Language of document : ECLI:EU:T:2004:37

Arrêt du Tribunal

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
10 febbraio 2004 (1)

«Organizzazione comune dei mercati – Banane – Importazioni dagli Stati ACP e dai paesi terzi – Quantitativo di riferimento – Regolamenti (CE) nn. 1924/95 e 2362/98 – Ricorso per risarcimento danni»

Nelle cause riunite T-64/01 e T-65/01,

Afrikanische Frucht-Compagnie GmbH, con sede in Amburgo (Germania),

Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co., con sede in Amburgo,

rappresentate dall'avv. G. Schohe, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrenti,

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai sigg. S. Marquardt e J.-P. Hix, in qualità di agenti,

e

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Braun e M. Niejahr, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuti,

avente ad oggetto il ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalle ricorrenti nell'ambito della fissazione del loro quantitativo di riferimento per il 1999,



IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),



composto dal sig. R. García-Valdecasas, presidente, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. J.D. Cooke, giudici,

cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 6 maggio 2003,

ha pronunciato la seguente



Sentenza




Contesto normativo

Regolamento (CEE) n. 404/93

1
Il regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47 del 25 febbraio 1993, pag. 1), ha sostituito al titolo IV, a decorrere dal 1º luglio 1993, un regime comune di scambi con i paesi terzi ai diversi regimi nazionali. È stata effettuata una distinzione tra le «banane comunitarie», raccolte nella Comunità, le «banane dei paesi terzi», provenienti da paesi terzi diversi dagli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), le «banane ACP tradizionali» e le «banane ACP non tradizionali». Le banane ACP tradizionali e le banane ACP non tradizionali corrispondevano ai quantitativi di banane esportate dai paesi ACP che, rispettivamente, non eccedevano o superavano i quantitativi esportati tradizionalmente da ciascuno di questi Stati, quali stabiliti in allegato al regolamento n. 404/93.

2
L’art. 18, n. 1, del regolamento n. 404/93, nella versione originale, prevedeva l’apertura di un contingente tariffario annuale di 2 milioni di tonnellate (peso netto) per le importazioni di banane dei paesi terzi e di banane ACP non tradizionali. Nell’ambito di questo contingente tariffario le importazioni di banane di paesi terzi erano soggette all’imposizione di un dazio pari a 100 ecu/t e le importazioni di banane ACP non tradizionali erano esenti da dazio. L’art. 18, n. 2, dello stesso regolamento, nella versione originale, prevedeva che le importazioni di banane ACP non tradizionali e di banane dei paesi terzi, effettuate al di fuori del suddetto contingente, fossero soggette ad un’imposizione pari a, rispettivamente, 750 ecu/t e 850 ecu/t.

3
L’art. 19, n. 1, del regolamento n. 404/93 effettuava una ripartizione del contingente tariffario aprendolo come segue: il 66,5% per la categoria degli operatori che avevano commercializzato banane dei paesi terzi e/o banane ACP non tradizionali (categoria A); il 30% per la categoria degli operatori che avevano commercializzato banane comunitarie e/o banane ACP tradizionali (categoria B); il 3,5% per la categoria degli operatori stabiliti nella Comunità che avevano iniziato, a decorrere dal 1992, a commercializzare banane diverse dalle banane comunitarie e/o dalle banane ACP tradizionali (categoria C).

Regolamento (CEE) n. 1442/93

4
Per l’attuazione del regolamento n. 404/93 il 10 giugno 1993 la Commissione ha adottato il regolamento (CEE) n. 1442, recante modalità d’applicazione del regime d’importazione delle banane nella Comunità (GU L 142 del 12 giugno 1993, pag. 6; in prosieguo: il «regime 1993»). Tale regime è rimasto in vigore fino al 31 dicembre 1998.

5
L’art. 3, n. 1, del regolamento n. 1442/93 definiva come operatore delle categorie A e B, ai fini dell’applicazione degli artt. 18 e 19 del regolamento n. 404/93, l’agente economico che, operando in proprio, aveva realizzato una o più delle funzioni seguenti:

«a)
ha acquistato presso produttori banane verdi originarie di paesi terzi e/o di paesi ACP oppure, se del caso, ha prodotto e quindi spedito e venduto tali prodotti nella Comunità;

b)
in quanto proprietario, ha fornito e messo in libera pratica banane verdi, nonché ha messo in vendita tali prodotti ai fini di una successiva immissione sul mercato comunitario; l’onere dei rischi di deterioramento o di perdita del prodotto è assimilato all’onere del rischio assunto dal proprietario del prodotto;

c)
in quanto proprietario, ha fatto maturare banane verdi e le ha immesse sul mercato nella Comunità».

