Language of document : ECLI:EU:C:2019:892

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

24 ottobre 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2014/41/UE – Ordine europeo di indagine penale – Articolo 5, paragrafo 1 – Modulo figurante nell’allegato A – Sezione J – Assenza di mezzi di impugnazione nello Stato membro di emissione»

Nella causa C‑324/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria), con decisione del 23 maggio 2017, pervenuta in cancelleria il 31 maggio 2017, nel procedimento penale a carico di

Ivan Gavanozov,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, M. Safjan e L. Bay Larsen (relatore), giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e A. Brabcová, in qualità di agenti;

–        per il governo ungherese, da M.Z. Fehér, G. Koós e R. Kissné Berta, in qualità di agenti;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e J. Langer, in qualità di agenti;

–        per il governo austriaco, da G. Eberhard, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da R. Troosters e I. Zaloguin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 aprile 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 4, dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 14 della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale (GU 2014, L 130, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico del sig. Ivan Gavanozov, accusato di dirigere un’organizzazione criminale e di aver commesso reati fiscali.

 Contesto normativo

3        I considerando 21, 22 e 38 della direttiva 2014/41 sono così formulati:

«(21)      È necessario stabilire limiti temporali per assicurare una rapida, efficace e coerente cooperazione in materia penale tra gli Stati membri. La decisione sul riconoscimento o sull’esecuzione, e l’effettiva esecuzione dell’atto di indagine, dovrebbero intervenire con la stessa celerità e priorità di un caso interno analogo. Dovrebbero essere stabiliti termini per assicurare che una decisione o l’esecuzione intervenga in tempi ragionevoli o che siano rispettati i vincoli procedurali dello Stato di emissione.

(22)      I mezzi d’impugnazione disponibili contro un OEI [ordine europeo di indagine] dovrebbero essere almeno equivalenti a quelli disponibili in un caso interno a fronte degli atti di indagine in questione. Conformemente al proprio diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero garantire l’applicabilità di tali mezzi d’impugnazione, anche informando a tempo debito le parti interessate in merito alle possibilità e alle modalità di ricorso a tali mezzi di impugnazione. (…)

(…)

(38)      Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire il riconoscimento reciproco di decisioni adottate ai fini dell’acquisizione di prove, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri (…)».

4        L’articolo 1, paragrafo 4, della suddetta direttiva enuncia quanto segue:

«La presente direttiva non ha l’effetto di modificare l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici sanciti dall’articolo 6 TUE, compresi i diritti di difesa delle persone sottoposte a procedimento penale, e lascia impregiudicati gli obblighi spettanti a tale riguardo alle autorità giudiziarie».

5        L’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, di detta direttiva così dispone:

«L’OEI di cui al modulo figurante nell’allegato A è completato e firmato dall’autorità di emissione, la quale certifica che le informazioni in esso contenute siano esatte e corrette».

6        L’articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva dispone quanto segue:

«L’autorità di emissione può emettere un OEI solamente quando ritiene soddisfatte le seguenti condizioni:

a)      l’emissione dell’OEI è necessaria e proporzionata ai fini del procedimento di cui all’articolo 4, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta a indagini o imputata; e

(…)».

7        L’articolo 14 della direttiva 2014/41 è così formulato:

«1.      Gli Stati membri assicurano che i mezzi d’impugnazione equivalenti a quelli disponibili in un caso interno analogo siano applicabili agli atti di indagine richiesti nell’OEI.

2.      Le ragioni di merito dell’emissione dell’OEI possono essere impugnate soltanto mediante un’azione introdotta nello Stato di emissione, fatte salve le garanzie dei diritti fondamentali nello Stato di esecuzione.

3.      Laddove non comprometta la riservatezza di un’indagine ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, l’autorità di emissione e l’autorità di esecuzione adottano le misure adeguate per far sì che siano fornite informazioni in merito alle possibilità di impugnazione disponibili ai sensi del diritto nazionale, ove applicabili e in tempo utile per consentire che possano essere utilizzate efficacemente.

4.      Gli Stati membri assicurano che i termini per l’impugnazione siano uguali a quelli previsti in casi interni analoghi e siano applicati in modo da garantire che il diritto a tale impugnazione possa essere esercitato efficacemente dalle persone interessate.

