Language of document : ECLI:EU:T:2004:4

Arrêt du Tribunal

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione Ampliata)
14 gennaio 2004 (1)

«Ricorso di annullamento – Aiuti concessi dagli Stati – Aiuti concessi dal Regno dei Paesi Bassi ad imprese di trattamento del letame – Regime autorizzato dalla Commissione per una durata determinata – Aiuti concessi anteriormente o successivamente al periodo autorizzato»

Nella causa T-109/01,

Fleuren Compost BV, con sede in Middelharnis (Paesi Bassi), rappresentata dall'avv. J. Stuyck,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. V. di Bucci e H. van Vliet, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 13 dicembre 2000, 2001/521/CE, relativa al regime di aiuti al quale il Regno dei Paesi Bassi ha dato esecuzione in favore di sei aziende di trattamento del letame (GU 2001, L 189, pag. 13),



IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione Ampliata),



composto dai sigg. N.J. Forwood, presidente, J. Pirrung, P. Mengozzi, A.W.H. Meij e M. Vilaras, giudici,

cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 17 giugno 2003,

ha pronunciato la seguente



Sentenza




Contesto normativo

1
A termini dell’art. 87, n. 1, CE:

«Salvo deroghe contemplate dal presente Trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

2
A termini dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE, gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche possono considerarsi compatibili con il mercato comune, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

3
La comunicazione della Commissione relativa alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (GU 1996, C 213, pag. 4; in prosieguo: la «disciplina degli aiuti alle PMI») prevede, al punto 4.2.1, la possibilità per la Commissione di autorizzare, in base alla deroga di cui all’art. 87, n. 3, lett. c), CE, aiuti alle piccole e medie imprese situate al di fuori delle regioni aventi i requisiti per gli aiuti nazionali a finalità regionale, sempreché l’intensità di tali aiuti, espressa in equivalente sovvenzione lorda rapportata a tali costi, non superi:

il 15% per le piccole imprese;

il 7,5% per le «medie imprese».

4
A termini del punto 3.2 della disciplina degli aiuti alle PMI, affinché un’impresa possa essere considerata piccola o media ai sensi della disciplina medesima, occorre, segnatamente, che:

il suo fatturato annuo non risulti superiore a EUR 40 milioni, ovvero il suo totale di bilancio annuo non sia superiore a EUR 27 milioni;

sia in possesso del requisito d’indipendenza, vale a dire che il capitale o i diritti di voto dell’impresa non siano detenuti in misura pari o superiore al 25% da una sola impresa oppure, congiuntamente, da più imprese non rispondenti alla definizione, a seconda dei casi, di «media impresa» o di piccola impresa.

5
Inoltre, al punto 4.1 della disciplina degli aiuti alle PMI, intitolato «[P]rincipi generali», la Commissione ricorda che, per poter beneficiare della deroga di cui all’art. 87, n. 3, lett. c), CE, un aiuto di Stato «deve (...) avere carattere di incentivo: non può, in nessun caso, avere come unico effetto di ridurre in maniera continuativa o periodica i costi che l’impresa deve normalmente sostenere, conservando lo status quo, come nel caso degli aiuti al funzionamento, e dev’essere necessario per conseguire obiettivi che le forze di mercato da sole non permetterebbero di realizzare». La Commissione precisa in tale contesto che «tali obiettivi devono essere di interesse comune» e che «l’aiuto dev’essere proporzionato agli svantaggi da superare per conseguire i benefici socio-economici auspicati da un punto di vista comunitario: tali effetti positivi devono prevalere sugli effetti nocivi dell’aiuto sulla concorrenza e sugli scambi».

6
La comunicazione della Commissione relativa alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (GU 1994, C 72, pag. 3; in prosieguo: la «disciplina degli aiuti per la tutela dell’ambiente») stabilisce i requisiti in presenza dei quali gli aiuti di Stato a favore dell’ambiente possono beneficiare di una delle deroghe previste dall’art. 87 CE.

7
A termini del punto 3.2.3.A, della disciplina degli aiuti per la tutela dell’ambiente, gli aiuti agli investimenti destinati all’ambiente per conformarsi a nuove norme obbligatorie o ad altri nuovi obblighi giuridici, che comportino l’adeguamento degli impianti e dei beni strumentali in modo da soddisfare i nuovi requisiti di legge, possono essere autorizzati fino ad un’intensità massima lorda del 15% dei costi ammissibili. Tali aiuti possono essere concessi solo per un breve periodo e solo per impianti in servizio da almeno due anni al momento dell’entrata in vigore delle nuove norme o dei nuovi obblighi.

8
Ai sensi del punto 3.2.3.B, della disciplina degli aiuti per la tutela dell’ambiente, gli aiuti agli investimenti destinati all’ambiente che consentano di raggiungere livelli di protezione dell’ambiente significativamente superiori a quelli previsti dalle norme vigenti possono essere autorizzati a concorrenza di un livello massimo del 30% lordo dei costi d’investimento ammissibili.


Fatti all’origine della controversia

9
Con decisione 6 luglio 1989 (in prosieguo: la «decisione di approvazione»), la Commissione approvava il regime di aiuti olandese denominato «Bijdrageregeling Proefprojecten Mestverwerking» (regime di aiuti a favore di progetti pilota nel settore del trattamento del letame; in prosieguo: il «regime BPM») per il periodo 1989-1990. Con decisione 14 dicembre 1990, C 17/90 (ex N 88/90) (GU 1991, C 82, pag. 3; in prosieguo: la «decisione di proroga»), la Commissione approvava la proroga del detto regime per il periodo 1990-1994, sulla base della deroga di cui all’art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 3, lett. c), CE]. Le autorità olandesi venivano così autorizzate a concedere «prima del 1995» aiuti agli investimenti, a concorrenza del 35% dei costi ammissibili, a favore di una ventina d’impianti di trattamento su grande scala del letame.

10
La ricorrente produce composta fresca, destinata alla coltura dei funghi, mediante trattamento di letame costituito da una mistura di stallatico di cavallo, di sterco di gallina, di gesso e di paglia.

11
Il 1° dicembre 1994 la ricorrente presentava domanda alle autorità olandesi ai fini dell’ottenimento di una sovvenzione sulla base del regime BPM, per impianti di stoccaggio e di trattamento in ambiente chiuso del letame.

12
Con lettera 5 dicembre 1994 le dette autorità confermavano la ricezione di tale domanda nei termini seguenti:

«Abbiamo ricevuto la vostra domanda di sovvenzione [ai sensi del regime BPM] in data 1° dicembre 1994.

La vostra domanda sarà presa in considerazione.

(...)».

13
La Commissione, considerato che varie denunce ne avevano richiamato l’attenzione sugli aiuti concessi dai Paesi Bassi a progetti di trattamento del letame successivamente al periodo previsto dalla decisione di proroga, avviava contatti in merito con le autorità olandesi. In risposta a una lettera delle autorità medesime del 7 agosto 1995, il 21 agosto seguente la Commissione inviava loro, in particolare, una lettera del seguente tenore:

«[La Commissione] prende atto della circostanza che nessun aiuto è stato concesso successivamente al 31 dicembre 1994 sulla base del [regime BPM], ma che cinque domande sono ancora in corso.

Considerato che la Commissione ha approvato tale regime solamente con riguardo al periodo 1990-1994, incombe a codeste autorità, a norma dell’articolo [88], n. 3, CE informarci tempestivamente in merito ad ogni applicazione del detto regime successivamente al 31 dicembre 1994. Vi preghiamo di voler confermare alla Commissione, entro il mese successivo alla ricezione della presente, che tale obbligo di notificazione sarà rispettato.

La Commissione ha parimenti appreso che taluni progetti, per i quali un aiuto era stato concesso anteriormente al 31 dicembre 1994, non potranno essere realizzati se non entro il 31 dicembre 1997. Tali aiuti rientrano nell’approvazione della Commissione».

14
Con lettera 21 dicembre 1995 le autorità olandesi informavano la ricorrente che, conformemente alla domanda dalla medesima presentata ed alle disposizioni del regime BPM, le era stata concessa una sovvenzione dell’importo di 1 073 925 fiorini olandesi (NLG), pari al 4,5% dell’importo sovvenzionabile. La Commissione non veniva informata in merito alla concessione di tale aiuto.

15
Con lettera 23 aprile 1996 veniva comunicato alla ricorrente che era stato messo a sua disposizione un primo acconto. Con lettera 11 settembre 1997 la ricorrente presentava il rendiconto finale. Con lettera 3 ottobre 1997 le veniva concessa la sovvenzione definitiva.

16
La Commissione, avendo ricevuto nel dicembre 1997 una nuova denuncia riguardante l’aiuto concesso all’impresa Industriële Mestverwerkingsnetwerk Noord-Limburg, chiedeva, con lettera 22 gennaio 1998, seguita da due richiami in data 15 aprile e 29 luglio 1998, informazioni complementari alle autorità olandesi.

17
Con lettera 6 agosto 1998 le autorità olandesi comunicavano alla Commissione un elenco di progetti sovvenzionati in date che, secondo l’istituzione, apparivano in contrasto con la decisione di proroga. La sovvenzione concessa alla ricorrente figurava in tale elenco.

18
Con lettera datata 15 luglio 1999, fondata sull’art. 10, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’art. [88] CE (GU L 83, pag. 1), la Commissione ingiungeva alle autorità olandesi di comunicarle, entro il termine di venti giorni lavorativi, tutte le informazioni necessarie al fine di stabilire se gli aiuti di cui trattasi rientrassero nel regime BPM, dalla medesima approvato, e di indicarle se fossero stati parimenti versati altri aiuti a favore di progetti analoghi.

19
Con lettere 12 e 19 ottobre 1999 le autorità olandesi comunicavano talune informazioni alla Commissione, senza tuttavia fornire tutte le precisazioni richieste dall’istituzione nella propria richiesta di informazioni.

