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Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 – Akzo Nobel e a. / Commissione

(Causa T-47/10)1

(«Concorrenza – Intese – Mercati europei degli stabilizzanti termici – Decisione che constata due infrazioni all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Fissazione dei prezzi, ripartizione dei mercati e scambio d’informazioni commerciali sensibili – Durata delle infrazioni – Prescrizione – Durata del procedimento amministrativo – Termine ragionevole – Diritti della difesa – Imputazione delle infrazioni – Infrazioni commesse dalle controllate, da una partnership sprovvista di personalità giuridica propria e da una controllata – Calcolo dell’importo delle ammende»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Akzo Nobel NV (Amsterdam, Paesi Bassi); Akzo Nobel Chemicals GmbH (Düren, Germania); Akzo Nobel Chemicals BV (Amersfoort, Paesi Bassi); e Akcros Chemicals Ltd (Warwickshire, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente C. Swaak e M. van der Woude, successivamente C. Swaak e R. Wesseling, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Ronkes Agerbeek e J. Bourke, successivamente F. Ronkes Agerbeek e P. Van Nuffel, agenti, assistiti da J. Holmes, barrister)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2009) 8682 definitivo della Commissione, dell’11 novembre 2009, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38589 – Stabilizzanti termici), o, in via subordinata, una domanda di riduzione dell’importo delle ammende irrogate

Dispositivo

L’articolo 2, punti 4, 6, 21 e 23, della decisione C (2009) 8682 definitivo della Commissione, dell’11 novembre 2009, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38589 – Stabilizzanti termici) è annullato nella parte in cui sono state irrogate ammende a Akzo Nobel Chemicals GmbH e a Akzo Nobel Chemicals BV.

L’importo complessivo delle ammende irrogate dall’articolo 2, punti da 1 a 7 e da 18 a 24, della decisione C (2009) 8682 definitivo è ridotto a EUR 40,194 milioni per Akzo Nobel NV e a EUR 11,881980 milioni per Akcros Chemicals Ltd.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)    La Commissione europea sopporterà due quinti delle spese di Akzo Nobel, Akzo Nobel Chemicals GmbH, Akzo Nobel Chemicals BV e Akcros Chemicals e tre quinti delle proprie spese. Akzo Nobel, Akzo Nobel Chemicals GmbH, Akzo Nobel Chemicals BV e Akcros Chemicals sopporteranno tre quinti delle proprie spese e due quinti delle spese della Commissione.

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1 GU C 100 del 17.4.2010.