Language of document : ECLI:EU:T:2015:769

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

8 ottobre 2015 (*)

«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario tridimensionale – Forma di una scatola da gioco – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Obbligo di motivazione – Diritto al contraddittorio – Articolo 75 del regolamento n. 207/2009»

Nella causa T‑547/13,

Rosian Express SRL, con sede a Medias (Romania), rappresentata da E. Grecu e A. Tigau, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da V. Melgar e A. Geavela, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI dell’11 luglio 2013 (procedimento R 797/2013‑5), riguardante una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno tridimensionale costituito dalla forma di una scatola da gioco,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da D. Gratsias, presidente, M. Kancheva e C. Wetter (relatore), giudici,

cancelliere: I. Dragan, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 ottobre 2013,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 febbraio 2014,

vista la replica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 24 aprile 2014,

in seguito all’udienza del 21 maggio 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        L’11 settembre 2012 la Rosian Express SRL, ricorrente, presentava una domanda di registrazione di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

2        Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il seguente segno tridimensionale:

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3        I prodotti per i quali veniva chiesta la registrazione appartengono alle classi 28 e 35 ai sensi dell’accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ognuna di queste classi, alla seguente descrizione:

–        classe 28: «Giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi; decorazioni per alberi di Natale»;

–        classe 35: «Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio».

4        Il 1° febbraio 2013 l’esaminatore respingeva la domanda di registrazione per i «giochi e giocattoli» rientranti nella classe 28, sul fondamento dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

5        Il 28 marzo 2013 la ricorrente presentava ricorso dinanzi all’UAMI, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, avverso la decisione dell’esaminatore.

6        Con decisione dell’11 luglio 2013 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quinta commissione di ricorso dell’UAMI respingeva il ricorso, poiché, rispetto ai prodotti di cui trattasi, il segno tridimensionale oggetto della domanda di marchio comunitario era privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

 Conclusioni delle parti

7        La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata e ordinare la registrazione del marchio richiesto per tutti i prodotti e i servizi di cui trattasi;

–        condannare l’UAMI alle spese.

8        L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

9        La ricorrente deduce due motivi, il primo, relativo a una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, e, il secondo, sollevato in fase di replica, riguardante una violazione dell’obbligo di motivazione e del diritto al contraddittorio ai sensi dell’articolo 75 di detto regolamento.

10      Il Tribunale ritiene opportuno trattare anzitutto il secondo motivo, concernente una violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009.

 Sul secondo motivo, relativo a una violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009

11      In primo luogo, la ricorrente afferma che la commissione di ricorso ha violato il proprio obbligo di motivazione. Al riguardo, essa si basa su due argomenti. Sotto un primo profilo, la decisione impugnata non chiarisce rispetto a quali forme il marchio richiesto è raffrontato per stabilire che quest’ultimo non ha carattere distintivo. Sotto un secondo profilo, non è nemmeno precisato nei confronti di quale pubblico di riferimento è stato valutato il carattere distintivo del marchio richiesto.

12      In secondo luogo, la ricorrente fa valere sostanzialmente che la commissione di ricorso ha violato il suo diritto al contraddittorio. Infatti, essa sostiene che la commissione di ricorso ha basato la propria decisione su dati esistenti su siti Internet, mentre tale contenuto è cambiato, o potrebbe essere cambiato, dopo l’esame da parte dell’esaminatore o della commissione di ricorso.

13      In via preliminare, occorre rilevare che il motivo attinente alla violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009 è stato dedotto dalla ricorrente solo in fase di replica. Va ricordato, tuttavia, che dalla giurisprudenza discende che il difetto o l’insufficienza di motivazione costituisce un motivo di ordine pubblico che deve essere sollevato d’ufficio dal giudice dell’Unione [sentenze del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, Racc., EU:C:1998:154, punto 67, e del 12 marzo 2014, Tubes Radiatori/UAMI – Antrax It (Radiatore), T‑315/12, EU:T:2014:115, punto 96]. L’esame di siffatto motivo può dunque avvenire in qualsiasi fase del procedimento (sentenza del 20 febbraio 1997, Commissione/Daffix, C‑166/95 P, Racc., EU:C:1997:73, punto 25).