20
Con lettera 17 maggio 2000 la Commissione notificava ai Paesi Bassi la propria decisione di dare avvio al procedimento formale d’esame ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, con riguardo a sei aiuti concessi successivamente al periodo previsto nella decisione di proroga (in prosieguo: la «decisione di avvio del procedimento»).

21
Tale decisione veniva pubblicata il 23 settembre 2000 (GU C 272, pag. 22), ai sensi dell’art. 26, n. 2, del regolamento n. 659/1999; le parti venivano al tempo stesso invitate a presentare le proprie osservazioni in merito agli aiuti di cui trattasi entro il termine di un mese a decorrere dalla data di pubblicazione (in prosieguo: l’«invito a presentare osservazioni»).

22
A seguito di tale pubblicazione, la Commissione non riceveva osservazioni né dalla ricorrente né da alcuna altra parte interessata.

23
Il 13 dicembre 2000 la Commissione emanava la decisione 2001/521/CE, relativa al regime di aiuti al quale il Regno dei Paesi Bassi ha dato esecuzione in favore di sei aziende di trattamento del letame (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Tale decisione, notificata ai Paesi Bassi con il n. C (2000) 4070, veniva pubblicata l’11 luglio 2001 (GU 2001, L 189, pag. 13).

24
A termini dell’art. 1 della decisione impugnata, «[l]’aiuto di Stato al quale i Paesi Bassi hanno dato esecuzione in favore delle aziende di trattamento del letame Ferm-o-Feed BV, Fleuren Compost BV, Vloet Oploo BV, Smith Markelo, Arev Venhorst e Memon KPI, per l’importo di EUR 2 501 089, è incompatibile con il mercato comune».

25
Ai sensi dell’art. 2, n. 1, della decisione impugnata, «[i] Paesi Bassi prendono tutti i provvedimenti necessari per recuperare dai beneficiari l’aiuto di cui all’articolo 1, già posto illegalmente a loro disposizione».

26
La ricorrente veniva informata della decisione impugnata con lettera delle autorità olandesi 9 marzo 2001, che essa ha dichiarato di aver ricevuto il 12 marzo 2001 ovvero all’incirca in tale data.


Procedimento e conclusioni delle parti

27
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 maggio 2001, la ricorrente ha proposto il presente ricorso con cui chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata, quanto meno nella parte che la riguarda;

condannare la Commissione alle spese.

28
La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

condannare la ricorrente alle spese.

29
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione ampliata) ha deciso di aprire la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale, ha invitato la Commissione a depositare taluni documenti. La Commissione ha ottemperato a tale richiesta entro il termine stabilito.

30
Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale sono state sentite all’udienza del 17 giugno 2003.


In diritto

31
A sostegno della domanda di annullamento, la ricorrente deduce sette motivi relativi, il primo, alla violazione dell’art. 87, n. 1, CE e ad un errore manifesto di valutazione, il secondo, alla violazione dell’art. 88 CE e del principio della certezza del diritto, il terzo, alla violazione della decisione di proroga, il quarto, alla violazione dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE e ad un errore manifesto di valutazione, il quinto, alla violazione dell’obbligo di motivazione, il sesto, alla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento e, il settimo, alla violazione del diritto ad essere sentiti.

Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 87, n. 1, CE e ad un manifesto errore di valutazione

La decisione impugnata

32
Dal ventunesimo al ventiquattresimo ‘considerando’ della decisione impugnata, la Commissione espone quanto segue:

«(21)
Gli aiuti agli investimenti accordati dal governo olandese erano volti a consentire e ad agevolare gli investimenti in impianti per il trattamento del letame, favorendo così le imprese interessate. Gli effluenti d’allevamento, una volta trattati, vengono commercializzati essenzialmente come letame essiccato pellettizzato. Le aziende di trattamento del letame sono così in concorrenza con altri produttori di fertilizzanti chimici e organici. Gli incentivi in oggetto, col rafforzare la situazione finanziaria dei beneficiari, minacciano di falsare la concorrenza nel mercato interno, dato che il letame, usato come concime, compete con altri fertilizzanti organici.

(22)
Secondo uno studio svolto nel 1990 per il ministero olandese competente, e concernente i possibili sbocchi per gli effluenti d’allevamento trattati e provenienti dai Paesi Bassi, la concorrenza nel settore dei concimi d’origine animale e vegetale non si situa solo a livello locale, ma anche a livello del mercato francese, spagnolo, portoghese, italiano e greco. Nel periodo 1988-1990 la quota dei Paesi Bassi negli scambi intracomunitari globali di questi prodotti oscillava fra il 44 e il 60%. Si può prevedere un aumento delle esportazioni olandesi di effluenti d’allevamento trattati verso altri Stati membri, soprattutto in virtù dei progetti in questione.

(23)
Nonostante l’ingiunzione di fornire informazioni le autorità olandesi non hanno fatto pervenire i dati necessari relativi alla situazione di mercato delle singole imprese, i quali avrebbero consentito di valutare l’incidenza di ciascuna di esse sui mercati del trattamento del letame e su quelli dei fertilizzanti. La Commissione ha pertanto dovuto basarsi sui dati relativi al mercato nel suo insieme, come sopra indicato.

(24)
Gli aiuti possono pertanto incidere sugli scambi fra Stati membri nel settore in oggetto, e costituiscono quindi aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del Trattato CE».

Argomenti delle parti

33
La ricorrente sostiene, in primo luogo, che l’aiuto contestato non contribuirebbe ad aumentare la propria produttività, bensì che avrebbe unicamente per scopo e per effetto di consentirle di attrezzare i propri impianti di produzione nel rispetto dell’ambiente.

34
La ricorrente sostiene, in secondo luogo, che l’aiuto contestato non inciderebbe sugli scambi tra gli Stati membri.

35
Infatti, l’obbligo imposto dalle autorità olandesi alla ricorrente di produrre i propri concimi in impianti chiusi, in modo da evitare gli effetti nocivi provocati dall’odore, implicherebbe un maggior costo di produzione del prodotto che ne renderebbe difficile, per non dire impossibile, l’esportazione. Nella replica la ricorrente precisa di avere esportato appena il 2% della propria composta ed esclusivamente verso il Belgio. Essa fa parimenti presente che il trasporto della composta, in considerazione dei suoi elevati costi e del rischio che fermenti in itinere, diviene antieconomico per distanze superiori ai 200 km.

36
La ricorrente sostiene, in terzo luogo, che l’aiuto contestato non falserebbe né minaccerebbe di falsare la concorrenza nel mercato comune.

37
A tal riguardo fa valere che i prodotti che essa fabbrica, in considerazione della loro particolare natura e della loro destinazione specifica, vale a dire la coltivazione dei funghi, non si porrebbero in concorrenza con i concimi organici e chimici. Nella replica la ricorrente contesta peraltro la pertinenza dello studio menzionato al ventiduesimo ‘considerando’ della decisione impugnata. Infatti, tale studio riguarderebbe unicamente i concimi animali che, a suo parere, non sarebbero adatti alla coltivazione dei funghi.

38
Parallelamente a tali tre argomenti la ricorrente deduce che, prima di adottare una decisione sfavorevole nei suoi confronti, la Commissione avrebbe dovuto insistere presso le autorità olandesi per ottenere i dati che le avrebbero consentito di valutare l’impatto reale dell’aiuto controverso sul commercio intracomunitario e, in caso di rifiuto persistente da parte di tali autorità, chiedere tali dati alla ricorrente stessa. In tale contesto, la ricorrente sostiene che non si potrebbe contestarle di non avere tenuto conto dell’invito a presentare osservazioni e, conseguentemente, di avere reagito in merito. A suo parere, infatti, sarebbe stato legittimo attendersi che i Paesi Bassi adottassero i provvedimenti necessari e presentassero adeguate osservazioni. La ricorrente ritiene parimenti che lo Stato membro che concede l’aiuto sia tenuto a informare i beneficiari in ordine a tali provvedimenti. A tale riguardo essa rileva che, nella lettera di avvio del procedimento, la Commissione aveva chiesto alle autorità olandesi di notificare senza indugio una copia di tale lettera ai potenziali beneficiari dell’aiuto de quo.

39
La Commissione contesta tutti gli argomenti dedotti e rinvia, sostanzialmente, ai ‘considerando’ dal ventunesimo al ventiquattresimo della decisione impugnata.

Giudizio del Tribunale

40
Per quanto attiene, anzitutto, all’argomento con cui la ricorrente asserisce che la Commissione avrebbe omesso di insistere al fine di ottenere informazioni (v. supra, punto 38), si deve rilevare che nell’ambito della fase d’esame prevista dall’art. 88, n. 2, CE, la Commissione deve intimare agli interessati di presentare le loro osservazioni.

41
La Corte ha dichiarato, nell’ambito dell’applicazione di tale disposizione, che la pubblicazione di una comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee costituisce un mezzo adeguato allo scopo di informare tutti gli interessati dell’avvio di un procedimento (sentenze della Corte 14 novembre 1984, causa 323/82, Intermills/Commissione, Racc. pag. 3809, punto 17, e 24 settembre 2002, cause riunite C-74/00 P e C-75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, Racc. pag. I-7869, punto 80). Tale comunicazione è diretta ad ottenere, da parte degli interessati, tutte le informazioni atte ad illuminare la Commissione circa il suo successivo comportamento (sentenza della Corte 12 luglio 1973, causa 70/72, Commissione/Germania, Racc. pag. 813, punto 19). Un siffatto procedimento dà anche agli altri Stati membri e agli ambienti interessati la garanzia di poter farsi sentire (sentenza della Corte 20 marzo 1984, causa 84/82, Germania/Commissione, Racc. pag. 1451, punto 13).

42
La procedura di controllo degli aiuti di Stato è comunque, tenuto conto della sua economia generale, un procedimento avviato nei confronti dello Stato membro responsabile, alla luce dei suoi obblighi comunitari, della concessione dell’aiuto (v. sentenze della Corte 10 luglio 1986, causa 234/84, Belgio/Commissione, detta «Meura», Racc. pag. 2263, punto 29, e Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, cit. supra al punto 41, punto 81).

