Language of document : ECLI:EU:T:2015:111





Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 25 febbraio 2015 –
Polonia / Commissione

(causa T‑257/13)

«FEAOG – Sezione “Garanzia” – FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Sviluppo rurale – Spese effettuate dalla Polonia – Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1258/1999 – Articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 – Efficacia dei controlli – Obbligo di motivazione – Principio di sussidiarietà»

1.                     Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione letterale, sistematica, storica e teleologica – Presa in considerazione della finalità e della sistematica generale dell’atto di cui trattasi (v. punti 37‑39)

2.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG e del FEASR – Sostegno allo sviluppo rurale – Meccanismo di aiuto al prepensionamento – Regolamenti n. 1257/1999 e n. 1698/2005 – Presupposti per la concessione – Esercizio di un’attività agricola a fini commerciali prima della cessione dell’azienda – Obbligo di verifica incombente agli Stati membri (Regolamenti del Consiglio n. 1257/1999, artt. 10, § 1, e 11, § 1, e n. 1698/2005, art. 23, § 2) (v. punti 48‑50, 59‑62, 67, 69)

3.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Concessione di aiuti e di premi – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco – Portata – Verifica delle conoscenze e delle competenze delle persone che rilevano un’azienda ceduta da un agricoltore che beneficia di una misura di prepensionamento – Violazione dei principi di proporzionalità e dell’autonomia procedurale – Insussistenza (Art. 5, comma 2, TUE; regolamenti del Consiglio n. 1257/1999, art. 11, § 2, n. 1258/1999, considerando 5 e art. 7, § 4, e n. 1290/2005, art. 31, § 1) (v. punti 77‑79, 89, 175, 177‑179)

4.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro (Regolamenti del Consiglio n. 1258/1999, art. 7, § 4, e n. 1290/2005, art. 31, § 1) (v. punti 93‑98, 123)

5.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Concessione di aiuti e di premi – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco – Omessa esecuzione – Inadempimento – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (Art. 258 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1257/1999, art. 11, § 2) (v. punto 105)

6.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG e del FEASR – Sostegno allo sviluppo rurale – Meccanismo di aiuto al prepensionamento – Regolamenti n. 1257/1999 e n. 1698/2005 – Presupposti per la concessione – Esercizio di un’attività agricola a fini commerciali prima della cessione dell’azienda – Criteri di valutazione (Regolamenti del Consiglio n. 1257/1999, art. 10, § 1, e 11, § 1, e n. 1698/2005, art. 23, § 2) (v. punti 128‑130)

7.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione relativa alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal FEAOG e dal FEASR (Art. 296 TFUE; regolamenti del Consiglio n. 1257/1999 e n. 1698/2005) (v. punti 149, 150)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2013/123/UE della Commissione, del 26 febbraio 2013, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione “Garanzia”, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 67, pag. 20), per quanto riguarda l’azione “Pensionamento anticipato” attuata della Repubblica di Polonia.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.