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Ricorso proposto il 20 ottobre 2013 – Šumelj e a. / Unione europea

(Causa T-546/13)

Lingua processuale: il croato

Parti

Ricorrenti: Ante Šumelj (Zagabria, Croazia), Dubravka Bašljan (Zagabria), Đurđica Crnčević (Sv. Ivan Zelina, Croazia), Miroslav Lovreković (Križevci, Croazia) (rappresentante: avv. Mato Krmek)

Convenuta: Unione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

adottare un provvedimento interlocutorio che dichiari che la Commissione europea è venuta meno all’obbligo di vigilare sull’applicazione del Trattato di Adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea, ad essa incombente in forza dell’articolo 36 dell’Atto di adesione (allegato VII, punto 1), nella parte riguardante l’introduzione del servizio degli ufficiali giudiziari nel sistema giudiziario della Repubblica di Croazia;

condannare l’Unione europea a risarcire i danni (materiali e morali) causati ai ricorrenti, a titolo della responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea, a norma dell’articolo 340, secondo comma, TFUE;

condannare l’Unione europea al pagamento delle spese relative al presente procedimento;

oltre a ciò, i richiedenti chiedono che il Tribunale voglia sospendere ogni decisione circa il quantum della domanda fino a che non diverrà definitivo il provvedimento interlocutorio da emanarsi nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.

Il primo motivo riguarda il fatto che la Commissione europea ha violato l’articolo 36 dell’Atto di adesione (allegato VII, punto 1), che forma parte integrante del Trattato di Adesione all’Unione europea concluso tra la Repubblica di Croazia e gli Stati membri dell’Unione europea [Narodne novine – Međunarodni ugovori n. 2/12 (Gazzetta Ufficiale – Trattati internazionali)], avendo essa omesso di impedire l’abolizione delle leggi con le quali viene istituita e disciplinata la professione di ufficiale giudiziario, che la Repubblica di Croazia aveva adottato durante i negoziati di adesione all’Unione europea. L’articolo 36 dell’Atto di adesione impone alla Commissione l’obbligo di seguire (monitoring) tutti gli impegni assunti dalla Repubblica di Croazia durante i negoziati di adesione all’Unione europea e, pertanto, gli obblighi giuridici assunti dalla Repubblica di Croazia quanto all’istituzione di un servizio di ufficiali giudiziari e alla creazione di tutte le condizioni necessarie per la piena attivazione di tale servizio nell’ordinamento giuridico croato entro il 1° gennaio 2012.

Il secondo motivo riguarda il fatto che, mediante l’infrazione dedotta, la Commissione europea ha causato direttamente un danno ai ricorrenti, che erano stati nominati per ricoprire i posti di ufficiali giudiziari e che avevano una legittima aspettativa di entrare in servizio il 1° gennaio 2012.

Il terzo motivo concerne il fatto che, avendo disatteso gli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato di Adesione, la Commissione ha ecceduto in modo manifesto e grave i limiti del potere discrezionale di cui dispone e, avendo vanificato le legittime aspettative dei ricorrenti (nominati ufficiali giudiziari), ha causato loro danni materiali e morali notevoli, che occorre risarcire a norma dell’articolo 340, secondo comma, TFUE.