43
Nella procedura di controllo degli aiuti di Stato, gli interessati diversi dallo Stato membro considerato hanno soltanto il ruolo ricordato supra al punto 41 e, a tal riguardo, non possono essi stessi pretendere un dibattito in contraddittorio con la Commissione, quale quello previsto in favore del detto Stato membro (v. sentenze della Corte 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I-1719, punto 59, e Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, cit. supra al punto 41, punto 82).

44
Nessuna disposizione della procedura di controllo degli aiuti di Stato riserva, tra gli interessati, un ruolo particolare al beneficiario dell’aiuto. A tale riguardo, occorre precisare che la procedura di controllo degli aiuti di Stato non è un procedimento avviato «contro» il beneficiario o i beneficiari degli aiuti tale da implicare che quest’ultimo o questi ultimi possano far valere diritti di estensione pari a quella dei diritti della difesa in quanto tali (sentenza Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, cit. supra al punto 41, punto 83).

45
In tal senso, poiché la decisione di avviare il procedimento previsto all’art. 88, n. 2, CE contiene un sufficiente esame preliminare della Commissione che espone le ragioni per cui essa nutre dubbi riguardo alla compatibilità degli aiuti di cui trattasi con il mercato comune, spetta allo Stato membro interessato e, se del caso, al beneficiario degli aiuti fornire elementi idonei a dimostrare che tali aiuti sono compatibili con il mercato comune e, eventualmente, comunicare circostanze specifiche relative al rimborso di aiuti già erogati nel caso in cui la Commissione dovesse esigerlo (v., per analogia, sentenza Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, cit. supra al punto 41, punto 170).

46
Nella specie, la ricorrente non ha sostenuto che la decisione di avvio del procedimento fosse insufficientemente motivata per consentirle di esercitare utilmente i suoi diritti. Il Tribunale ha d’altronde rilevato che gli elementi ripresi ai ‘considerando’ dal ventunesimo al ventiquattresimo della decisione impugnata erano stati già esposti, sostanzialmente, al punto 3.2 della decisione di avvio del procedimento.

47
Si deve quindi ritenere, in conclusione, che la Commissione, qualora abbia effettuato, come nella specie, la pubblicazione indicata supra al punto 41, vale a dire qualora essa abbia, in particolare, invitato il beneficiario dell’aiuto a presentare le proprie osservazioni e il predetto beneficiario, come rilevato supra al punto 22, non si sia avvalso di tale possibilità, non ha violato alcun diritto del beneficiario medesimo (sentenza Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, cit. supra al punto 41, punti 84 e 169), restando parimenti inteso che la Commissione non può essere ritenuta responsabile, da parte dello Stato membro interessato, dell’omessa notificazione di copia della lettera di avvio del procedimento al beneficiario dell’aiuto.

48
Peraltro, l’art. 88, n. 2, CE, anche se impone alla Commissione, prima che adotti una decisione, di raccogliere le osservazioni delle parti interessate, non vieta a detta istituzione di concludere che un aiuto è incompatibile con il mercato comune ove tali osservazioni manchino (sentenza della Corte 19 settembre 2002, causa C‑113/00, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-7601, punto 39).

49
Non può essere tanto meno contestato alla Commissione di non aver tenuto conto di eventuali elementi di fatto o di diritto che avrebbero potuto esserle presentati nel corso del procedimento amministrativo, ma che non lo sono stati, non avendo la Commissione l’obbligo di verificare d’ufficio e in via presuntiva quali elementi avrebbero potuto esserle sottoposti (v., in tal senso, sentenza Commissione/Sytraval e Brink’s France, cit. supra al punto 43, punto 60).

50
Laddove la ricorrente ha fatto riferimento, a sostegno del ricorso, a taluni elementi informativi che non sarebbero stati disponibili al momento dell’adozione del regolamento impugnato, ovvero che non sarebbero stati portati a conoscenza della Commissione nel corso del procedimento precontenzioso, si deve rammentare che, nell’ambito del ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE, la legittimità dell’atto comunitario interessato dev’essere valutata alla luce degli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento dell’adozione di tale atto (sentenza della Corte 7 febbraio 1979, cause riunite 15/76 e 16/76, Francia/Commissione, Racc. pag. 321, punto 7; sentenza del Tribunale 25 giugno 1998, cause riunite T-371/94 e T-394/94, British Airways e a./Commissione, Racc. pag. II-2405, punto 81).

51
In tal senso, conformemente alla giurisprudenza, la legittimità di una decisione in materia di aiuti dev’essere valutata alla luce delle informazioni di cui la Commissione poteva disporre quando l’ha adottata (sentenze Meura, cit. supra al punto 42, punto 16, e Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, cit. supra al punto 41, punto 168). Uno Stato membro non può quindi valersi dinanzi alla Corte di elementi di fatto che non sono stati dedotti durante il procedimento precontenzioso previsto dall’art. 88 CE (v., in tal senso, sentenze della Corte 14 settembre 1994, cause riunite da C-278/92 a C-280/92, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-4103, punto 31, e 13 giugno 2002, causa C-382/99, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I-5163, punti 49 e 76).

52
Orbene, non appare che la Commissione, alla luce degli elementi di fatto e di diritto a sua conoscenza ovvero di cui essa poteva disporre al momento dell’adozione della decisione impugnata, sia incorsa in un qualsivoglia errore di valutazione laddove ha ritenuto, per i motivi esposti segnatamente ai ‘considerando’ dal ventunesimo al ventiquattresimo della detta decisione, che la sovvenzione contestata costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, che tale aiuto incideva sugli scambi tra gli Stati membri e che falsava o minacciava di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o talune produzioni.

53
Quanto agli argomenti della ricorrente invocati per la prima volta nell’ambito del presente ricorso, anche ammesso che possano essere presi in considerazione dal Tribunale nonostante la giurisprudenza precedentemente richiamata, si deve rilevare, in primo luogo, che la nozione di aiuto ricomprende le agevolazioni concesse dalle autorità pubbliche che, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa (sentenza della Corte 26 settembre 1996, causa C-241/94, Francia/Commissione, Racc. pag. I-4551, punto 34). La concessione di sussidi sulla base del regime BPM risponde incontestabilmente a tale definizione.

54
Per contro, è irrilevante che l’attuazione di tale regime si prefigga lo scopo di aiutare le imprese a far fronte ai loro obblighi di legge in materia di tutela dell’ambiente. Infatti, secondo costante giurisprudenza, l’art. 87, n. 1, CE non distingue gli interventi statali a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti (sentenze della Corte 2 luglio 1974, causa 173/73, Italia/Commissione, Racc. pag. 709, punto 27, e Paesi Bassi/Commissione, cit. supra al punto 51, punto 61). A prescindere dall’applicabilità nella specie della disciplina degli aiuti per la tutela dell’ambiente, questione che sarà esaminata nell’ambito dell’esame del quarto motivo, il fatto che i sussidi concessi sulla base del regime BPM favoriscano un miglior rispetto dell’ambiente non è quindi sufficiente a sottrarli ipso facto alla loro qualificazione come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87 CE.

55
In secondo luogo, devono essere respinti gli argomenti della ricorrente relativi all’assenza di effetti sugli scambi tra gli Stati membri, considerato che, sulla base delle indicazioni fornite dalla ricorrente stessa alle autorità olandesi nella propria domanda di concessione di un sussidio sulla base del regime BPM, le esportazioni della ricorrente stessa erano «soddisfacenti, in considerazione della domanda proveniente dal Belgio e dalla Germania». Parimenti, la relazione della commissione consultiva sul trattamento del letame («Adviescommissie Mestverwerking») del 22 maggio 1995, trasmessa alle autorità olandesi nell’ambito del procedimento di esame della domanda di aiuto, menziona che la composta prodotta dalla ricorrente viene dalla medesima esportata «inter alia in Germania». Si deve quindi necessariamente rilevare che la ricorrente, per quanto non sia nota l’esatta percentuale della sua produzione destinata all’esportazione, partecipa pienamente agli scambi intracomunitari esportando volumi consistenti di composta verso altri Stati membri.

56
Per quanto attiene, in terzo luogo, all’argomento della ricorrente secondo cui l’aiuto di cui trattasi non falserebbe né minaccerebbe di falsare la concorrenza nel mercato comune, esso non può tanto meno trovare accoglimento, considerato che l’aiuto de quo si traduce, in ogni caso, in una diminuzione dei costi di produzione dei produttori che ne beneficiano, tale da poter incidere sugli scambi commerciali di tale prodotto.

57
Allorché un aiuto concesso da uno Stato o con risorse statali rafforza la posizione di un’impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall’aiuto (sentenze della Corte 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris/Commissione, Racc. pag. 2671, punto 11, e 21 marzo 1991, causa C-303/88, Italia/Commissione, Racc. pag. I-1433, punto 27). Tale ipotesi ricorre nella specie, in quanto nessuna impresa, ad esclusione di quelle di cui al provvedimento contestato, può finanziare nuovi investimenti se non a condizioni meno favorevoli, indipendentemente dal fatto di essere stabilita nei Paesi Bassi o in un altro Stato membro.

58
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la motivazione della decisione impugnata, richiamata al punto 32 della presente sentenza, è sufficiente a delineare l’incidenza dell’aiuto contestato sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri, riguardando un prodotto che, per sua natura, può costituire oggetto di transazioni commerciali tra uno Stato membro e l’altro. Si deve aggiungere che, come giustamente rilevato dalla Commissione nel proprio controricorso, un raggio d’azione di 200 km attorno all’impianto di produzione della ricorrente consente alla medesima di raggiungere vari luoghi in Belgio e in Germania. Peraltro, l’aiuto contestato costituisce parimenti un vantaggio per la ricorrente rispetto a concorrenti stranieri che intendano esportare nei Paesi Bassi. Infine, dallo studio menzionato al ventiduesimo ‘considerando’ della decisione impugnata non emerge affatto che tale studio riguarderebbe solamente i concimi animali non utilizzabili nella coltivazione dei funghi.