5.      L’autorità di emissione e l’autorità di esecuzione si informano reciprocamente sui mezzi di impugnazione contro l’emissione, il riconoscimento o l’esecuzione di un OEI.

6.       Un’impugnazione non sospende l’esecuzione dell’atto di indagine, a meno che ciò non abbia tale effetto in casi interni analoghi.

7.      Lo Stato di emissione tiene conto del fatto che il riconoscimento o l’esecuzione di un OEI sono stati impugnati con successo conformemente al proprio diritto nazionale. Fatte salve le norme procedurali nazionali, gli Stati membri assicurano che nei procedimenti penali nello Stato di emissione siano rispettati i diritti della difesa e sia garantito un giusto processo nel valutare le prove acquisite tramite l’OEI».

8        L’articolo 36, paragrafo 1, di tale direttiva, prevede quanto segue:

«Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 22 maggio 2017».

9        La sezione J del modulo che figura nell’allegato A a detta direttiva, intitolata «Mezzi di impugnazione», è così formulata:

«1.      Si prega di indicare se è stato già fatto ricorso a mezzi di impugnazione contro l’emissione di un OEI e, in caso affermativo, di fornire ulteriori dettagli (descrizione del mezzo d’impugnazione, compresi necessari passi da intraprendere e termini):

(…)

2.      Autorità referente nello Stato di emissione per ulteriori informazioni sui mezzi di impugnazione ivi applicabili e sulla disponibilità dell’assistenza legale e del servizio di interpretazione e traduzione:

Denominazione: (…)

Persona da contattare (se del caso): (…)

Indirizzo: (…)

Numero di telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano) (…)

Numero di fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano) (…)

Indirizzo di posta elettronica: (…)».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10      Il sig. Gavanozov è sottoposto, in Bulgaria, a un procedimento penale per partecipazione a un’organizzazione criminale costituita al fine di commettere reati fiscali.

11      In particolare, è sospettato di aver importato in Bulgaria, per mezzo di società interposte, zucchero proveniente da altri Stati membri, rifornendosi segnatamente presso una società stabilita nella Repubblica ceca e rappresentata dal sig. Y, nonché di aver successivamente venduto tale zucchero sul mercato bulgaro senza liquidare né versare l’imposta sul valore aggiunto (IVA), presentando documenti scorretti in base ai quali detto zucchero sarebbe stato esportato verso la Romania.

12      In tale contesto, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria) ha deciso, l’11 maggio 2017, di emettere un ordine europeo di indagine affinché le autorità ceche effettuassero perquisizioni e sequestri sia nei locali della suddetta società stabilita nella Repubblica ceca sia presso l’abitazione del sig. Y, e procedessero ad un’audizione mediante videoconferenza di quest’ultimo in qualità di testimone.

13      Avendo deciso di adottare tale ordine, detto giudice sostiene di aver incontrato talune difficoltà nel compilare la sezione J del modulo che figura nell’allegato A alla direttiva 2014/41, concernente i mezzi di impugnazione.

14      Il suddetto giudice rileva, al riguardo, che il diritto bulgaro non prevede alcun mezzo di impugnazione avverso le decisioni che dispongono perquisizioni, sequestri o audizioni di testimoni. Tuttavia, il medesimo giudice ritiene che l’articolo 14 di tale direttiva imponga agli Stati membri di prevedere tali mezzi di impugnazione.

15      Il giudice del rinvio precisa altresì che, nel diritto bulgaro, le decisioni giudiziarie che dispongono simili misure non figurano tra i casi nei quali la responsabilità dello Stato può sorgere in caso di danno, qualora non riguardino direttamente l’imputato.

16      In tali circostanze, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se il diritto nazionale e la giurisprudenza nazionale siano compatibili con l’articolo 14 della direttiva [2014/41], nella parte in cui escludono l’impugnabilità, né direttamente mediante ricorso contro le decisioni giudiziarie, né indirettamente mediante separata azione risarcitoria, delle ragioni di merito alla base di un ordine europeo di indagine, avente ad oggetto la perquisizione in un’abitazione e in locali commerciali, il sequestro di determinati oggetti nonché l’ammissione dell’audizione di testimoni.

2)      Se l’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva [2014/41], riconosca direttamente alle persone interessate il diritto di impugnare la decisione giudiziaria relativa all’ordine europeo di indagine, sebbene il diritto nazionale non preveda alcun rimedio processuale in tal senso.