6
Gli operatori che realizzano le funzioni a) e b) descritte al punto precedente sono definiti in seguito, rispettivamente, «importatori primari» e «importatori secondari».

7
L’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1442/93 prevedeva:

«Le autorità competenti degli Stati membri compilano elenchi separati degli operatori appartenenti alle categorie A e B, indicando per ogni operatore i quantitativi da lui commercializzati durante ciascuno dei tre anni anteriori all’anno che precede quello per il quale è aperto il contingente tariffario, e ripartendo tali quantitativi secondo le funzioni economiche descritte all’articolo 3, paragrafo 1 (…)».

8
Ai sensi dell’art. 5, n. 1, del regolamento n. 1442/93, le autorità competenti degli Stati membri dovevano calcolare, ogni anno, per ogni operatore delle categorie A e B registrato presso le stesse autorità, la media dei quantitativi commercializzati nei tre anni anteriori all’anno che precedeva quello per il quale era aperto il contingente, ripartiti secondo la natura delle funzioni esercitate dall’operatore a norma dell’art. 3, n. 1, dello stesso regolamento.

9
L’art. 5, n. 2, del regolamento n. 1442/93 prevedeva che ai quantitativi commercializzati si applicavano, a seconda delle funzioni di cui all’art. 3, n. 1, dello stesso regolamento, i seguenti coefficienti di ponderazione:

funzione a): 57%,

funzione b): 15%,

funzione c): 28%.

10
L’art. 6 del regolamento n. 1442/93 era formulato nel modo seguente:

«Se del caso, la Commissione provvede, in base al volume del contingente tariffario annuale e al totale dei quantitativi di riferimento degli operatori di cui all’articolo 5, a fissare il coefficiente uniforme di riduzione per ciascuna categoria di operatori da applicare al quantitativo di riferimento di ogni operatore per determinare il quantitativo da assegnare a quest’ultimo.

Gli Stati membri fissano tale quantitativo per ogni operatore registrato appartenente alle categorie A e B e lo comunicano a quest’ultimo (...)».

Misure transitorie in seguito all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia

11
Nel corso del 1994 e del 1995 la Commissione ha adottato misure transitorie per agevolare il passaggio dal regime esistente nella Repubblica d’Austria, nella Repubblica di Finlandia e nel Regno di Svezia (in prosieguo: i «nuovi Stati membri») prima dell’adesione alla Comunità a quello derivante dall’applicazione delle norme dell’organizzazione comune dei mercati nel settore delle banane. Essa ha quindi adottato i seguenti regolamenti:

regolamento (CE) 21 dicembre 1994, n. 3303, relativo a misure transitorie per l’importazione delle banane in Austria, in Finlandia e in Svezia nel corso del primo trimestre 1995 (GU L 341 del 30 dicembre 1994, pag. 46);

regolamento (CE) 1° marzo 1995, n. 479, relativo a misure transitorie per l’applicazione del regime del contingente tariffario per l’importazione di banane in seguito all’adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia per il secondo trimestre del 1995 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 49 del 4 marzo 1995, pag. 18);

regolamento (CE) 30 maggio 1995, n. 1219, relativo a misure transitorie per l’applicazione del regime del contingente tariffario per l’importazione di banane in seguito all’adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia per il terzo trimestre del 1995 (GU L 120 del 31 maggio 1995, pag. 20);

regolamento (CE) 3 agosto 1995, n. 1924, relativo a misure transitorie per l’applicazione del regime del contingente tariffario per l’importazione di banane in seguito all’adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia (GU L 185 del 4 agosto 1995, pag. 24).

12
A termini dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 479/95:

«Gli operatori comunitari che abbiano commercializzato nei nuovi Stati membri, nel triennio del periodo di riferimento costituito dal 1991, 1992 e 1993, banane originarie di paesi terzi diversi dagli Stati [ACP], banane degli Stati ACP e banane raccolte nella Comunità, chiedono la registrazione presso le autorità competenti degli Stati membri entro il 15 marzo 1995 (…)».