59
Dalle suesposte considerazioni emerge che la Commissione ha sufficientemente dimostrato l’incidenza dell’aiuto contestato sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri.

60
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il primo motivo dev’essere respinto.

Sul secondo e sul terzo motivo, relativi, rispettivamente, alla violazione dell’art. 88 CE e del principio della certezza del diritto nonché alla violazione della decisione di proroga

61
Il secondo ed il terzo motivo devono essere esaminati congiuntamente, vertendo essenzialmente sulla questione se l’aiuto contestato ricada nella sfera di applicazione ratione temporis della decisione di proroga.

La decisione impugnata

62
Ai ‘considerando’ dal diciassettesimo al ventesimo della decisione impugnata, la Commissione espone quanto segue:

«(17)
Per determinare se gli aiuti alle sei imprese interessate debbano essere considerati come aiuti esistenti, la Commissione ha in primo luogo esaminato in che misura il regime BPM sia ad essi applicabile.

(18)
La questione giuridica più importante in questi sei casi è data dalla discrepanza nella determinazione dell’atto giuridicamente vincolante per la concessione degli aiuti. Benché il governo olandese sostenga che l’atto giuridicamente vincolante, con il quale le autorità competenti si impegnano a concedere gli aiuti, sia la “toekenningsbrief”, esso ritiene che le sovvenzioni per le quali la “toekenningsbrief” è stata emessa dopo il 31 dicembre 1994 rientrino pur sempre nel regime [BPM] dato che la “bevestigingsbrief” è stata emessa prima di detto termine.

(19)
Dopo un attento esame della documentazione relativa al procedimento amministrativo riguardante i casi sopra menzionati, la Commissione ritiene che l’atto giuridicamente vincolante sia la “toekenningsbrief”, e che la “bevestigingsbrief” costituisca un semplice avviso di ricevimento della domanda di aiuto senza che vi sia una preventiva verifica del rispetto delle condizioni previste dal regime. La concessione dell’aiuto dipendeva per di più da una valutazione di un comitato consultivo composto da rappresentanti di diversi ministeri: solo dopo che questo comitato ha formulato il proprio parere a livello nazionale il ministero competente, ossia quello dell’agricoltura, della pesca e della gestione del patrimonio naturale (“Ministerie van Landbouw, Visserij en Natuurbeheer”) ha inviato la lettera di concessione che specificava l’importo dei costi ammissibili nonché l’ammontare dell’aiuto e le condizioni a cui era accordato. L’analisi delle fasi del procedimento ha pertanto mostrato che l’aiuto non veniva concesso automaticamente a tutti i richiedenti, ma solo dopo la decisione discrezionale delle autorità competenti.

(20)
Per le considerazioni di cui sopra la Commissione ritiene che la data d’invio della “toekenningsbrief” valga come data di concessione dell’aiuto, come le stesse autorità olandesi avevano inizialmente indicato. L’aiuto concesso alle sei aziende di trattamento del letame non rientra pertanto nell’ambito di applicazione del regime BPM, e deve essere considerato come un aiuto illegale posto in esecuzione in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE».

Argomenti delle parti

63
La ricorrente sostiene, sostanzialmente, che, contrariamente a quanto esposto nella decisione impugnata, le autorità olandesi avrebbero confermato la concessione dell’aiuto contestato anteriormente al 31 dicembre 1994. Tale aiuto dovrebbe essere quindi considerato quale aiuto esistente, ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE, e dell’art. 1, lett. b), del regolamento n. 659/1999, ragion per cui, con l’emanazione della decisione impugnata, la Commissione avrebbe violato tanto l’art. 88 CE quanto il principio della certezza del diritto (secondo motivo) nonché la propria decisione di proroga (terzo motivo).

64
A parere della ricorrente, il principio della certezza del diritto imporrebbe che, quando le autorità nazionali confermino la concessione di un aiuto al richiedente entro il termine con riguardo al quale la Commissione abbia autorizzato un regime di aiuti, la detta istituzione non potrebbe successivamente obiettare che l’aiuto non ricada ratione temporis nell’autorizzazione, qualora tutti i requisiti di concessione dell’aiuto risultino, come nella specie, soddisfatti.

65
Nella replica la ricorrente rinvia parimenti ad un documento delle autorità olandesi intitolato «Esposizione della motivazione per la Gazzetta ufficiale relativa alla modificazione del 13 ottobre 1994», dal quale risulterebbe in termini univoci che, a parere delle dette autorità, le domande di aiuto presentate anteriormente al 1° gennaio 1995 sarebbero state esaminate nell’ambito del regime BPM e sarebbero rientrate nell’approvazione della Commissione.

66
Nelle osservazioni esposte all’udienza in ordine ai documenti prodotti dalla Commissione su richiesta del Tribunale (v. supra, punto 29), la ricorrente ha peraltro censurato la mancanza di chiarezza della decisione di proroga quanto alla data limite per la concessione di sussidi sulla base del regime BPM. A suo parere, non risulterebbe chiaramente né da tale decisione né dalla corrispondenza intercorsa, anteriormente alla sua emanazione, tra la Commissione e le autorità olandesi che le decisioni nazionali di concessione di sussidi sulla base del regime BPM dovessero essere necessariamente prese anteriormente al 31 dicembre 1994.

67
La Commissione contesta in toto tali argomenti e rinvia, sostanzialmente, ai ‘considerando’ dal diciassettesimo al ventesimo della decisione impugnata.

Giudizio del Tribunale

68
Ai fini dell’esame del secondo e del terzo motivo di ricorso, occorre anzitutto definire la sfera d’applicazione ratione temporis della decisione di proroga.

69
A tal riguardo occorre anzitutto rilevare che nella lettera della rappresentanza permanente del Regno dei Paesi Bassi presso la Commissione delle Comunità europee alla Commissione 1° marzo 1990, recante notificazione della proroga prevista dal regime BPM, si fa presente che «la decisione di concessione di tali aiuti è motivata dalla necessità imprescindibile di attuare entro il 1995 una capacità di trattamento del letame pari almeno a 6 milioni di tonnellate».

70
Nella lettera 17 aprile 1990 della detta rappresentanza permanente alla Commissione, che espone le modifiche apportate al regime BPM in occasione della sua proroga, si fa inoltre presente, in risposta ad un quesito della Commissione relativo alla durata dell’applicazione del regime così modificato, che tale regime sarebbe rimasto in vigore, in linea di principio, «sino al 1995» («tot 1995»). Quanto alle misure particolari di sostegno contemplate da tale regime, la loro concessione era prevista «sino al 1994 compreso» («tot en met 1994»). Infine, in risposta ad un quesito della Commissione relativo al numero di impianti pilota previsti che avrebbero dovuto beneficiare di tale regime, è stato dichiarato che le fabbriche interessate sarebbero state una ventina «nel corso del periodo corrente sino al 1995» («in de periode tot 1995»).

71
Si deve inoltre rilevare che la decisione di proroga, come emerge dal suo tenore, era diretta ad autorizzare gli aiuti all’investimento che il governo olandese «intendeva concedere a impianti di trattamento del letame [nel corso del periodo] 1990-1994», al fine di realizzare una «prima ventina di impianti di trattamento di grandi dimensioni entro il 1995».

72
Si deve pertanto necessariamente rilevare che la decisione di proroga ricomprende unicamente gli aiuti concessi sulla base del regime BPM nell’ambito del periodo 1990-1994 e, in ogni caso, concessi prima del 1995.

73
Al fine di poter valutare se l’aiuto contestato rientri nella sfera di applicazione ratione temporis di tale decisione, nei limiti definiti al punto precedente, occorre quindi esaminare se possa ritenersi che l’aiuto sia stato concesso prima del 1995.

74
A tale riguardo, correttamente la Commissione ritiene che il criterio pertinente sia quello dell’«atto giuridicamente vincolante con il quale le autorità [nazionali] competenti si impegnano a concedere gli aiuti» (v. diciannovesimo ‘considerando’ della decisione impugnata, cit. supra al punto 62).

75
E’ escluso, per contro, che la mera notificazione alla ricorrente, il 5 dicembre 1994, di una lettera confermativa della presentazione della domanda di concessione dell’aiuto di cui trattasi sia sufficiente per poter ritenere che tale aiuto sia stato concesso anteriormente al 1995, come sostenuto dal governo olandese (v. diciottesimo ‘considerando’ della decisione impugnata, cit. supra al punto 62). Tanto il tenore della decisione di proroga quanto la regola dell’interpretazione restrittiva delle deroghe al principio generale del divieto degli aiuti di Stato si oppongono a tale estensione della sfera di applicazione ratione temporis del regime di aiuti approvato.

76
Quanto all’argomento dedotto dalla ricorrente con riguardo al principio della certezza del diritto, esso si fonda sulla premessa che le autorità olandesi abbiano confermato la concessione dell’aiuto contestato per mezzo della lettera 5 dicembre 1994. Orbene, tale premessa non è corretta, ragion per cui l’argomento è infondato in punto di fatto. La lettera delle autorità olandesi 5 dicembre 1994, come risulta dal suo stesso tenore (v. supra, punto 12), costituisce una semplice conferma del ricevimento della domanda di sovvenzione presentata dalla ricorrente, inviata alla ricorrente medesima senza alcun’altra forma di esame. Tale lettera non impegna minimamente l’autore in ordine alla concessione della sovvenzione richiesta, che deve costituire oggetto di successiva valutazione e decisione da parte delle autorità competenti, come correttamente rilevato dalla Commissione al diciannovesimo ‘considerando’ della decisione impugnata. Nella specie, la decisione di concessione è stata emanata il 21 dicembre 1995, data in cui essa è stata notificata alla ricorrente (v. supra, punto 14), ovvero in altra data a questa prossima.