3)      Se la persona contro cui è stata formulata l’accusa penale sia, in considerazione dell’articolo 14, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e con l’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva [2014/41], una persona interessata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, della [medesima] direttiva, qualora i provvedimenti di acquisizione di prove siano rivolti nei confronti di un terzo.

4)      Se la persona che abiti o utilizzi i locali, nei quali debbano essere eseguiti la perquisizione e il sequestro, ovvero la persona, che debba essere sentita come testimone, debba essere considerata quale persona interessata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, in combinato disposto con il paragrafo 2, della direttiva [2014/41]».

 Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

17      Il governo ceco sostiene, in via preliminare, che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile, sulla base del rilievo che l’ordine europeo di indagine in questione nel procedimento principale è stato emesso prima della scadenza del termine per la trasposizione della direttiva 2014/41 e quando tale direttiva non era stata recepita dallo Stato membro di emissione.

18      Al riguardo occorre rilevare, anzitutto, che il termine di recepimento della direttiva 2014/41, previsto dall’articolo 36 della stessa, era già spirato quando il giudice del rinvio ha proposto alla Corte la presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

19      Successivamente, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 46 delle sue conclusioni, in pendenza del procedimento dinanzi alla Corte, tale direttiva è stata recepita sia in Bulgaria sia nella Repubblica ceca.

20      Infine, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, se è vero che il giudice del rinvio ha deciso di emettere un ordine europeo di indagine al fine di compiere gli atti di indagine di cui trattasi nel procedimento principale nella Repubblica ceca, detto giudice, tuttavia, non ha ancora proceduto all’emissione di tale ordine europeo di indagine a causa delle difficoltà riscontrate nella compilazione della sezione J del modulo che figura nell’allegato A alla direttiva 2014/41.

21      Il giudice del rinvio è quindi chiamato, nel procedimento principale, ad emettere, eventualmente, un ordine europeo di indagine disciplinato da tale direttiva.

22      Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

 Nel merito

23      Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenza del 12 settembre 2019, A e a., C‑347/17, EU:C:2019:720, punto 32).

24      Come risulta dalla decisione di rinvio, il giudice del rinvio si interroga, nel contesto dell’emissione di un ordine europeo di indagine, sul modo in cui deve compilare la sezione J del modulo che figura nell’allegato A alla direttiva 2014/41.

25      In tali circostanze, occorre ritenere che, con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/41, in combinato disposto con la sezione J del modulo di cui all’allegato A a tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria di uno Stato membro debba, al momento dell’emissione di un ordine europeo di indagine, far figurare in tale sezione una descrizione dei mezzi di impugnazione che sono previsti, se del caso, nel suo Stato membro avverso l’emissione di un siffatto ordine.

26      Occorre anzitutto rilevare che dalla formulazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/41 emerge che l’emissione di un ordine europeo di indagine presuppone che il modulo di cui all’allegato A a tale direttiva venga completato e firmato e che si certifichi che le informazioni in esso contenute siano esatte e corrette.

27      Il punto 1 della sezione J di tale modulo prevede che l’autorità di emissione indichi «se è stato già fatto ricorso a mezzi di impugnazione contro l’emissione di un OEI e, in caso affermativo, [che essa fornisca la] (descrizione del mezzo d’impugnazione, compresi necessari passi da intraprendere e termini)».

28      Dalla formulazione stessa del punto 1 della sezione J di detto modulo, in particolare dall’impiego dei termini «in caso affermativo», emerge che una descrizione dei mezzi di impugnazione deve figurare in tale punto soltanto se sia stato fatto ricorso a mezzi di impugnazione contro l’emissione di un ordine europeo di indagine.

29      Inoltre, l’utilizzo dell’espressione «si prega (…) di fornire ulteriori dettagli», in relazione alla descrizione dei mezzi di impugnazione che, in una simile ipotesi, deve figurare nel suddetto punto, evidenzia che il legislatore dell’Unione ha inteso far sì che l’autorità di esecuzione sia informata sui mezzi di impugnazione cui si è fatto ricorso contro un ordine europeo di indagine che le è stato trasmesso e non già, più in generale, sui mezzi di impugnazione che sono previsti, se del caso, nello Stato membro di emissione avverso un ordine europeo di indagine.