14      Secondo l’articolo 75 del regolamento n. 207/2009, le decisioni dell’UAMI sono motivate e devono essere fondate esclusivamente su motivi in merito ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni.

15      Per quanto riguarda l’obbligo di motivazione, quest’ultimo ha la stessa portata di quello derivante dall’articolo 296 TFUE, secondo cui il ragionamento dell’autore dell’atto deve apparire in modo chiaro ed inequivocabile. Esso ha il duplice scopo di consentire, da un lato, agli interessati di conoscere le giustificazioni del provvedimento adottato al fine di tutelare i loro diritti e, dall’altro, al giudice dell’Unione di esercitare il suo sindacato di legittimità sulla decisione [sentenze del 19 maggio 2010, Zeta Europe/UAMI (Superleggera), T‑464/08, EU:T:2010:212, punto 47, e del 21 maggio 2014, Eni/UAMI – Emi (IP) (ENI), T‑599/11, EU:T:2014:269, punto 29].

16      Dal punto 12 della decisione impugnata risulta che la commissione di ricorso si è basata in particolare sulla norma o gli usi del settore di cui trattasi, nel caso di specie quello dei giochi di società e dei giocattoli, al fine di determinare se il marchio richiesto avesse carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Da detto punto emerge altresì che la presentazione del gioco e la confezione di legno sono forme e materiali comuni in tale settore.

17      A punto 13 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ricorda che essa può basarsi su fatti notori per determinare il carattere distintivo di un marchio richiesto.

18      Al punto 14 della decisione impugnata, utilizzando l’espressione «[i]n ogni caso», la commissione di ricorso fa indirettamente riferimento ai siti Internet che vendono prodotti identici, precisando che «la richiedente stessa riconosce che la ricerca effettuata su internet ha consentito di scoprire l’esistenza di due prodotti aventi una forma identica a quella per la quale il marchio è stato depositato».

19      Occorre rilevare, pertanto, che dalla decisione impugnata risulta che la commissione di ricorso ha ritenuto, basandosi su fatti notori, che la confezione di legno nonché la forma del marchio richiesto fossero comuni nel settore di cui trattasi e che, in tal modo, il marchio richiesto non avesse carattere distintivo. Di conseguenza, la decisione è motivata in modo tale da consentire alla ricorrente di conoscerne i motivi e al Tribunale di esercitare il proprio controllo al riguardo.

20      Quanto all’asserita mancanza di definizione del pubblico di riferimento e del suo livello di attenzione, si deve ricordare che, per giurisprudenza costante, l’obbligo di motivazione costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione. Infatti, il carattere eventualmente erroneo di una motivazione non fa di essa una motivazione inesistente [sentenze del 17 maggio 2011, Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon «Ygeia»/UAMI (υγεία), T‑7/10, EU:T:2011:221, punto 59, e del 12 settembre 2012, Duscholux Ibérica/UAMI – Duschprodukter i Skandinavien (duschy), T‑295/11, EU:T:2012:420, punto 41].

21      È giocoforza constatare che il pubblico di riferimento e il suo livello di attenzione sono stati definiti al punto 11 della decisione impugnata (v. il seguente punto 42) e che la ricorrente stessa ha riconosciuto in udienza di contestare la fondatezza di detta definizione.

22      Ne consegue che, fatto salvo l’esame della sua fondatezza che sarà effettuato nell’ambito del motivo relativo alla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, la decisione impugnata è sufficientemente motivata riguardo al pubblico di riferimento e al suo livello di attenzione.

23      Alla luce di quanto precede si deve considerare, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, che l’articolo 75 del regolamento n. 207/2009, ai sensi del quale le decisioni dell’UAMI sono motivate, non è stato violato.

24      La seconda frase dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009 sancisce, nell’ambito del diritto dei marchi comunitari, il principio generale di tutela dei diritti della difesa, che comprende il diritto al contraddittorio. In forza di tale principio generale del diritto dell’Unione, i destinatari delle decisioni delle pubbliche autorità, le quali ledano in maniera sensibile i loro interessi, devono essere messi in grado di presentare tempestivamente le loro difese [sentenza del 7 febbraio 2007, Kustom Musical Amplification/UAMI (Forma di una chitarra), T‑317/05, Racc., EU:T:2007:39, punto 26].

