Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 8 luglio 2010 - Lesniak / Commissione
(Funzione pubblica - Funzionari - Nomina - Agenti temporanei nominati funzionari - Candidati iscritti su una lista di riserva precedentemente all'entrata in vigore del nuovo statuto - Regole transitorie di inquadramento nel grado all'assunzione - Inquadramento nel grado in applicazione di nuove norme meno favorevoli - Art. 5, n. 4, e art. 12, n. 3, dell'allegato XII dello Statuto)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Christophe Lesniak (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, avocats)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e H. Krämer, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Simm e I. Šulce, agenti)
Oggetto
Annullamento della decisione della Commissione 8 agosto 2005, recante nomina del ricorrente, all'epoca agente temporaneo di grado A*10, 2° scatto, e vincitore del concorso esterno PE/99/A, come funzionario in prova di grado A*6, 2° scatto.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
____________1 - GU C 178 del 29/7/06, pag. 43.