Language of document : ECLI:EU:T:2008:327





Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 10 settembre 2008 – JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat / Consiglio

(causa T‑348/05)

«Dumping − Importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e dell’Ucraina − Modifica della definizione del prodotto in questione − Applicazione delle misure esistenti ai nuovi tipi di prodotto»

Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Riesame – Modifica della definizione del prodotto in questione attuata da provvedimenti esistenti – Incorporazione in nuovi prodotti del prodotto in questione – Applicabilità delle misure esistenti ai nuovi prodotti – Insussistenza – Necessità di avviare une nuova indagine (Regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 1, 5, 11, n. 3, e 13) (v. punti 61-64, 66, 68-70)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 945, che modifica il regolamento (CE) n. 658/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e il regolamento (CE) n. 132/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario, fra l’altro, dell’Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 160, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 945, che modifica il regolamento (CE) n. 658/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e il regolamento (CE) n. 132/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario, fra l’altro, dell’Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, è annullato.

2)

Il Consiglio sopporta le proprie spese e quelle sostenute dalla JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat.

3)

La Commissione sopporta le proprie spese.