25      Conformemente a tale disposizione, una commissione di ricorso dell’UAMI può fondare la propria decisione soltanto su elementi di fatto o di diritto sui quali le parti hanno potuto presentare le loro osservazioni. Pertanto, nel caso in cui la commissione di ricorso raccolga d’ufficio elementi di fatto destinati a fungere da fondamento della propria decisione, essa è tenuta obbligatoriamente a comunicarli alle parti affinché queste possano far conoscere le loro osservazioni (sentenza del 21 ottobre 2004, KWS Saat/UAMI, C‑447/02 P, Racc., EU:C:2004:649, punti 42 e 43).

26      In proposito, è giocoforza constatare, come risulta dai punti da 16 a 19 supra, che la decisione impugnata non si basa sul contenuto dei siti Internet di cui trattasi, bensì su fatti notori. Occorre respingere, pertanto, l’affermazione relativa a una violazione del diritto al contraddittorio.

27      Inoltre, dalla decisione dell’esaminatore risulta che quest’ultimo vi aveva incluso immagini di prodotti che riteneva identici al marchio richiesto, provenienti dai siti Internet in parola. Va quindi considerato che, anche se la decisione impugnata era basata su un raffronto tra il marchio richiesto e i prodotti esistenti sui siti Internet in esame e il contenuto di questi siti era nel frattempo cambiato, la ricorrente ha avuto l’opportunità di presentare osservazioni sulle immagini di cui trattasi, in quanto esse erano riprodotte nella decisione dell’esaminatore. La commissione di ricorso, inoltre, osserva giustamente, al punto 13 della decisione impugnata, che la ricorrente stessa riconosce l’esistenza di prodotti identici sul mercato. Infatti, dal fascicolo e dall’argomentazione della ricorrente dinanzi al Tribunale risulta che essa ha presentato osservazioni sul contenuto dei siti Internet in esame, sostenendo che questi ultimi erano noti per vendere prodotti contraffatti. La ricorrente era dunque perfettamente in grado di presentare osservazioni sul contenuto di detti siti, cosa che d’altronde ha fatto.

28      Alla luce di quanto precede, si deve considerare, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, che l’articolo 75 del regolamento n. 207/2009 non è stato violato.

 Sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

29      La ricorrente contesta alla commissione di ricorso il fatto di non aver tenuto conto della circostanza che i giochi di società, come il gioco del rummy, non sono prodotti di consumo corrente, bensì prodotti duraturi utilizzati per lungo tempo e che, al momento dell’acquisto di tali prodotti, il pubblico di riferimento ha un livello elevato di attenzione.

30      Per quanto concerne il carattere distintivo del marchio richiesto, la ricorrente contesta il ragionamento della commissione di ricorso secondo cui non è abitudine del consumatore medio presumere l’origine commerciale dei prodotti sulla base della loro forma o su quella della confezione, in assenza di qualsivoglia elemento grafico o testuale. Essa sostiene che dal regolamento n. 207/2009 non si evince in alcun modo che i marchi tridimensionali debbano essere trattati in modo diverso dagli altri tipi di marchi e che, se si seguisse questa tesi, occorrerebbe negare la registrazione di qualsiasi marchio tridimensionale.

31      Per suffragare l’argomento secondo cui il marchio richiesto ha carattere distintivo, la ricorrente si basa sulla prassi decisionale dell’UAMI, la quale, a suo avviso, dimostra che marchi tridimensionali analoghi al marchio richiesto sono stati registrati per prodotti appartenenti alla classe 28 e che la commissione di ricorso avrebbe dovuto tenerne conto. Essa sostiene altresì che, contrariamente a quanto la commissione di ricorso ha concluso al punto 12 della decisione impugnata, ossia che il marchio richiesto costituiva una mera variazione di un tipo di presentazione e di confezione del tutto comune per i prodotti in esame, il marchio richiesto si distingue in modo significativo dalle norme e dagli usi del settore dei giochi. La ricorrente afferma, al riguardo, che la commissione di ricorso ha omesso di chiarire ciò che essa intendeva per «forme di base» e che, in ogni caso, non esistono «forme di base» per i giochi del rummy, bensì diversi modi di presentare e confezionare questo tipo di gioco. Di conseguenza, essa ritiene che la commissione di ricorso avrebbe dovuto prestare particolare attenzione al modo in cui i differenti pezzi del gioco del rummy sono confezionati e assemblati nel caso di specie.

