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Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 9 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče - Slovenia) – D. J. / Radiotelevizija Slovenija

(Causa C-344/19) 1

(Rinvio pregiudiziale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 2 – Nozione di «orario di lavoro» – Periodo di guardia o prontezza in regime di reperibilità – Lavoro specifico concernente la manutenzione di ripetitori televisivi situati lontano dalle zone abitate – Direttiva 89/391/CEE – Articoli 5 e 6 – Rischi psicosociali – Obbligo di prevenzione)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Vrhovno sodišče

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: D. J.

Convenuta: Radiotelevizija Slovenija

Dispositivo

L’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che un periodo di prontezza in regime di reperibilità, nel corso del quale un lavoratore debba unicamente essere raggiungibile per telefono ed essere in grado di raggiungere il proprio luogo di lavoro, in caso di necessità, entro un termine di un’ora, avendo però la possibilità di soggiornare in un alloggio di servizio messo a sua disposizione dal suo datore di lavoro in questo luogo di lavoro, senza essere tenuto a restarvi, costituisce, nella sua interezza, orario di lavoro, ai sensi della disposizione sopra citata, soltanto qualora risulti da una valutazione globale dell’insieme delle circostanze del caso di specie, e segnatamente delle conseguenze di un siffatto termine assegnato e, eventualmente, della frequenza media di intervento nel corso di tale periodo, che i vincoli imposti a tale lavoratore durante il periodo suddetto sono di natura tale da pregiudicare in modo oggettivo e assai significativo la facoltà per quest’ultimo di gestire liberamente, nel corso dello stesso periodo, il tempo durante il quale i suoi servizi professionali non sono richiesti e di dedicare questo tempo ai propri interessi. Il fatto che gli immediati dintorni del luogo in questione presentino un carattere poco propizio per le attività di svago è privo di rilevanza ai fini di questa valutazione.

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1 GU C 263 del 5.8.2019.