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Ricorso presentato il 19 gennaio 2006 - Romana Tabacchi/Commissione

(Causa T-11/06)

Lingua processuale: italiano

Parti

Ricorrente: Romana Tabacchi Spa (Roma, Italia) [Rappresentanti: Avv.ti Mario Siragusa e G. Cesare Rizza]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

-    Ridurre l'ammenda in modo sostanziale comminata a Romana Tabacchi.

-    Ordinare alla Commissione di provvedere al pagamento delle spese del presente giudizio della Ricorrente.

-    Ordinare qualunque altra misura, anche istruttoria, che esso ritenga appropriata.

Motivi e principali argomenti

L'oggetto del presente ricorso è l'annullamento parziale della decisione della Commissione, del 20 ottobre 2005, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 CE (caso COMP/C-38.281/B.2 - Tabacco greggio - Italia), limitatamente alla parte relativa al calcolo dell'ammenda comminata alla Ricorrente, e la conseguente riduzione dell'ammontare di detta ammenda.

In questa decisione, la Convenuta ha stabilito che sei imprese operanti in Italia nel settore della trasformazione del tabacco greggio hanno violato l'articolo 81, primo paragrafo, del Trattato CE dal 1995 all'inizio 2002, mediante accordi o pratiche concertate volti a coordinare le loro strategie individuali di acquisto, anche mediante l'organizzazione di scambi regolari d'informazioni e la consultazione reciproca. In particolare, secondo la Commissione, i trasformatori hanno concordato il prezzo di consegna massimo o medio per la varietà di tabacco greggio denominata Burley, nonché i volumi di prodotto da acquistare. Il cartello si è esteso fino alla concertazione delle offerte per quanto riguarda le aste pubbliche di AIMA-Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo nel 1995 e di ATI-Azienda Tabacchi Italiani S.p.A. nel 1998.

La Commissione ha altresì stabilito che, durante il periodo compresso tra febbraio 1999 e novembre 2001, l'Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani (APTI) e l'Unione Italiana Tabacco (UNITAB) hanno adottato decisioni relative alle rispettive posizioni negoziali sui prezzi per i singoli gradi qualitativi di ciascuna varietà di tabacco, in vista della stipula di accordi interprofessionali.

A sostegno delle sue pretensioni, la ricorrente fa valere:

-    La violazione dei principi di uguaglianza e proporzionalità, nella misura in cui la Commissione ha omesso, ai fini del calcolo del punto di partenza dell'ammenda, di prendere in considerazione la circostanza che l'impatto concreto del cartello sul mercato è stato nullo o tutt'al più modesto.

-    L'illogicità della motivazione e la violazione del principio di pari trattamento, per quanto riguarda la mancata graduazione dell'importo base dell'ammenda al fine di adeguarlo al peso specifico dell'impresa destinataria. Viene affermato, in particolare, su questo punto, che l'utilizzo della quota di mercato dell'ultimo anno intero dell'infrazione dovrebbe essere mitigato e adeguato in tutti i casi in cui la partecipazione di un'impresa alla condotta restrittiva constata abbia subito interruzioni.

-    Che la determinazione della durata della partecipazione della ricorrente al cartello in due anni e otto mesi sarebbe il frutto di un manifesto errore di apprezzamento.

-    Che la Commissione non ha tenuto conto di due circostanze attenuanti: il ruolo meramente passivo giocato dalla ricorrente nel cartello, nonché il frequente sconvolgimento delle finalità degli accordi.

-    Che l'ammenda in questione, pari quasi al doppio del suo patrimonio sociale, si connota come iniqua e sproporzionata.

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