32      La ricorrente contesta altresì alla commissione di ricorso il fatto di non avere dimostrato la conclusione che figura nel punto 12 della decisione impugnata, in base alla quale «[è] usuale che i giochi di società e i giocattoli (per esempio, le versioni giocattolo del gioco del rummy per i bambini) siano confezionati e venduti in confezioni di differenti tipi di materiale, incluse le scatole in legno», e secondo cui «[la] confezione e la presentazione di questo tipo sono comuni per i giochi di cui trattasi e non saranno confusi dal pubblico di riferimento con nient’altro che non sia un gioco e la sua confezione». La commissione di ricorso non avrebbe quindi preso in considerazione tutti i fattori rilevanti nel caso di specie e, in particolare, la situazione sul mercato, che dimostrerebbe che la forma del marchio richiesto si distingue in modo significativo da altre forme sul mercato.

33      Secondo la ricorrente, i prodotti in esame, in particolare il gioco del rummy, non richiedono una forma determinata di confezione. Pertanto, la commissione di ricorso avrebbe erroneamente concluso che la forma del marchio richiesto era dovuta alla natura del prodotto di cui trattasi.

34      Infine, si rimprovera alla commissione di ricorso di aver raffrontato il marchio richiesto con prodotti identici commercializzati su Internet per giungere alla conclusione che esistevano forme simili sul mercato, mentre si trattava di contraffazioni. Per suffragare tali affermazioni, la ricorrente presenta per la prima volta dinanzi al Tribunale, allegati alla replica, articoli derivanti da pubblicazioni specializzate rinomate che richiamano l’attenzione sulle contraffazioni effettuate tramite i siti Internet cui l’esaminatore e la commissione di ricorso hanno fatto riferimento.

35      Si deve anzitutto ricordare che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sono esclusi dalla registrazione i «marchi privi di carattere distintivo».

36      Un marchio ha carattere distintivo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, quando permette di identificare il prodotto per il quale è stata chiesta la registrazione come proveniente da un’impresa determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese [v. sentenza del 9 dicembre 2010, Wilo/UAMI (Carter a faccette di un motore elettrico e raffigurazione di faccette verdi), T‑253/09 e T‑254/09, EU:T:2010:507, punto 17 e giurisprudenza ivi citata].

37      Tale carattere distintivo di un marchio dev’essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è stata chiesta la registrazione e, dall’altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento, rappresentato dal consumatore medio di detti prodotti o servizi, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (v. sentenza Carter a faccette di un motore elettrico e raffigurazione di faccette verdi, punto 36 supra, EU:T:2010:507, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).

38      Secondo una giurisprudenza costante, i criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi costituiti dall’aspetto del prodotto stesso non differiscono da quelli applicabili alle altre categorie di marchi (v. sentenza Carter a faccette di un motore elettrico e raffigurazione di faccette verdi, punto 36 supra, EU:T:2010:507, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

39      Tuttavia, in sede di applicazione di tali criteri, la percezione del pubblico di riferimento non è necessariamente la stessa nel caso di un marchio tridimensionale, costituito dall’aspetto del prodotto stesso, e nel caso di un marchio denominativo o figurativo, rappresentato da un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che contraddistingue. Non è, infatti, abitudine del consumatore medio presumere l’origine dei prodotti sulla base della loro forma o su quella della confezione, in assenza di qualsivoglia elemento grafico o testuale, sicché potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo nel caso di un siffatto marchio tridimensionale rispetto a quello di un marchio denominativo o figurativo (v. sentenza Carter a faccette di un motore elettrico e raffigurazione di faccette verdi, punto 36 supra, EU:T:2010:507, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

40      Inoltre, conformemente alla giurisprudenza, più la forma della quale è chiesta la registrazione come marchio assomiglia alla forma che con ogni probabilità assumerà il prodotto di cui trattasi, più è verosimile che tale forma sia priva di carattere distintivo nel senso di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Ciò premesso, solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d’indicatore d’origine non è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (v. sentenza Carter a faccette di un motore elettrico e raffigurazione di faccette verdi, punto 36 supra, EU:T:2010:507, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

41      È alla luce delle suesposte considerazioni che occorre esaminare la decisione impugnata.

