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Sentenza del Tribunale del 12 novembre 2015 – Italia/Commissione

(Causa T-255/13)1

(«FEAOG – Sezione “Garanzia” – FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Rettifiche finanziarie forfettarie – Pagamenti diretti – Condizionalità – Aiuti alla trasformazione degli agrumi – Criteri per il riconoscimento di un organismo pagatore»)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da B. Tidore e M. Salvatorelli, avvocati dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Bianchi e P. Rossi, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2013/123/UE della Commissione, del 26 febbraio 2013, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), [sezione «Garanzia»,] del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 67, pag. 20), nella parte in cui contiene rettifiche finanziarie forfettarie concernenti alcune spese effettuate dalla Repubblica italiana.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Repubblica italiana è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

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1 GU C 178 del 22.6.2013.