13
L’art. 4, n. 1, del regolamento n. 3303/94 e l’art. 1, n. 1, dei regolamenti nn. 479/95 e 1219/95 prevedevano rispettivamente per il primo, per il secondo e per il terzo trimestre del 1995, che le competenti autorità dei nuovi Stati membri avrebbero autorizzato gli operatori stabiliti sul loro territorio e che vi avessero importato banane nel corso degli anni 1991, 1992 e 1993 o di uno di detti anni a importare banane originarie dei paesi terzi limitatamente a taluni contingenti fissati.

14
L’art. 4, n. 1, terzo e quarto comma, del regolamento n. 3303/94, e l’art. 1, n. 1, terzo e quarto comma, dei regolamenti nn. 479/95 e 1219/95 precisavano:

«L’autorizzazione di importazione può vertere, per ciascun operatore, su un quantitativo non superiore rispettivamente al 30, 27 e 25% della media delle quantità annue da questi importate nel corso degli anni 1991, 1992 e 1993.

Tale autorizzazione non pregiudica l’assegnazione del quantitativo di riferimento all’operatore interessato per l’intero 1995 in applicazione dell’art. 6 del regolamento (CEE) n. 1442/93».

15
L’art. 1 del regolamento n. 1924/95 prevedeva l’apertura di un quantitativo di 353 000 tonnellate (peso netto) che si aggiunge al contingente tariffario previsto all’art. 18 del regolamento n. 404/93 con riferimento al 1995 per l’importazione nei nuovi Stati membri di banane dei paesi terzi e di banane non tradizionali ACP. I quantitativi già importati nei tre Stati membri in base ai regolamenti nn. 3304/94, 479/95 e 1219/95 dovevano essere detratti da tale quantitativo supplementare.

16
L’art. 2 del regolamento n. 1924/95 disponeva:

«Per il quarto trimestre del 1995 si rilasciano titoli d’importazione, in vista dell’immissione in libera pratica nei nuovi Stati membri di banane originarie dei paesi terzi e di banane non tradizionali ACP, limitatamente ad un quantitativo di:

a)
91 500 tonnellate agli operatori che hanno commercializzato banane dei tipi suindicati nei nuovi Stati membri nel corso del periodo di riferimento 1991, 1992 e 1993 e sono stati registrati presso di esse ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (…) n. 479/95; i titoli in questione vengono rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri;

b)
2 500 tonnellate ai nuovi operatori stabiliti nei nuovi Stati membri che in tali paesi soddisfano i requisiti previsti all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (…) n. 1442/93 e sono stati registrati ai sensi dell’articolo 4 del presente regolamento».

17
Ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 1924/95:

«1.    In applicazione dell’articolo 2, lettera a), ciascun operatore interessato può chiedere, con riferimento al quarto trimestre 1995, uno o più titoli d’importazione per un quantitativo totale determinato in funzione del quantitativo medio annuo di banane commercializzate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (…) n. 1442/93 nei nuovi Stati membri nel corso degli anni 1991‑1993, modificato dai coefficienti di ponderazione fissati all’articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento e previa applicazione, se del caso, del coefficiente di riduzione fissato dalla Commissione ai sensi del paragrafo 3.

(…)

3.      Se la somma dei quantitativi determinati per gli operatori interessati ai sensi del paragrafo 1 risulta superiore a 91 500 tonnellate, la Commissione fissa un coefficiente unico di riduzione da applicare al quantitativo determinato per ciascun operatore».

18
L’art. 6 del regolamento n. 1924/95 prevedeva:

«Al momento di determinare i quantitativi di riferimento per un qualsiasi periodo che includa il 1995, i diritti degli operatori che avranno approvvigionato i nuovi Stati membri per tutta la durata di tale anno saranno determinati ai sensi degli articoli 3 e 5 del regolamento (…) n. 1442/93».

Regolamento (CE) n. 1637/98

19
Il regolamento (CE) del Consiglio 20 luglio 1998, n. 1637, che modifica il regolamento (CEE) n. 404/93 (GU L 210 del 28 luglio 1998, pag. 28) ha apportato, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostanziali modifiche all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana. In particolare ha sostituito gli artt. 16‑20 del titolo IV del regolamento n. 404/93 con nuove disposizioni.

