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Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud - Repubblica ceca) - Bezpečnostní softwarová asociace - Svaz softwarové ochrany / Ministerstvo kultury

(Causa C-393/09)1

(Proprietà intellettuale - Direttiva 91/250/CEE - Tutela giuridica dei programmi per elaboratore - Nozione di "qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore" - Inclusione o meno dell'interfaccia utente grafica di un programma - Diritto d'autore - Direttiva 2001/29/CE - Diritto d'autore e diritti connessi nella società dell'informazione - Radiodiffusione televisiva di un'interfaccia utente grafica - Comunicazione di un'opera al pubblico)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: Bezpečnostní softwarová asociace - Svaz softwarové ochrany

Convenuto: Ministerstvo kultury

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Nejvyšší správní soud - Interpretazione dell'art. 1, n. 2, della direttiva del Consiglio 14 maggio 1991, 91/250/CEE, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 122, pag. 42), nonché dell'art. 3, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10) - Inclusione o meno dell'interfaccia utente grafica nella nozione di "qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore" di cui all'art. 1, n. 2, della direttiva 91/250

Dispositivo

L'interfaccia utente grafica non costituisce una forma di espressione di un programma per elaboratore ai sensi dell'art. 1, n. 2, della direttiva del Consiglio 14 maggio 1991, 91/250/CEE, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, e non può fruire della tutela mediante diritto d'autore sui programmi per elaboratore in virtù di detta direttiva. Nondimeno, essa può godere della tutela mediante diritto d'autore in quanto opera, ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, qualora detta interfaccia costituisca una creazione intellettuale del suo autore.

La radiodiffusione televisiva di un'interfaccia utente grafica non costituisce una comunicazione al pubblico di un'opera tutelata dal diritto d'autore, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29.

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1 - GU C 11 del 16.1.2010.