77
Dalle suesposte considerazioni risulta che non può ritenersi che l’aiuto in questione sia stato concesso prima del 1995 e che esso non è pertanto ricompreso nella decisione di proroga.

78
Tale conclusione non può essere contraddetta dalla circostanza che il regime BPM, nella versione codificata in esito alle modificazioni apportate in data 7 agosto 1989, 15 maggio 1991, 13 aprile 1992, 8 marzo 1994 e 19 ottobre 1994 al testo iniziale del 29 aprile 1988, prevede, all’art. 15, quarto comma, che «[l]e domande [di concessione di un aiuto] possono essere presentate sino al 31 dicembre 1994».

79
Il Tribunale rileva, infatti, che, a differenza di tale versione codificata, le precedenti versioni del regime BPM e, segnatamente, quelle sulla base delle quali sono state adottate sia la decisione di approvazione sia quella di proroga, non contengono tale indicazione, che è stata introdotta solamente per mezzo dell’art. 15, quarto comma, del regime BPM in occasione della modificazione del medesimo in data 13 ottobre 1994, pubblicata nel Nederlandse Staatscourant del 19 ottobre 1994. La Commissione ne è stata posta a conoscenza con lettera delle autorità olandesi 10 novembre 1994. Nella relativa lettera di risposta del 16 dicembre seguente la Commissione l’ha immediatamente contestata, insistendo sul fatto che eventuali impegni sulla base del regime BPM successivamente al 31 dicembre 1994 dovevano essere considerati quale proroga soggetta a notifica alla Commissione ai sensi dell’art. 93, n. 3, del Trattato CE.

80
Orbene, non può considerarsi ammissibile che uno Stato membro possa estendere unilateralmente, per mezzo di una modifica apportata ad un regime di aiuti successivamente all’autorizzazione del medesimo da parte della Commissione, la portata dell’autorizzazione stessa.

81
Per quanto attiene, infine, all’argomento dedotto dalla ricorrente, con riguardo al documento intitolato «Esposizione della motivazione per la Gazzetta ufficiale relativa alla modificazione del 13 ottobre 1994» (v. supra, punto 65), è sufficiente, per respingerlo, rimandare al successivo punto 143, trattandosi di un argomento che si fonda esclusivamente sull’eventuale legittimo affidamento della ricorrente nella legittimità dell’aiuto contestato, alla luce delle assicurazioni che sarebbero state date dalle autorità olandesi.

82
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, non risulta che la Commissione, dichiarando nella decisione impugnata l’aiuto di cui trattasi incompatibile con il mercato comune, abbia violato l’art. 88, n. 3, CE, la decisione di proroga o il principio della certezza del diritto.

83
Il secondo ed il terzo motivo devono quindi essere respinti.

Sul quarto motivo, relativo alla violazione dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE e a manifesti errori di valutazione

84
Tale motivo si articola su tre capi, relativi, rispettivamente, alla violazione dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE, al manifesto errore di valutazione della compatibilità dell’aiuto contestato con la disciplina degli aiuti alle PMI e all’errore manifesto di valutazione della compatibilità dell’aiuto contestato con la disciplina degli aiuti per la tutela dell’ambiente.

Sul primo capo, relativo alla violazione dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE

    Argomenti delle parti

85
Con il primo capo del motivo la ricorrente sostiene, essenzialmente, che l’aiuto contestato soddisferebbe i requisiti sostanziali del regime BPM, ragion per cui la Commissione avrebbe dovuto applicare la deroga prevista dall’art. 87, n. 3, lett. c), CE.

86
La Commissione contesta tale argomento.

    Giudizio del Tribunale

87
Il primo capo del quarto motivo, nella parte in cui la ricorrente si fonda sulla premessa che l’aiuto de quo sarebbe ricompreso nella decisione di proroga, si confonde con il terzo motivo e dev’essere pertanto respinto per le stesse ragioni che hanno condotto al rigetto di quest’ultimo.

88
Nella replica la ricorrente stessa riconosce d’altronde che il regime BPM era valido solamente sino alla fine dell’anno 1994. Essa insiste tuttavia nuovamente sul fatto che ne sarebbe stata informata solo nel corso del procedimento, atteso che le autorità olandesi avrebbero sempre lasciato intendere, a suo parere, che sarebbe stato sufficiente presentare domanda anteriormente al 1° gennaio 1995 affinché il provvedimento di concessione dell’aiuto rientrasse nel regime BPM autorizzato.

89
A tale riguardo, è sufficiente rimandare nuovamente al successivo punto 143, considerato che tale argomento non differisce, sostanzialmente, da quello già esposto supra al punto 65 e respinto supra al punto 81.

90
Quanto al resto, si deve rammentare, da un lato, che la Commissione dispone, ai fini dell’applicazione dell’art. 87, n. 3, CE, di un ampio potere discrezionale il cui esercizio implica valutazioni di ordine economico e sociale che devono essere effettuate in un contesto comunitario (v., in particolare, sentenze della Corte 19 settembre 2000, causa C‑156/98, Germania/Commissione, Racc. pag. I‑6857, punto 67, e 7 marzo 2002, causa C‑310/99, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑2289, punto 45) e, dall’altro, che il giudice comunitario, nell’effettuare il sindacato di legittimità sull’esercizio di tale potere, non può sostituire la propria valutazione in materia a quella dell’autorità competente, ma deve limitarsi a stabilire se quest’ultima non sia viziata da errore manifesto o da sviamento di potere (v. sentenze della Corte 7 marzo 2002, Italia/Commissione, cit., punto 46, e 12 dicembre 2002, causa C‑456/00, Francia/Commissione, Racc. pag. I‑11949, punto 41; sentenza del Tribunale 13 giugno 2000, cause riunite T-204/97 e T‑270/97, EPAC/Commissione, Racc. pag. II‑2267, punto 97).

91
Nella specie, al di là della pretesa conformità dell’aiuto contestato ai requisiti sostanziali del regime BPM, elemento di valutazione privo di pertinenza atteso che, come già precedentemente rilevato, tale aiuto non ricadeva nella sfera di applicazione della decisione di proroga, la ricorrente non ha invocato, nell’ambito del primo capo del quarto motivo, alcun elemento che consenta di concludere che la Commissione, ritenendo l’aiuto de quo non rispondente ai requisiti necessari per poter beneficiare di una delle deroghe previste dall’art. 87, n. 3, CE, abbia oltrepassato i limiti del proprio potere discrezionale.

92
Il primo capo del quarto motivo dev’essere pertanto respinto.

Sul secondo capo, relativo all’errore manifesto di valutazione della compatibilità dell’aiuto contestato con la disciplina degli aiuti alle PMI

    La decisione impugnata

93
Al trentaquattresimo e trentacinquesimo ‘considerando’ della decisione impugnata, attinenti all’esame della compatibilità degli aiuti di cui trattasi con la disciplina degli aiuti alle PMI, la Commissione espone quanto segue:

«(34)
L’intensità degli aiuti si situa al di sotto del massimale stabilito dalla disciplina PMI solo nel caso di Fleuren Compost BV. Le autorità olandesi non hanno tuttavia dimostrato che tale impresa soddisfa i criteri esposti al punto 3.2 di detta disciplina, e questo nonostante il fatto che la Commissione, nellルingiunzione a fornire informazioni che accompagnava la decisione di avviare il procedimento, abbia espresso dubbi in merito alle dimensioni delle imprese interessate.

(35)
Le autorità olandesi non hanno quindi dimostrato che queste sei imprese soddisfano i criteri applicabili alle piccole e medie imprese previsti dalla disciplina PMI, né hanno giustificato la misura di aiuto in oggetto su tale base. Non hanno inoltre provato che i principi (...) di cui al punto 4.1 della disciplina PMI sono stati rispettati. La Commissione ritiene pertanto che la disciplina PMI non sia applicabile».

    Argomenti delle parti

94
Nel ricorso la ricorrente dichiara di essere pronta a dimostrare al Tribunale di essere in possesso dei requisiti indicati al punto 3.2 della disciplina degli aiuti alle PMI, contrariamente a quanto sostenuto nella decisione impugnata. Essa fa conseguentemente valere che la Commissione, laddove ha dichiarato che l’aiuto di cui trattasi sarebbe incompatibile con il mercato comune, sarebbe incorsa in un manifesto errore di valutazione. Atteso che, nel controricorso, la Commissione ha affermato che la ricorrente non avrebbe dedotto alcuna prova in tal senso nel corso del procedimento amministrativo, prova che continuerebbe a difettare nell’ambito del presente procedimento, la ricorrente dichiara, nella replica, di farlo solamente in «via di subordine». All’udienza la ricorrente ha insistito sul fatto di essere una piccola impresa familiare, senza tuttavia produrre ulteriori elementi di prova a sostegno di tale affermazione.

95
La Commissione si richiama, sostanzialmente, al trentaquattresimo e trentacinquesimo ‘considerando’ della decisione impugnata e sottolinea che la ricorrente non ha sino ad oggi prodotto alcuna prova a sostegno delle proprie affermazioni.

    Giudizio del Tribunale

96
Si deve ricordare che la legittimità di una decisione in materia di aiuti dev’essere valutata in considerazione degli elementi informativi di cui la Commissione poteva disporre al momento dell’emanazione della decisione (v. giurisprudenza cit. supra al punto 51, nonché sentenza del Tribunale 15 settembre 1998, cause riunite T-126/96 e T-127/96, BFM e EFIM/Commissione, Racc. pag. II-3437, punto 88).

97
Nella specie, occorre quindi stabilire quali siano gli elementi informativi di cui la Commissione poteva disporre nel corso del procedimento amministrativo.

98
La Commissione ha prodotto, a sostegno del controricorso, le lettere 12 e 19 ottobre 1999, con cui le autorità olandesi hanno dato seguito all’ingiunzione dell’istituzione di fornire tutte le informazioni necessarie. Da tali lettere non risulta che le dette autorità abbiano invocato la disciplina degli aiuti alle PMI per giustificare l’aiuto contestato, ancorché tale aiuto sia stato descritto quale aiuto diretto ad un «impianto di trattamento del letame su grande scala».