20
L’art. 16 del regolamento n. 404/93 (come modificato dal regolamento n. 1637/98) disponeva:

«(…)

Ai fini [delle disposizioni previste al titolo IV del regolamento n. 404/93], si intende per:

1)
“importazioni tradizionali dai paesi ACP” le importazioni, nella Comunità, di banane originarie degli Stati elencati nell’allegato, limitatamente ad un volume annuo di 857 700 tonnellate (peso netto); tali banane sono denominate “banane ACP tradizionali”;

2)
“importazioni non tradizionali dai paesi ACP” le importazioni, nella Comunità, di banane originarie degli Stati ACP, i quali non rientrano nella definizione di cui al punto 1; tali banane sono denominate “banane ACP non tradizionali”;

3)
“importazioni dagli Stati terzi non ACP” le banane importate nella Comunità, originarie di Stati terzi diversi dagli Stati ACP; tali banane sono denominate “banane di Stati terzi”».

21
L’art. 18, n. 1, del regolamento n. 404/93, come modificato dal regolamento n. 1637/98, prevedeva l’apertura di un contingente tariffario annuo di 2,2 milioni di tonnellate (peso netto) per le importazioni di banane di Stati terzi e di banane ACP non tradizionali. Nell’ambito di questo contingente tariffario, le importazioni di banane di Stati terzi erano soggette all’imposizione di un dazio doganale pari a 75 ecu/t, mentre quelle di banane ACP non tradizionali erano soggette a dazio zero.

22
L’art. 18, n. 2, del medesimo regolamento, come modificato dal regolamento n. 1637/98, prevedeva l’apertura di un contingente tariffario annuo supplementare di 353 000 tonnellate (peso netto) per le importazioni di banane di Stati terzi e di banane ACP non tradizionali. Nell’ambito di questo contingente tariffario, le importazioni di banane di Stati terzi erano soggette all’imposizione di un dazio doganale pari a 75 ecu/t e quelle di banane ACP non tradizionali erano esenti da dazio.

23
L’art. 19, n. 1, del regolamento n. 404/93, come modificato dal regolamento n. 1637/98, recitava come segue:

«La gestione dei contingenti tariffari di cui all’articolo 18, paragrafi 1 e 2 e le importazioni di banane ACP tradizionali vengono espletate secondo un metodo che tiene conto dei flussi di scambi tradizionali (metodo noto come “tradizionali/nuovi arrivati”).

La Commissione adotta le modalità di applicazione del metodo suddetto secondo la procedura prevista all’articolo 27.

Se necessario, possono essere adottati altri metodi idonei».

Regolamento (CE) n. 2362/98

24
Il 28 ottobre 1998 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 2362/98, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 404/93, con riguardo al regime d’importazione delle banane nella Comunità (GU L 293 del 31 ottobre 1998, pag. 32; in prosieguo: il «regime del 1999»). A norma dell’art. 31 del regolamento n. 2362/98, il regolamento n. 478/95 è stato abrogato a far data dal 1° gennaio 1999.

25
Nell’ambito del regime del 1999 la ripartizione del contingente fra tre diverse categorie di operatori (A, B o C) e la suddivisione delle categorie A e B a seconda delle funzioni precedentemente svolte sono state soppresse. Tale regime distingueva tra «operatori tradizionali» e «operatori nuovi arrivati».

26
Così l’art. 2 del regolamento n. 2362/98 prevedeva, in particolare, che i contingenti tariffari e le banane ACP tradizionali di cui, rispettivamente, agli artt. 18, nn. 1 e 2, e 16 del regolamento n. 404/93, come modificato dal regolamento n. 1637/98, erano aperti secondo la ripartizione seguente:

92% agli operatori tradizionali ai sensi dell’art. 3;

8% agli operatori nuovi arrivati ai sensi dell’art. 7.

27
L’art. 3 del regolamento n. 2362/98 disponeva:

«Ai fini del presente regolamento, “operatore tradizionale” è l’agente economico stabilito nella Comunità, nel periodo il quale determina il suo quantitativo di riferimento, nonché al momento della sua registrazione a norma dell’articolo 5, il quale, operando in proprio, ha effettivamente importato, durante un periodo di riferimento, un quantitativo minimo di banane originarie di paesi terzi o di paesi ACP in vista della successiva commercializzazione sul mercato comunitario.

(…)».