42      Riguardo al pubblico di riferimento, la commissione di ricorso ha giustamente rilevato che si trattava di un pubblico composto principalmente da consumatori medi, normalmente informati e ragionevolmente attenti e avveduti e che, in relazione alla natura e al prezzo dei prodotti di cui trattasi, il grado di conoscenza del pubblico di riferimento poteva variare da medio a elevato (punto 11 della decisione impugnata). Infatti, i prodotti in questione, considerata la loro descrizione, rientrano nel settore del gioco e dei giocattoli. Essi sono destinati al consumo generale e non solo ai professionisti o agli amatori, dato che qualsiasi soggetto, prima o poi, può acquistare siffatti prodotti in modo regolare od occasionale [v., in tal senso, sentenza del 24 marzo 2011, Cybergun/UAMI – Umarex Sportwaffen (AK 47), T‑419/09, EU:T:2011:121, punto 37 e giurisprudenza ivi citata]. Pertanto, la ricorrente ha erroneamente sostenuto che la commissione di ricorso avrebbe dovuto considerare che il pubblico di riferimento era unicamente quello con un livello di attenzione elevato.

43      Inoltre, deve essere respinto anche l’argomento diretto a sostenere che la commissione di ricorso ha commesso un errore, in quanto non ha fornito prove a dimostrazione di quale fosse il pubblico di riferimento e il suo livello di attenzione. Infatti, non si può esigere che l’UAMI proceda ad un’analisi economica del mercato, o addirittura ad inchieste presso i consumatori, per stabilire in quale misura questi ultimi facciano attenzione all’aspetto dei prodotti appartenenti ad una categoria determinata [sentenza del 5 marzo 2003, Unilever/UAMI (Pasticca ovoidale), T‑194/01, Racc., EU:T:2003:53, punto 48].

44      Quanto al carattere distintivo del marchio richiesto, occorre anzitutto riprendere la descrizione della ricorrente, in base alla quale il marchio richiesto è una scatola rettangolare in legno dotata di un sistema di scorrimento dei cavalletti di supporto dei pezzi e di un sistema di chiusura di questi cavalletti alle due estremità della scatola. Il marchio richiesto è quindi dotato di un sistema di scorrimento che consente di incorporare i quattro cavalletti di gioco nella stessa struttura, e i pezzi di gioco nonché i supporti dei cavalletti sono inclusi tra i quattro cavalletti che formano le pareti di sostegno dell’insieme, dove sono avvitate due placchette che fungono da sistema di chiusura senza che sia necessaria un’altra confezione. Ciascuna parete laterale presenta all’interno due scanalature ottenute mediante fresatura, che consentono lo scorrimento delle due paia di cavalletti. Le placchette di chiusura hanno forma rettangolare con le estremità arrotondate e i bordi smussati, e sono fissate alla struttura con una vite.

45      Tenuto conto di tale descrizione, la commissione di ricorso ha giustamente concluso, al punto 12 della decisione impugnata, che il marchio richiesto «non differisce in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore di cui trattasi» e che «[è] usuale che i giochi di società e i giocattoli (per esempio, le versioni giocattolo del gioco del rummy per i bambini) siano confezionati e venduti in confezioni in differenti tipi di materiale, comprese le scatole in legno».