99
Al punto 3.3.2 della decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha nondimeno proceduto ad una valutazione preliminare della compatibilità con la disciplina degli aiuti alle PMI dei sei aiuti in questione. Dopo aver richiamato le pertinenti disposizioni della disciplina degli aiuti alle PMI, la Commissione ha rilevato, in particolare, quanto segue:

«L’intensità degli aiuti si situa al di sotto del massimale stabilito dalla disciplina PMI solo nel caso di Fleuren Compost BV.

Le autorità olandesi non hanno quindi dimostrato che queste sei imprese soddisfano i criteri applicabili alle piccole e medie imprese previsti dalla disciplina PMI, né hanno giustificato la misura di aiuto in oggetto su tale base; la Commissione deve quindi ritenere che non sono soddisfatti i requisiti previsti dalla disciplina degli aiuti alle PMI».

100
Come già rilevato supra al punto 22, la Commissione non ha ricevuto alcuna informazione da parte delle autorità olandesi né da parte della ricorrente a seguito della pubblicazione dell’invito a presentare osservazioni.

101
Trovandosi quindi nell’impossibilità di valutare se l’aiuto contestato rispondesse ai criteri fissati dalla disciplina degli aiuti alle PMI, pur avendo disposto un’ingiunzione ai sensi dell’art. 10, n. 3, del regolamento n. 659/1999 e pur avendo formulato l’invito a presentare osservazioni ex art. 88, n. 2, CE, la Commissione ha potuto validamente ritenere, alla luce degli elementi informativi di cui disponeva, che tale disciplina non trovasse applicazione nel caso dell’aiuto di cui trattasi.

102
In ogni caso, la ricorrente, anche ammesso che rispondesse ai criteri previsti dal punto 3.2 della disciplina degli aiuti alle PMI, come essa sostiene senza tuttavia fornirne prova formale, sarebbe comunque ancora tenuta a dimostrare, affinché il motivo possa trovare accoglimento, che la Commissione era incorsa in un manifesto errore di valutazione laddove ha ritenuto, al trentacinquesimo ‘considerando’ della decisione impugnata, che non vi fosse prova del fatto che i principi sanciti al punto 4.1 della menzionata disciplina fossero stati rispettati. Orbene, la ricorrente non ha dedotto il minimo elemento in tal senso, né ha tanto meno affermato che la convenuta sia incorsa in un siffatto errore, ragion per cui la sua argomentazione deve ritenersi inoperante.

103
Ciò premesso, il secondo capo del quarto motivo dev’essere necessariamente respinto.

Sul terzo capo, relativo al manifesto errore di valutazione della compatibilità dell’aiuto di cui trattasi con la disciplina degli aiuti per la tutela dell’ambiente

    La decisione impugnata

104
Al trentanovesimo e quarantesimo ‘considerando’ della decisione impugnata, relativi all’esame della compatibilità degli aiuti di cui trattasi con la disciplina degli aiuti per la tutela dell’ambiente, la Commissione espone quanto segue:

«(39)
Ma anche se la disciplina ambientale fosse applicabile, va osservato che, secondo quanto disposto al punto 3.2.3, lettera b) – “Aiuti diretti ad incoraggiare l’osservanza di criteri più rigorosi di quelli previsti dalle norme ambientali vigenti” – gli aiuti a favore di investimenti possono essere concessi solo a condizione che consentano di raggiungere livelli di protezione dell’ambiente significativamente superiori a quelli previsti dalle norme vigenti. Per quanto riguarda le misure in esame, il governo olandese non ha fornito alcuna prova che questa condizione sia stata rispettata. La Commissione dubita che gli impianti per il trattamento del letame possano contribuire ad andare al di là degli obiettivi fissati dalla direttiva [del Consiglio 12 dicembre 1991], 91/676/CEE [relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375, pag. 1)], dato che almeno quattro degli stabilimenti di prova beneficiari delle sovvenzioni quando il regime [BPM] era ancora in vigore, hanno dovuto in seguito essere chiusi. Secondo la Commissione è quindi escluso che per giustificare gli aiuti concessi dopo la scadenza del regime [BPM] possano ancora essere invocate le stesse considerazioni che hanno portato alla proroga eccezionale del regime stesso.

(40)
La Commissione ha esaminato le misure in oggetto anche dal punto di vista degli aiuti per l’adeguamento delle imprese a nuove norme ambientali obbligatorie. Sulla base delle informazioni di cui dispone, la Commissione ritiene che le condizioni stabilite dal punto 3.2.3, lettera a), della disciplina ambientale non siano state soddisfatte. Tali disposizioni prevedono difatti che possano essere autorizzati aiuti di Stato fino a un’intensità massima lorda del 15% dei costi ammissibili, e che gli aiuti possano essere concessi solo per un breve periodo e solo per impianti in servizio da almeno due anni al momento dell’entrata in vigore delle nuove norme o dei nuovi obblighi. In contrasto con queste condizioni, gli aiuti sono stati concessi a favore di impianti per il trattamento del letame di recente costruzione e con un’intensità fino al 35%».

    Argomenti delle parti

105
La ricorrente sostiene che l’aiuto contestato ben risponderebbe ai criteri previsti dalla disciplina degli aiuti per la tutela dell’ambiente, contrariamente a quanto invece affermato nella decisione impugnata.

106
In primo luogo, dallo studio della valutazione dell’impatto sull’ambiente del 25 agosto 1994, allegato alla domanda di sussidi della ricorrente, nonché dal parere positivo pronunciato in esito a tale domanda il 22 maggio 1995 dalla commissione consultiva per il trattamento del letame, risulterebbe che gli investimenti di cui trattasi sarebbero effettivamente diretti a garantire un livello di tutela dell’ambiente considerevolmente superiore a quello imposto dalle norme obbligatorie, segnatamente in quanto avrebbero dovuto consentire di ridurre a zero le emissioni di ammoniaca e i fastidi olfattivi. La ricorrente parte dal principio secondo cui la Commissione era a conoscenza di tali elementi informativi. Essa aggiunge che, in caso contrario, la Commissione avrebbe dovuto farne richiesta ai Paesi Bassi.

107
In secondo luogo, la Commissione stessa avrebbe riconosciuto, nell’undicesimo ‘considerando’ della decisione impugnata, che l’intensità dell’aiuto contestato ammontava, con riguardo alla ricorrente, solamente al 4,5%. La ricorrente sostiene pertanto che la Commissione non avrebbe potuto ragionevolmente concludere, al successivo quarantesimo ‘considerando’, che l’intensità dell’aiuto di cui trattasi avesse raggiunto il 35% con conseguente esclusione dell’applicazione allo stabilimento de quo della disciplina degli aiuti per la tutela dell’ambiente. La ricorrente fa tuttavia presente, nella replica, di non aver mai affermato che l’aiuto di cui trattasi fosse destinato all’adeguamento degli impianti esistenti alla nuova normativa.

108
La Commissione contesta tutti i suddetti argomenti e rinvia, sostanzialmente, al trentanovesimo e quarantesimo ‘considerando’ della decisione impugnata nonché al punto 3.3.2 della decisione di avvio del procedimento.

    Giudizio del Tribunale

109
Per quanto attiene, in primo luogo, all’applicabilità all’aiuto contestato del punto 3.2.3 A della disciplina degli aiuti per la tutela dell’ambiente, è sufficiente rilevare che tale disposizione riguarda solamente gli aiuti concessi «per impianti in servizio da almeno due anni al momento dell’entrata in vigore delle nuove norme o dei nuovi obblighi».

110
Orbene, è pacifico che l’aiuto contestato è stato concesso ai fini della costruzione di un nuovo impianto di trattamento del letame.

111
Atteso che tale requisito di applicazione del punto 3.2.3 A della disciplina degli aiuti per la tutela dell’ambiente non è soddisfatto nella specie, è irrilevante il fatto che l’intensità dell’aiuto contestato abbia ecceduto o meno il livello massimo del 15% lordo dei costi ammissibili che tale disposizione peraltro fissa.

112
Per quanto attiene, in secondo luogo, all’applicabilità all’aiuto contestato del punto 3.2.3 B della disciplina degli aiuti per la tutela dell’ambiente, si deve ricordare che tale disposizione prevede la possibilità di concessione di aiuti solamente per favorire azioni «che consentono di raggiungere livelli di protezione dell’ambiente significativamente superiori a quelli previsti dalle norme vigenti».

113
Orbene, malgrado i dubbi espressi dalla Commissione al punto 3.3.2 della decisione di avvio del procedimento, né la ricorrente né le autorità olandesi hanno fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che l’aiuto contestato rispondesse a tale requisito.

114
Parimenti, nessuno dei documenti invocati dalla ricorrente nell’ambito del presente ricorso, anche ammesso che essi possano essere presi in considerazione dal Tribunale nonostante la giurisprudenza richiamata supra ai punti 50 e 51, costituisce prova del fatto che l’aiuto di cui trattasi consentisse il raggiungimento di un livello di protezione dell’ambiente significativamente superiore a quello previsto dalle norme vigenti. Come rilevato dalla Commissione, lo studio di valutazione dell’impatto sull’ambiente del 25 agosto 1994, effettuato dalla ricorrente e allegato alla propria domanda di aiuti, si limita a far presente, alla fine della pag. 323, che «[l]e emissioni sono state poste a confronto con la normativa vigente e risulta che esse rispondono ampiamente ai requisiti previsti». Parimenti, il parere espresso il 22 maggio 1995 dalla commissione consultiva sul trattamento del letame afferma semplicemente che «in un impianto di purificazione dell’aria, l’eliminazione dell’ammoniaca e degli odori rispetta le norme delle direttive provvisorie». Inoltre, la ricorrente stessa sottolinea nel proprio ricorso che «[essa] produce i propri concimi in impianti coperti su disposizione delle autorità olandesi al fine di evitare i fastidi provocati dall’odore» e che, conseguentemente, i suoi «costi di produzione elevati sono conseguenza degli obblighi di legge».

