Language of document : ECLI:EU:F:2010:149

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Prima Sezione)

23 novembre 2010


Causa F-65/09


Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica — Funzionari — Previdenza sociale — Assicurazione malattia — Malattia grave — Eccezione di illegittimità dei criteri fissati dal consiglio medico — Rigetto di domande di rimborso di spese mediche»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Marcuccio chiede in particolare, in primo luogo, l’annullamento della decisione della Commissione del 5 agosto 2008, adottata in esecuzione della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 10 giugno 2008, causa T‑18/04, Marcuccio/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), recante rigetto della sua domanda del 25 novembre 2002 diretta al rimborso al 100% delle spese mediche sostenute al fine di curare le affezioni a causa delle quali egli è in congedo di malattia dal 4 gennaio 2002, in secondo luogo, l’annullamento della decisione di rigetto del suo reclamo contro la detta decisione e, in terzo luogo, la condanna della Commissione a versargli la somma di EUR 25 000 a titolo di risarcimento dei danni che egli avrebbe subito a seguito di tali decisioni.

Decisione: Il ricorso è respinto. Il ricorrente è condannato a tutte le spese.

Massime

1.      Funzionari — Ricorso — Atto lesivo — Nozione — Atto preparatorio — Esclusione

(Statuto dei funzionari, art. 90, n. 2)

2.      Funzionari — Previdenza sociale — Assicurazione malattia — Malattia grave — Determinazione

(Statuto dei funzionari, art. 72; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia, allegato I, punto IV, n. 1)

3.      Funzionari — Previdenza sociale — Assicurazione malattia — Malattia grave — Determinazione

(Statuto dei funzionari, art. 72; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia)

4.      Funzionari — Decisione lesiva — Obbligo di motivazione — Domanda di riconoscimento di una determinata patologia come malattia grave — Diniego fondato su un parere medico

(Statuto dei funzionari, art. 72)

5.      Funzionari — Previdenza sociale — Assicurazione malattia — Malattia grave — Determinazione

(Statuto dei funzionari, art. 72, n. 1)

1.      Arrecano pregiudizio solo gli atti o le decisioni in grado di produrre effetti giuridici vincolanti tali da ledere gli interessi del ricorrente, modificando seriamente la sua situazione giuridica.

Gli atti preparatori di una decisione non arrecano pregiudizio e solo in occasione di un ricorso contro la decisione adottata conformemente alla procedura il funzionario può far valere l’irregolarità degli atti anteriori strettamente connessi. In tal senso, se è pur vero che talune misure meramente preparatorie sono tali da ledere il ricorrente in quanto possono influenzare il contenuto di un atto impugnabile successivo, tali misure, tuttavia, non possono essere oggetto di autonoma impugnazione e devono essere contestate nell’ambito del ricorso contro tale atto.

Riguardo ad un procedimento ex art. 72, n. 1, dello Statuto, inteso al riconoscimento di una malattia grave ai sensi di detta disposizione, è pacifico che, in virtù della regolamentazione di copertura, la decisione definitiva è adottata dall’autorità che ha il potere di nomina o dall’ufficio di liquidazione competente, se è stato designato a tal fine da detta autorità, a seguito del parere del medico di fiducia di tale ufficio. Solo al momento dell’adozione di tale decisione, e non al momento dell’emissione del parere del medico di fiducia, la situazione giuridica del funzionamento risulta lesa.

(v. punti 41-43)

Riferimento:

Corte: 11 luglio 1968, causa 35/67, Van Eick/Commissione (Racc. pag. 481, in particolare pag. 500); 10 dicembre 1969, causa 32/68, Grasselli/Commissione (Racc. pag. 505, punti 4‑7), e 24 maggio 1988, cause riunite 78/87 e 220/87, Santarelli/Commissione (Racc. pag. 2699, punto 13)

Tribunale di primo grado: 22 marzo 1995, causa T‑586/93, Kotzonis/CES (Racc. pag. II‑665, punto 28), e 25 ottobre 1996, causa T‑26/96, Lopes/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑487 e II‑1357, punto 19)

2.      L’esame della legittimità dei criteri generali fissati dal consiglio medico al fine di determinare se ad una patologia può essere riconosciuto il carattere di malattia grave, come previsto dall’allegato I, punto IV, n. 1, della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari dell’Unione europea, emanata in esecuzione dell’art. 72 dello Statuto, non ricade in una valutazione puramente medica che esulerebbe dal controllo del Tribunale. Infatti, non si tratta, in questa sede, di esaminare se una valutazione medica apportata in un caso concreto, ad esempio la diagnosi fornita o la terapia prescritta da un medico, sia o meno adeguata, bensì di esaminare se le misure di portata generale adottate ai fini dell’applicazione dell’art. 72 dello Statuto siano idonee a realizzare l’intento del legislatore, vale a dire che a malattie «di gravità comparabile» a quelle menzionate in detta disposizione possa riconoscersi il carattere di malattia grave. Un siffatto controllo di legittimità presuppone, tuttavia, che si tenga conto di considerazioni mediche, che il giudice non è il soggetto più idoneo a valutare, il che giustifica che il controllo giurisdizionale sia limitato alla censura di eventuali errori manifesti dai quali tali misure di portata generale di applicazione dell’art. 72 dello Statuto sarebbero viziate.

