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Sentenza del Tribunale 12 dicembre 2013 – ANKO / Commissione

(Causa T-117/12)1

(«Clausola compromissoria – Settimo programma-quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) – Contratti relativi ai progetti Perform e Oasis – Sospensione dei pagamenti – Irregolarità constatate nell’ambito di verifiche contabili relative ad altri progetti – Interessi di mora »)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Atene, Grecia) (rappresentante: V. Christianos, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e B. Conte, agenti, assistiti da S. Drakakakis, avvocato)

Oggetto

Domanda proposta sulla base dell'articolo 272 TFUE, volta ad ottenere che il Tribunale, in primo luogo, constati che la sospensione del rimborso dei costi sostenuti dalla ricorrente in esecuzione dei contratti relativi ai progetti Peform e Oasis, conclusi nell'ambito del Settimo programma-quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), costituisce una violazione degli obblighi contrattuali della Commissione, in secondo luogo, ordini a quest'ultima, da un lato, di versarle la somma di EUR 637 117,17 a titolo del progetto Perform aumentata degli interessi di mora e, dall'altro, di constatare che la ricorrente non è tenuta a rimborsare la somma di EUR 56 390 che le è stata versata titolo del progetto Oasis.

Dispositivo

La Commissione europea è condannata a versare alla ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias le somme il cui pagamento è stato sospeso sulla base del punto II.5, paragrafo 3, lettera d), delle condizioni generali allegate alle convenzioni di sovvenzione relative ai progetti Oasis e Perform, conclusi nell'ambito del Settimo programma-quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), senza che tale versamento pregiudichi l'ammissibilità delle spese dichiarate dalla ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias e l'attuazione delle conclusioni della relazione finale di verifica contabile11-INFS-0035 da parte della Commissione. L'importo delle somme da versare deve essere compreso nei limiti del saldo del contributo finanziario disponibile al momento della sospensione dei pagamenti e dette somme devono essere aumentate degli interessi di mora che iniziano a decorrere, per ciascun periodo, alla scadenza del termine di pagamento di 105 giorni seguenti la ricezione delle relazioni corrispondenti da parte della Commissione. Il tasso di maggiorazione applicabile agli interessi è quello in vigore il primo giorno del mese di scadenza di pagamento, quale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C.

Il ricorso è respinto per il resto

La ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias sopporterà un terzo delle proprie spese.

La Commissione sopporterà le proprie spese nonché i due terzi delle spese sostenute dalla ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias.

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1 GU C 138 del 12.5.2012.