115
Considerato che la ricorrente non è stata in grado di dimostrare l’applicabilità della disciplina degli aiuti per la tutela dell’ambiente all’aiuto di cui trattasi, il terzo capo del quarto motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

116
Il quarto motivo dev’essere pertanto respinto in toto.

Sul quinto motivo, relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione

Argomenti delle parti

117
La ricorrente censura la Commissione di non aver sufficientemente motivato la conclusione secondo cui l’aiuto contestato non ricadrebbe nella sfera di applicazione né del regime BPM, né della disciplina degli aiuti alle PMI né della disciplina degli aiuti per la tutela dell’ambiente. La Commissione non avrebbe nemmeno validamente e sufficientemente motivato la conclusione da essa formulata secondo cui l’aiuto contestato sarebbe idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri ovvero a falsare la concorrenza nel mercato comune.

118
La Commissione ritiene la decisione impugnata sufficientemente motivata.

Giudizio del Tribunale

119
Secondo costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo (v., in particolare, sentenze della Corte 13 marzo 1985, cause riunite 296/82 e 318/82, Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, Racc. pag. 809, punto 19, e Commissione/Sytraval e Brink’s France, cit. supra al punto 43, punto 63).

120
Tale principio, applicato alla qualificazione di una misura di aiuto, richiede che siano indicate le ragioni in base alle quali la Commissione considera che la misura di cui trattasi rientri nella sfera di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE. A tale riguardo, anche nel caso in cui possa evincersi dalle circostanze stesse in cui l’aiuto è stato concesso che esso è atto ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri e a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza, la Commissione è tenuta quanto meno ad evocare queste circostanze nella motivazione della sua decisione (sentenze della Corte 7 giugno 1988, causa 57/86, Grecia/Commissione, Racc. pag. 2855, punto 15, e 24 ottobre 1996, cause riunite C-329/93, C-62/95 e C-63/95, Germania e a./Commissione, Racc. pag. I-5151, punto 52).

121
Si deve ricordare, infine, che la Commissione, se è pacifico che nella motivazione della sua decisione essa deve quanto meno menzionare le circostanze nelle quali un aiuto è stato concesso, ove permettano di dimostrare che l’aiuto è atto ad incidere sul commercio intracomunitario (sentenze della Corte 14 ottobre 1987, causa 248/84, Germania/Commissione, Racc. pag. 4013, punto 18, e 19 settembre 2002, Spagna/Commissione, cit. supra al punto 48, punto 54), non è tenuta a dimostrare l’effetto reale degli aiuti già concessi. Se così fosse, infatti, questo requisito finirebbe con il favorire gli Stati membri che versano aiuti in violazione dell’obbligo di notifica di cui all’art. 88, n. 3, CE a detrimento di quelli che notificano gli aiuti allo stato di progetto (sentenze della Corte 14 febbraio 1990, causa C‑301/87, Francia/Commissione, detta «Boussac», Racc. pag. I-307, punti 32 e 33, e 19 settembre 2002, Spagna/Commissione, cit. supra al punto 48, punto 54).

122
Tenuto conto di tale giurisprudenza, non risulta che la Commissione abbia mancato, nel caso specifico, all’obbligo di motivare adeguatamente la decisione impugnata.

123
Infatti, la Commissione ha ivi esposto, ai ‘considerando’ dal ventunesimo al ventiquattresimo, in termini chiari e non equivoci i motivi per i quali riteneva che la misura di cui trattasi costituisse un aiuto di Stato e fosse idonea ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri ed a falsare ovvero a minacciare di falsare la concorrenza, ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.

124
Ai ‘considerando’ tredicesimo e quattordicesimo, dal diciassettesimo al ventesimo e venticinquesimo della decisione impugnata, la Commissione ha parimenti esposto in modo adeguato i motivi per i quali riteneva che, contrariamente alla tesi sostenuta dai Paesi Bassi, tale misura non rientrasse nella sfera di applicazione del regime BPM e dovesse essere pertanto considerata quale nuovo aiuto, illegittimamente posto in essere, in violazione dell’art. 88, n. 3, CE.

125
Parimenti, la Commissione ha esposto in termini sufficientemente corretti i motivi per i quali riteneva che la misura di cui trattasi non rientrasse nella sfera di applicazione né della disciplina degli aiuti alle PMI (dal trentaduesimo al trentacinquesimo ‘considerando’ della decisione impugnata) né della disciplina degli aiuti per la tutela dell’ambiente (dal trentaseiesimo al quarantaquattresimo ‘considerando’ della decisione impugnata).

126
Peraltro, conformemente alla giurisprudenza richiamata supra al punto 121, non era necessario che la motivazione della decisione impugnata contenesse una valutazione, aggiornata all’attualità, degli effetti dell’aiuto contestato.

127
Va aggiunto che tale motivazione ha manifestamente consentito alla ricorrente di conoscere le ragioni alla base del provvedimento adottato ed al Tribunale di esercitare il proprio sindacato.

128
Ne consegue che il quinto motivo dev’essere respinto.

Sul sesto motivo, relativo alla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento

Argomenti delle parti

129
La ricorrente sostiene, sostanzialmente, che, in considerazione del suo status di piccola impresa familiare, della sua ignoranza della normativa applicabile nonché delle circostanze in cui l’aiuto in questione le è stato concesso, essa avrebbe potuto legittimamente confidare nella regolarità di tale misura. La ricorrente sottolinea, in particolare, di aver ricevuto, già prima della fine del 1994, conferma di poter beneficiare di tale aiuto, e che la lettera del 21 dicembre 1995, con cui le autorità olandesi le notificavano la concessione definitiva dell’aiuto (v. supra, punto 14), non avrebbe menzionato che l’aiuto fosse subordinato alla condizione sospensiva dell’approvazione da parte della Commissione. La ricorrente si richiama parimenti agli elementi già esposti supra ai punti 64-66.

130
La ricorrente sostiene, inoltre, che la Commissione avrebbe parimenti violato il principio della tutela del legittimo affidamento decidendo di avviare il procedimento ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE in data 23 settembre 2000, vale a dire più di tre anni dopo la concessione della sovvenzione definitiva alla ricorrente, più di quattro anni dopo la lettera di conferma di tale concessione e quasi sei anni dopo la presentazione della domanda di sovvenzione e la conferma della ricezione della domanda medesima da parte delle autorità olandesi.

131
La ricorrente aggiunge che, come dalla stessa affermato, nel dicembre 1997 la Commissione avrebbe ricevuto una denuncia relativa alla concessione di aiuti illegittimi nell’ambito del regime BPM. Essa sostiene che, considerato il momento in cui l’aiuto contestato è stato promesso e versato e tenuto conto dei precedenti, vale a dire l’autorizzazione del regime BPM, la Commissione non avrebbe dovuto attendere sino alla metà del 1999 per inviare ai Paesi Bassi una domanda di informazioni ai sensi dell’art. 10, n. 3, del regolamento n. 659/1999.

132
Nella replica la ricorrente rileva peraltro che già in data 21 agosto 1995 la Commissione aveva inviato ai Paesi Bassi una lettera da cui sarebbe risultato che essa fosse a conoscenza di cinque domande di sussidi allora in sospeso, delle quali avrebbe chiesto la notifica entro il termine di un mese. La ricorrente deduce che qualsiasi beneficiario di un provvedimento di aiuto può legittimamente ritenere che l’erogatore dell’aiuto darà seguito ad una siffatta richiesta espressa della Commissione.

133
La Commissione contesta tali argomenti in toto.

Giudizio del Tribunale

134
Atteso che, come già rilevato supra, l’aiuto di cui trattasi non ricade né nella decisione di proroga, né nella disciplina degli aiuti alle PMI, né nella disciplina degli aiuti per la tutela dell’ambiente, la sua mancata notifica alla Commissione costituisce violazione delle disposizioni dell’art. 88 CE.

135
Orbene, secondo costante giurisprudenza, tenuto conto del carattere imperativo della vigilanza sugli aiuti statali operata dalla Commissione ai sensi dell’art. 88 CE, le imprese beneficiarie di un aiuto possono fare legittimo affidamento, in linea di principio, sulla regolarità dell’aiuto solamente qualora quest’ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dal menzionato articolo. Un operatore economico diligente, infatti, deve normalmente essere in grado di accertarsi che tale procedura sia stata rispettata, anche quando l’illegittimità della decisione di concessione dell’aiuto sia imputabile allo Stato considerato in misura tale che la sua revoca appare contraria al principio di buona fede (sentenze della Corte 20 settembre 1990, causa C-5/89, Commissione/Germania, Racc. pag. I-3437, punto 14, e 20 marzo 1997, causa C‑24/95, Alcan Deutschland, Racc. pag. I-1591, punto 25).

136
Certamente, la giurisprudenza non esclude la possibilità per i beneficiari di un aiuto illegittimo di invocare, nell’ambito del procedimento di recupero dell’aiuto, circostanze eccezionali che abbiano potuto legittimamente ingenerare il loro legittimo affidamento circa la regolarità dell’aiuto stesso, per opporsi al rimborso (sentenze della Corte 20 settembre 1990, Commissione/Germania, cit. supra al punto 135, punto 16, e 10 giugno 1993, causa C-183/91, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-3131, punto 18; sentenza BFM e EFIM/Commissione, cit. supra al punto 96, punto 69).