(v. punto 50)

Riferimento:

Corte: 8 marzo 1988, causa 339/85, Brunotti/Commissione (Racc. pag. 1379)

Tribunale di primo grado: 26 ottobre 1993, cause riunite T‑6/92, e T‑52/92, Reinarz/Commissione (Racc. pag. II‑1047, punti 54‑57)

Tribunale della funzione pubblica: 11 luglio 2007, causa F‑105/05, Wils/Parlamento (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑207 e II‑A‑1‑1187, punti 68‑71 e giurisprudenza ivi citata), e 18 settembre 2007, causa F‑10/07, Botos/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑243 e II‑A‑1‑1345, punti 39‑41 e 62‑76)

3.      Le malattie di cui all’art. 72 dello Statuto sono tali, in un certo numero di casi, da provocare conseguenze fisiche o psichiche di particolare gravità, presentano un carattere duraturo o cronico, esigono trattamenti terapeutici pesanti che presuppongono che la previa diagnosi sia chiaramente formulata, il che presuppone analisi o indagini particolari. Tali malattie sono parimenti tali da esporre l’interessato a un rischio di handicap grave.

Risulta chiaramente sia dall’art. 72 dello Statuto sia dalle modalità di riconoscimento di una malattia grave previste dalla regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari dell’Unione europea, che un siffatto riconoscimento è subordinato all’esame dello stato di salute dell’interessato e delle condizioni di trattamento della patologia di cui trattasi.

L’art. 72 dello Statuto, infatti, non si limita a definire un elenco di malattie gravi, riconosciute come tali a priori e in termini astratti, indipendentemente dallo stato di salute dell’interessato. Esso prevede che altre malattie di gravità comparabile possano essere riconosciute dall’autorità che ha il potere di nomina. Il riconoscimento di queste altre malattie gravi dipende da un esame circostanziato dello stato di salute dell’interessato, effettuato sulla base di una relazione del suo medico curante, alla luce dei criteri fissati dal consiglio medico, criteri che implicano, tutti, l’analisi precisa della situazione dell’interessato.

(v. punti 52, 55 e 56)

4.      Dalla decisione con cui l’istituzione respinge la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento di una determinata patologia come malattia grave, là dove essa si richiama al parere del medico di fiducia secondo il quale due dei criteri cumulativi per qualificare un’affezione come malattia grave non erano soddisfatti, emergono le ragioni di fatto e di diritto per le quali detta qualificazione non è stata ammessa con riguardo alla patologia del ricorrente. Una tale motivazione per relationem, ancorché succinta, può essere ammessa tanto più quando la decisione che il funzionario contesta interviene in un contesto normativo di cui questi è già a conoscenza, segnatamente a motivo dell’introduzione di precedenti domande analoghe. La brevità di una siffatta motivazione non è tale da ostacolare il controllo che il Tribunale deve esercitare su tali decisioni.

(v. punti 61 e 62)

Riferimento:

Corte: 19 novembre 1998, causa C‑316/97 P, Parlamento/Gaspari (Racc. pag. I‑7597, punti 26‑29)

Tribunale di primo grado: 11 maggio 2000, causa T‑34/99, Pipeaux/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑79 e II‑337, punto 8), e 9 settembre 2008, causa T‑143/08,, Marcuccio/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑2‑47 e II‑A‑2‑321)

5.      Dallo stesso tenore letterale dell’art. 72, n. 1, dello Statuto risulta che solo malattie di particolare gravità possono far sorgere il diritto al rimborso al 100% delle relative spese mediche. La nozione, generale e imprecisa, di malattia mentale, menzionata da detto articolo, può pertanto riguardare solo le malattie che presentino obiettivamente una certa gravità, e non qualsiasi problema psicologico o psichiatrico, indipendentemente dalla sua gravità. Non sussiste, infatti, alcuna ragione di ritenere che, quanto alle affezioni di tal genere, il legislatore avrebbe inteso accogliere una definizione meno restrittiva di quella attinente alle affezioni di carattere fisiologico.

In assenza di qualsivoglia precisazione, nell’art. 72 dello Statuto, sulle malattie che possono essere considerate come malattie mentali ai sensi di tale disposizione, spetta all’amministrazione esaminare, caso per caso, alla luce dei criteri di definizione della malattia grave accolti dal consiglio medico, se l’affezione mentale o il problema psicologico di cui soffre il funzionario possa presentare il carattere di particolare gravità che, di per sé, fa sorgere il diritto all’accollo al 100% delle spese mediche.

Il solo fatto di soffrire di una tale affezione non consente al funzionario di ottenere automaticamente il riconoscimento del beneficio del rimborso al 100% delle spese connesse a tale affezione.

(v. punti 70, 71 e 73)