46      Infatti, è noto che i prodotti in esame siano spesso presentati in una scatola rettangolare di legno. Del pari, il modo di aprire e montare la scatola la cui forma costituisce il marchio di cui trattasi, ossia mediante un sistema di scorrimento di cavalletti che consentono di posizionare il gioco o di montarlo, non differisce in maniera significativa dalla norma e dagli usi del settore. In effetti, è nota l’esistenza di sistemi di scorrimento analoghi per disporre e montare i prodotti in esame. Considerate nel loro insieme, le differenti caratteristiche del marchio richiesto, quali descritte nel precedente punto 44, non consentono nemmeno di ritenere che il marchio richiesto differisca in maniera significativa dalla norma e dagli usi del settore in questione. Di conseguenza, occorre considerare che il marchio richiesto non ha alcun carattere distintivo che consenta al pubblico di riferimento di identificare i prodotti di cui trattasi come provenienti da una determinata impresa, e quindi, di distinguerli da quelli di altre imprese.

47      Quanto all’affermazione secondo cui la commissione di ricorso, al momento della valutazione del carattere distintivo del marchio richiesto, avrebbe omesso di definire l’espressione «forme di base» e di fornire prove, al riguardo, al fine di suffragare le proprie conclusioni, si deve ricordare che, in forza dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, l’UAMI è tenuto ad esaminare d’ufficio i fatti pertinenti che potrebbero indurlo ad applicare un impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Ne consegue che l’UAMI può essere portato a fondare le sue decisioni su fatti non affermati dal richiedente [v., in tal senso, sentenze del 19 aprile 2007, UAMI/Celltech, C‑273/05 P, Racc., EU:C:2007:224, punto 38 e giurisprudenza ivi citata, e del 14 luglio 2014, BSH/UAMI (Wash & Coffee), T‑5/12, EU:T:2014:647, punto 46].

48      Sebbene, in linea di principio, spetti all’UAMI accertare, nelle proprie decisioni, l’esattezza di tali fatti, ciò non avviene quando esso adduce fatti notori (v. sentenza UAMI/Celltech, punto 47 supra, EU:C:2007:224, punto 39 e giurisprudenza ivi citata; sentenza Wash & Coffee, punto 47 supra, EU:T:2014:647, punto 47). Nulla, pertanto, vieta all’UAMI di prendere in considerazione fatti notori nella sua valutazione [v. sentenza del 25 marzo 2014, Deutsche Bank/UAMI (Passion to Perform), T‑291/12, EU:T:2014:155, punto 51 e giurisprudenza ivi citata]. Di conseguenza, nel caso di specie, la commissione di ricorso poteva legittimamente constatare la mancanza di carattere distintivo del marchio richiesto basandosi su fatti notori risultanti dall’esperienza pratica generalmente acquistata nella commercializzazione di prodotti di consumo generale, senza che fosse necessario fornire esempi specifici [v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2004, Storck/UAMI (Forma di farfalla), T‑402/02, Racc., EU:T:2004:330, punto 58]. Inoltre, è giocoforza rilevare che dal punto 12 della decisione impugnata risulta che la commissione di ricorso non ha basato la valutazione del marchio richiesto su un raffronto tra quest’ultimo e le «forme di base», bensì con riferimento alla norma e agli usi del settore in esame, fondandosi sulla giurisprudenza che essa cita al punto 9 della decisione impugnata. È vero che la commissione di ricorso, al punto 10 della decisione impugnata, menziona «forme di base dei prodotti di cui trattasi». Tuttavia, tale indicazione altro non è che un richiamo ai principi elaborati dalla giurisprudenza da prendere in considerazione per valutare il carattere distintivo dei marchi tridimensionali. Infatti, la commissione di ricorso non vi fa riferimento al momento della valutazione del carattere distintivo del marchio richiesto.

49      Riguardo agli elementi di prova forniti dalla ricorrente al fine di dimostrare che non esistono forme analoghe al marchio richiesto, occorre ricordare che l’assenza di carattere distintivo di un marchio non può essere rimessa in discussione dal numero più o meno grande di forme simili presenti sul mercato [sentenze del 29 aprile 2004, Henkel/UAMI, C‑456/01 P e C‑457/01 P, Racc., EU:C:2004:258, punto 62, e del 23 maggio 2007, Procter & Gamble/UAMI (Pasticca quadrata bianca con un disegno floreale colorato), T‑241/05, da T‑262/05 a T‑264/05, T‑346/05, T‑347/05 e da T‑29/06 a T‑31/06, Racc., EU:T:2007:151, punto 81], né dall’assenza sul mercato di forme identiche a quelle di cui è chiesta la registrazione [v., in tal senso, sentenza del 31 maggio 2006, De Waele/UAMI (Forma di una salsiccia), T‑15/05, Racc., EU:T:2006:142, punto 40].