137
Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte (sentenze 20 settembre 1990, Commissione/Germania, cit. supra al punto 135, punti 13-16, e Alcan Deutschland, cit. supra al punto 135, punti 24 e 25) emerge implicitamente, e il Tribunale, in due occasioni (sentenze 8 giugno 1995, causa T-459/93, Siemens/Commissione, Racc. pag. II-1675, punti 104 e 105, e 27 gennaio 1998, causa T-67/94, Ladbroke Racing/Commissione, Racc. pag. II-1, punto 83), ha espressamente affermato che i beneficiari di tali aiuti possono invocare le dette circostanze eccezionali, sulla base delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, solamente nell’ambito del procedimento di recupero dinanzi ai giudici nazionali, gli unici cui spetta valutare le circostanze del caso di specie, se necessario dopo aver proposto alla Corte questioni pregiudiziali di interpretazione.

138
In ogni caso, nessuna delle circostanze dedotte nella specie dalla ricorrente può essere ritenuta tale da giustificare l’annullamento della decisione impugnata.

139
Anzitutto, si deve rilevare che nel regime BPM si afferma, all’art. 16, che il diritto all’aiuto sorge solamente con riserva dell’approvazione da parte della Commissione.

140
Per quanto attiene alla pretesa ignoranza, da parte della ricorrente, della normativa applicabile, è sufficiente rammentare che i beneficiari di un aiuto non possono essere dispensati, sulla base di considerazioni relative alla loro dimensione, dal tenersi informati sulle norme di diritto comunitario, se non si vuole pregiudicare l’effetto utile di tale sistema normativo (sentenze del Tribunale 15 giugno 2000, cause riunite T‑298/97, T‑312/97, T‑313/97, T‑315/97, da T‑600/97 a T‑607/97, T‑1/98, da T‑3/98 a T‑6/98 e T‑23/98, Alzetta e a./Commissione, Racc. pag. II‑2319, punto 172, e 29 settembre 2000, causa T‑55/99, CETM/Commissione, Racc. pag. II‑3207, punto 127).

141
Il fatto che la ricorrente non sia stata informata dalle autorità olandesi dello sviluppo del procedimento amministrativo, anche ammesso che fosse vero, non potrebbe, di per sé, essere considerato quale circostanza eccezionale che potesse giustificare il suo legittimo affidamento circa la regolarità dell’aiuto contestato (sentenza CETM/Commissione, cit. supra al punto 140, punto 127).

142
La ricorrente non sostiene nemmeno che la Commissione le avrebbe fornito garanzie precise tali da darle speranze fondate quanto alla regolarità degli aiuti di cui trattasi (sentenze del Tribunale 31 marzo 1998, causa T-129/96, Preussag Stahl/Commissione, Racc. pag. II-609, punto 78, e 5 giugno 2001, causa T-6/99, ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi/Commissione, Racc. pag. II-1523, punto 185). Al contrario, dalla decisione 14 dicembre 1990, C 17/90 (ex N 88/90), emerge che la Commissione aveva inteso limitare l’approvazione del regime BPM al periodo 1990-1994, precisando l’intendimento di assumere un atteggiamento a priori sfavorevole nei confronti di qualsiasi nuovo progetto di aiuti previsto dai Paesi Bassi. Inoltre, con lettera 21 agosto 1995 la Commissione aveva invitato i Paesi Bassi a notificarle individualmente tutti gli aiuti concessi sulla base del regime BPM successivamente al 31 dicembre 1994.

143
Quanto all’argomento secondo cui le autorità olandesi avrebbero chiaramente affermato, in un documento intitolato «Esposizione della motivazione per la Gazzetta ufficiale relativa alla modifica del 13 ottobre 1994», che le domande di concessione di aiuti presentate anteriormente al 1° gennaio 1995 sarebbero state considerate nell’ambito del regime BPM e che sarebbero rientrate nell’approvazione della Commissione, si deve aggiungere che eventuali speranze erroneamente ingenerate dalle autorità olandesi, senza che la Commissione ne fosse stata nemmeno informata, non possono in alcun caso inficiare la legittimità della decisione impugnata. Ammettere tale possibilità significherebbe, infatti, privare di effetto utile gli artt. 87 CE e 88 CE, in quanto le autorità nazionali potrebbero far valere in tal modo il proprio illegittimo comportamento o la loro negligenza al fine di vanificare l’efficacia delle decisioni emanate dalla Commissione in virtù di tali disposizioni del Trattato (v., in tal senso, sentenze della Corte 20 settembre 1990, Commissione/Germania, cit. supra al punto 135, punto 17, e 14 gennaio 1997, causa C-169/95, Spagna/Commissione, Racc. pag. I‑135, punto 48; v., anche, conclusioni dell’avvocato generale Sir Gordon Slynn relative alla sentenza della Corte 24 novembre 1987, causa 223/85, RSV/Commissione, Racc. pag. 4617, in particolare pagg. 4639 e 4652).

144
Per quanto disdicevoli possano essere, le erronee indicazioni fornite dalle autorità olandesi nella comunicazione 13 ottobre 1994 non sono quindi tali da far sorgere nella ricorrente un legittimo affidamento nei confronti della Commissione.

145
Quanto alla durata del procedimento amministrativo, si deve rammentare che la fondamentale esigenza di certezza del diritto osta a che la Commissione possa ritardare indefinitamente l’esercizio dei suoi poteri (sentenze della Corte 14 luglio 1972, causa 52/69, Geigy/Commissione, Racc. pag. 787, punto 21, e Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, cit. supra al punto 41, punto 140). Nella sentenza 24 novembre 1987, causa 223/85, RSV/Commissione (Racc. pag. 4617), la Corte ha affermato che, quando la Commissione, a proposito di una sovvenzione di Stato destinata a coprire le maggiori spese di un’operazione oggetto di un aiuto autorizzato, il cui esame non esigeva indagini approfondite, ha adottato una decisione con cui ha accertato l’incompatibilità di detto aiuto con il mercato comune e ne ha ordinato la soppressione solo 26 mesi dopo la notifica, si è dinanzi ad un ritardo che poteva far nascere nel beneficiario della sovvenzione un legittimo affidamento tale da impedire alla Commissione di intimare alle autorità nazionali di ordinarne la restituzione.

146
Occorre quindi verificare se, nella specie, la Commissione non abbia agito in modo eccessivamente tardivo.

147
Dall’esame degli atti di causa emerge che la censura relativa ad un’azione eccessivamente tardiva della Commissione dev’essere respinta. La Commissione, avendo ricevuto varie denunce che ne richiamavano l’attenzione sugli aiuti concessi dai Paesi Bassi successivamente al periodo previsto nella decisione di proroga, aveva infatti immediatamente avviato contatti al riguardo con le autorità olandesi. Sin dal 21 agosto 1995 la Commissione ha iniziato a chiedere informazioni alle autorità medesime a proposito di cinque aiuti analoghi in ordine ai quali le era stato comunicato che si trattava di aiuti ancora in corso di esame. In tale occasione la Commissione ha invitato le autorità olandesi a notificarle ogni caso di applicazione del BPM successivamente al 31 dicembre 1994. L’aiuto di cui trattasi nella specie ha costituito oggetto di una decisione di concessione notificata alla ricorrente il 21 dicembre 1995, versatale in rate successive nel periodo compreso tra il 23 aprile 1996 e il 3 ottobre 1997, senza che la Commissione ne fosse stata avvisata. Quest’ultima, avendo ricevuto una nuova denuncia riguardante un analogo aiuto concesso ad un’altra impresa nel dicembre 1997, ha richiesto alle autorità olandesi, con lettera 22 gennaio 1998 seguita da due richiami in data 15 aprile e 29 luglio dello stesso anno, informazioni complementari. La Commissione ha ufficialmente appreso l’esistenza dell’aiuto in questione solamente a seguito della lettera delle autorità olandesi 6 agosto 1998 con cui le è stato comunicato un elenco di progetti sovvenzionati in periodi che, a parere dell’istituzione stessa, costituivano violazione della decisione di proroga. Dopo aver proceduto all’istruttoria della pratica, la Commissione ha inviato alle autorità olandesi, in data 15 luglio 1999, un’ingiunzione ai sensi dell’art. 10, n. 3, del regolamento n. 659/1999 e, a seguito di informazioni parziali ottenute da tali autorità in data 12 e 19 ottobre 1999, ha avviato, con lettera 17 maggio 2000, il procedimento formale di esame di cui all’art. 88, n. 2, CE con riguardo a sei aiuti concessi successivamente alla scadenza del regime BPM. Infine la Commissione ha emanato la decisione impugnata in data 13 dicembre 2000.

148
Da tutte le suesposte considerazioni emerge che la ricorrente non può sostenere l’eccessiva tardività dell’azione della Commissione.

149
Il sesto motivo dev’essere pertanto respinto.

Sul settimo motivo, relativo alla violazione del diritto ad essere sentiti

Argomenti delle parti

150
La ricorrente deduce che la Commissione, dopo aver accertato che le autorità olandesi le avevano fornito informazioni insufficienti, avrebbe potuto e dovuto chiedere alle imprese interessate di fornire la prova della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell’applicazione della disciplina degli aiuti alle PMI ovvero della disciplina degli aiuti per la tutela dell’ambiente.

151
Nella replica la ricorrente non contesta che gli interessati sono stati informati, con pubblicazione della comunicazione nella Gazzetta ufficiale, di cui essa dichiara tuttavia di non avere avuto conoscenza. La ricorrente ritiene che sarebbe impossibile e, anzi, assurdo, controllare la Gazzetta ufficiale quotidianamente. Essa aggiunge che i Paesi Bassi avrebbero dovuto informarla in ordine all’intendimento della Commissione.

152
La Commissione contesta tali argomenti.

Giudizio del Tribunale

153
Considerato che tale motivo solleva, sostanzialmente, le stesse questioni già esaminate supra al punto 38, esso dev’essere respinto per gli stessi motivi già esposti supra ai punti 40-48.


Sulle spese

154
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, essendo rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda formulata dalla convenuta in tal senso.


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)
Il ricorso è respinto.

2)
La ricorrente è condannata alle spese.

Forwood

Pirrung

Mengozzi

Meij

Vilaras

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 gennaio 2004.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

N.J. Forwood


1
Lingua processuale: l'olandese.