30      Del pari, il punto 2 della sezione J del modulo di cui all’allegato A alla direttiva 2014/41 è volto a garantire che l’autorità di esecuzione sia informata dei mezzi di impugnazione cui si è fatto ricorso avverso gli ordini europei di indagine, e non a fornirle una descrizione dei mezzi di ricorso esistenti, se del caso, nello Stato membro di emissione contro un ordine europeo di indagine.

31      Dal testo di tale disposizione emerge, infatti, che l’autorità di emissione è tenuta unicamente ad indicare, a tale punto della sezione J dell’ordine europeo di indagine che la stessa emette, la denominazione e i dati dell’autorità competente dello Stato membro di emissione che può fornire ulteriori informazioni sui mezzi di impugnazione, sull’assistenza legale e sui servizi di interpretazione e di traduzione in tale Stato membro.

32      Siffatte indicazioni non sarebbero, d’altronde, di alcuna utilità se l’ordine europeo di indagine già comprendesse una descrizione astratta dei mezzi di ricorso che esistono, se del caso, nello Stato membro di emissione contro un ordine europeo di indagine.

33      Da tali considerazioni risulta che, al momento dell’emissione di un ordine europeo di indagine, l’autorità di emissione non deve far figurare, nella sezione J del modulo contenuto nell’allegato A alla direttiva 2014/41, una descrizione dei mezzi di ricorso che sono previsti, se del caso, nel suo Stato membro avverso un siffatto ordine.

34      Tale interpretazione è corroborata dall’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2014/41, il quale prevede che l’autorità di emissione e l’autorità di esecuzione si informano reciprocamente sui mezzi di impugnazione contro l’emissione, il riconoscimento o l’esecuzione di un ordine europeo di indagine.

35      Una simile interpretazione è inoltre idonea a garantire la piena realizzazione dell’obiettivo perseguito da tale direttiva, come emerge dai suoi considerando 21 e 38, consistente nel facilitare e nell’accelerare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri sulla base dei principi di fiducia e di riconoscimento reciproci.

36      La previsione di un modulo come quello previsto all’allegato A alla direttiva 2014/41, che l’autorità giudiziaria di uno Stato membro che intende emettere un ordine europeo di indagine deve completare indicando le informazioni specificamente richieste, mira infatti a portare a conoscenza dell’autorità di esecuzione le informazioni formali minime necessarie affinché quest’ultima possa adottare la decisione sul riconoscimento o sull’esecuzione dell’ordine europeo di indagine di cui trattasi e, se del caso, compiere l’atto di indagine richiesto entro i termini previsti dall’articolo 12 di tale direttiva [v., per analogia, sentenza del 6 dicembre 2018, IK (Esecuzione di una pena accessoria), C‑551/18 PPU, EU:C:2018:991, punti 49 e 50 nonché giurisprudenza ivi citata].

37      Poiché una descrizione dei mezzi di ricorso esistenti, se del caso, nello Stato membro di emissione contro un ordine europeo di indagine non deve figurare nella sezione J del modulo di cui all’allegato A alla direttiva 2014/41, non occorre, nella presente causa, interpretare l’articolo 14 di tale direttiva al fine segnatamente di determinare se tale disposizione osti a una normativa nazionale, che non preveda alcun mezzo di impugnazione che consenta di contestare le ragioni di merito alla base dell’emissione di un ordine europeo di indagine avente ad oggetto la perquisizione, il sequestro di determinati oggetti e l’ammissione dell’audizione di testimoni.

38      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/41, in combinato disposto con la sezione J del modulo di cui all’allegato A a tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria di uno Stato membro non deve, al momento dell’emissione di un ordine europeo di indagine, far figurare in tale sezione una descrizione dei mezzi di impugnazione che sono previsti, se del caso, nel suo Stato membro avverso l’emissione di un siffatto ordine.

 Sulle spese

39      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale, in combinato disposto con la sezione J del modulo di cui all’allegato A a tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria di uno Stato membro non deve, al momento dell’emissione di un ordine europeo di indagine, far figurare in ta le sezione una descrizione dei mezzi di impugnazione che sono previsti, se del caso, nel suo Stato membro avverso l’emissione di un siffatto ordine.

Firme


*      Lingua processuale: il bulgaro.