50      A questo proposito occorre sottolineare che il consumatore medio, che non si dedica ad uno studio di mercato, non saprà, anticipatamente, che un’unica impresa commercializza un dato prodotto con un certo tipo di confezione, mentre i suoi concorrenti utilizzano altri modi per confezionare tale prodotto (sentenza del 12 gennaio 2006, Deutsche SiSi-Werke/UAMI, C‑173/04 P, Racc., EU:C:2006:20, punto 34).

51      Ne consegue altresì, senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità delle prove presentate al riguardo, che le affermazioni della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso sarebbe incorsa in errore facendo riferimento ad altri prodotti esistenti sul mercato quando questi ultimi sarebbero contraffazioni, sono irrilevanti.

52      Quanto all’argomento secondo cui l’UAMI avrebbe ammesso la registrazione di marchi tridimensionali analoghi al marchio richiesto per prodotti appartenenti alla classe 28, si deve ricordare che l’UAMI è tenuto a esercitare le proprie competenze in conformità con i principi generali del diritto dell’Unione. Alla luce dei principi della parità di trattamento e di buona amministrazione, l’UAMI deve prendere in considerazione le decisioni prese su domande simili e interrogarsi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso. L’applicazione di questi principi deve tuttavia conciliarsi con il rispetto del principio di legalità. Quindi, la persona che richiede la registrazione di un segno come marchio non può invocare a suo favore un eventuale illecito commesso a beneficio di altri al fine di ottenere una decisione identica. D’altronde, per ragioni di certezza del diritto e, segnatamente, di buona amministrazione, l’esame di qualsiasi domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo al fine di evitare la registrazione indebita di marchi. Di conseguenza, un siffatto esame deve essere eseguito in ogni caso concreto. Infatti, la registrazione di un segno quale marchio dipende da criteri specifici, applicabili nell’ambito delle circostanze di fatto del caso di specie, destinate a verificare se il segno di cui trattasi non sia soggetto ad un impedimento alla registrazione [v. sentenza del 14 gennaio 2015, Melt Water/UAMI (Forma di una bottiglia cilindrica trasparente), T‑70/14, EU:T:2015:9, punto 39 e giurisprudenza ivi citata].

53      Nel caso di specie, la commissione di ricorso, sulla base di un esame completo e tenendo conto della percezione del pubblico di riferimento, è giunta alla conclusione che il marchio richiesto era privo di carattere distintivo. Come emerge dai punti da 42 a 51 supra, tale constatazione è di per sé sufficiente per ritenere che la registrazione del segno tridimensionale di cui trattasi come marchio comunitario contrasti, per quanto attiene ai prodotti in esame, con l’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

54      Pertanto, poiché la legittimità della decisione impugnata riguardante il carattere non registrabile del marchio richiesto come marchio comunitario per i prodotti di cui trattasi viene stabilita direttamente in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, dalla giurisprudenza citata al precedente punto 52 emerge che essa non può essere rimessa in discussione per il semplice fatto che la commissione di ricorso, nel caso di specie, non avrebbe seguito la prassi decisionale dell’UAMI.

55      Ne consegue che la commissione di ricorso ha giustamente affermato che il marchio richiesto era privo di carattere distintivo per la totalità dei prodotti interessati, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

56      Pertanto, occorre respingere il primo motivo e, senza che sia necessario pronunciarsi sul capo delle conclusioni con cui la ricorrente chiede al Tribunale di ordinare la registrazione del marchio per tutti i prodotti e i servizi richiesti, l’intero ricorso.

 Sulle spese

57      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

58      Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda dell’UAMI.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Rosian Express SRL è condannata alle spese.

Gratsias

Kancheva

Wetter

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’8 ottobre 2015.

Firme


* Lingua processuale: il rumeno.