, alle quali gli autisti erano legati. Di regola, durante il periodo considerato, il noleggio aveva luogo a partire da Erp ed era lì che i tragitti si concludevano, tuttavia la maggior parte dei trasporti effettuati sulla base dei contratti di noleggio di cui trattasi si svolgeva al di fuori del territorio dei Paesi Bassi. La Van den Bosch Transporten, in quanto membro dell’associazione dei Paesi Bassi per il trasporto di merci, rientrava nel contratto collettivo di lavoro applicabile a tale settore (in prosieguo: il «CCL “trasporto di merci”»), concluso tra tale associazione e la Federatie Nederlandse Vakbeweging (federazione del movimento sindacale dei Paesi Bassi; in prosieguo: la «FNV»). Un secondo contratto collettivo di lavoro, applicabile in particolare al settore del trasporto su strada di merci per conto terzi, e le cui disposizioni erano sostanzialmente identiche a quelle del CCL «trasporto di merci», era stato dichiarato, a differenza del primo, di applicazione generale. Tuttavia, in forza del diritto nazionale, le imprese rientranti nel CCL «trasporto di merci» erano esonerate dall’applicazione di tale secondo contratto, a condizione di rispettare il primo contratto.

Secondo la FNV, quando la Van den Bosch Transporten si avvaleva di autisti provenienti dalla Germania e dall’Ungheria, essa avrebbe dovuto applicare loro le condizioni di lavoro di base del CCL «trasporto di merci», nella loro qualità di lavoratori distaccati, ai sensi della direttiva relativa al distacco dei lavoratori (1). Dal momento che le condizioni di lavoro di base, stipulate in tale contratto, non erano state applicate a detti autisti, la FNV ha agito in giudizio contro le tre imprese di trasporto; la sua domanda è stata accolta in primo grado con sentenza interlocutoria. Tale sentenza è stata tuttavia annullata in appello. Il giudice d’appello ha ritenuto, in particolare, che i noleggi di cui trattasi non rientrassero nell’ambito di applicazione della direttiva relativa al distacco dei lavoratori, dal momento che tale direttiva riguarda solo i noleggi effettuati, almeno principalmente, «nel territorio» di un altro Stato membro.

In tali circorstanze, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), adito di un’impugnazione da parte della FNV, ha sottoposto alla Corte una serie di questioni pregiudiziali vertenti essenzialmente sulle condizioni alle quali è consentito concludere che sussiste un distacco di lavoratori «nel territorio di uno Stato membro» nel settore dei trasporti internazionali su strada.

Giudizio della Corte

La Corte, riunita in grande sezione, rileva anzitutto che la direttiva relativa al distacco dei lavoratori è applicabile alle prestazioni di servizi transnazionali nel settore del trasporto su strada. Infatti tale direttiva si applica, in linea di principio, a ogni prestazione di servizi transnazionale che implichi un distacco di lavoratori, quale che sia il settore economico interessato e, a differenza di uno strumento classico di liberalizzazione, essa mira a una serie di obiettivi relativi alla necessità di promuovere la prestazione di servizi transnazionale assicurando al contempo una concorrenza leale e garantendo il rispetto dei diritti dei lavoratori. Il fatto che la base giuridica di tale direttiva non comporti disposizioni relative ai trasporti non può pertanto escludere dal suo ambito di applicazione le prestazioni di servizi transnazionali nel settore delle attività di trasporto su strada, in particolare, di merci.

Per quanto riguarda poi la qualità di lavoratori distaccati degli autisti considerati, la Corte ricorda che, affinché un lavoratore sia considerato distaccato «nel territorio di uno Stato membro», lo svolgimento del suo lavoro deve presentare un legame sufficiente con tale territorio. L’esistenza di un simile legame è determinata nell’ambito di una valutazione globale di elementi quali la natura delle attività svolte dal lavoratore interessato in detto territorio, il grado di intensità del legame delle attività di tale lavoratore con il territorio di ciascuno Stato membro nel quale egli opera, nonché la parte che dette attività vi rappresentano nell’insieme del servizio di trasporto.

In particolare, il fatto che un autista del trasporto internazionale su strada, che un’impresa stabilita in uno Stato membro ha messo a disposizione di un’impresa stabilita in un altro Stato membro, riceva le istruzioni inerenti ai suoi compiti, inizi o concluda i medesimi presso la sede di questa seconda impresa non è di per sé sufficiente per ritenere che egli sia stato distaccato nel territorio di quest’altro Stato membro, ai sensi della direttiva relativa al distacco dei lavoratori, se lo svolgimento del lavoro del suddetto autista non presenta, sulla base di altri fattori, un legame sufficiente con tale territorio.

La Corte precisa inoltre che l’esistenza di un vincolo di gruppo tra le imprese che sono parti del contratto di messa a disposizione di lavoratori non è, in quanto tale, atta a definire il grado di legame dello svolgimento del lavoro con il territorio di uno Stato membro nel quale tali lavoratori sono inviati. Pertanto, l’esistenza di un simile legame non è rilevante ai fini di valutare se sussista un distacco di lavoratori.

Per quanto riguarda il caso specifico dei trasporti di cabotaggio, ai quali la direttiva relativa al distacco dei lavoratori si applica come sottolineato dal regolamento concernente il trasporto internazionale di merci su strada (2), la Corte rileva che tali trasporti si svolgono interamente nel territorio dello Stato membro ospitante, circostanza che consente di ritenere che lo svolgimento del lavoro da parte dell’autista nell’ambito di simili operazioni presenta un legame sufficiente con tale territorio. La durata del trasporto di cabotaggio è irrilevante ai fini di valutare se sussista un simile distacco, fatta salva la possibilità, di cui gli Stati membri dispongono in forza di tale direttiva, di disapplicare talune disposizioni di quest’ultima, in particolare per quanto riguarda le tariffe minime salariali, qualora la durata del distacco non sia superiore a un mese.

La Corte ricorda infine che, nell’ipotesi di un distacco di lavoratori, gli Stati membri, in forza di questa stessa direttiva, provvedono affinché le imprese interessate garantiscano ai lavoratori distaccati nel loro territorio una serie di condizioni di lavoro e di occupazione fissate, in particolare, da contratti collettivi dichiarati di applicazione generale, vale a dire quelli che devono essere rispettati da tutte le imprese situate nell’ambito di applicazione territoriale e nella categoria professionale o industriale interessate. La questione di stabilire se un contratto collettivo sia stato dichiarato di applicazione generale deve essere valutata con riferimento al diritto nazionale applicabile. La Corte precisa tuttavia che tale nozione ricomprende anche un contratto collettivo di lavoro che non è stato dichiarato di applicazione generale, ma alla cui osservanza è subordinato, per le imprese che vi rientrano, l’esonero dall’applicazione di un altro contratto collettivo di lavoro dichiarato, da parte sua, di applicazione generale, e le cui disposizioni sono sostanzialmente identiche a quelle di tale altro contratto collettivo di lavoro.


1      Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (GU 1997, L 18, pag. 1).


2      Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU 2009, L 300, pag. 72).