28
L’art. 4 del regolamento n. 2362/98 recitava come segue:

«1.    Ogni operatore tradizionale, registrato in uno Stato membro conformemente all’articolo 5, ottiene per ogni anno, per l’insieme delle origini indicate nell’allegato I, un quantitativo di riferimento unico determinato in base alle quantità di banane che ha effettivamente importato durante il periodo di riferimento.

2.      Per le importazioni da effettuare nel 1999, nell’ambito dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali, il periodo di riferimento è costituito dagli anni 1994, 1995 e 1996».

29
L’art. 5 del regolamento n. 2362/98 disponeva:

«(…)

2.      Ai fini della determinazione del proprio quantitativo di riferimento, ciascun operatore comunica ogni anno all’autorità competente, anteriormente al 1° luglio, quanto segue:

a)
il totale dei quantitativi di banane delle origini indicate nell’allegato I che ha effettivamente importato durante ciascuno degli anni del periodo di riferimento;

b)
i documenti giustificativi di cui al paragrafo 3.

3.      L’importazione effettiva è attestata come segue:

a)
mediante presentazione di una copia dei titoli d’importazione utilizzati per l’immissione in libera pratica dei quantitativi indicati dal titolare (…) del titolo (…), e

b)
mediante prova del pagamento dei dazi doganali applicabili il giorno dell’espletamento delle formalità doganali d’importazione, pagamento effettuato direttamente alle autorità competenti oppure tramite un agente o un rappresentante in dogana.

L’operatore che fornisce la prova di aver pagato i dazi doganali applicabili all’atto dell’immissione in libera pratica di un determinato quantitativo di banane, direttamente alle autorità competenti o tramite un agente o un rappresentante in dogana, pur non essendo il titolare o il cessionario del rispettivo titolo d’importazione utilizzato per tale operazione (…) si considera che abbia realizzato l’importazione effettiva di tale quantitativo se è stato registrato in uno Stato membro a norma del regolamento (…) n. 1442/93 o se possiede i requisiti previsti dal presente regolamento per la registrazione come operatore tradizionale. Gli agenti o i rappresentanti in dogana non possono chiedere l’applicazione del presente comma.

4.      Per gli operatori stabiliti nei nuovi Stati membri, la prova dei quantitativi immessi in libera pratica in tali Stati (…), nel 1994 e fino al terzo trimestre del 1995, è fornita mediante presentazione delle copie dei documenti doganali appropriati, nonché delle autorizzazioni d’importazione rilasciate dalle autorità competenti, debitamente utilizzati».


Fatti e procedimento

30
Le ricorrenti sono imprese con sede in Amburgo (Germania) che importano e commercializzano banane di Stati terzi nei nuovi Stati membri. Esse erano, principalmente, importatori primari e, in via accessoria, importatori secondari.

31
Con atti introduttivi registrati nella cancelleria del Tribunale il 20 marzo 2001 con i nn. T‑64/01 e T‑65/01, le ricorrenti hanno proposto i presenti ricorsi per risarcimento danni.

32
Su relazione del giudice relatore il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale in queste due cause. Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento le ricorrenti sono state invitate a rispondere oralmente a taluni quesiti nel corso dell’udienza.

33
Con ordinanza del presidente della Quinta Sezione del Tribunale 28 aprile 2003, sentite le parti, le cause T‑64/01 e T‑65/01, essendo connesse, sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza, ai sensi dell’art. 50 del regolamento di procedura del Tribunale.

34
Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti del Tribunale in occasione dell’udienza tenutasi il 6 maggio 2003.


Conclusioni delle parti

35
Nel procedimento T‑64/01 la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile;

condannare il Consiglio e la Commissione a versarle la somma di EUR 1 358 228, maggiorata di interessi al tasso annuo del 3,75% a decorrere dalla data della pronuncia della presente sentenza nonché di interessi diretti a compensare la svalutazione monetaria occorsa dal 1° gennaio 1999;

dichiarare che il Consiglio e la Commissione sono tenuti a risarcirla per qualsiasi altro danno già subito o che subiranno per effetto dell’adozione dei regolamenti nn. 1637/98 e 2362/98;

ingiungere alle parti di comunicare al Tribunale, nel termine impartito da quest’ultimo, gli importi di cui al terzo capo delle conclusioni su cui sono pervenute ad un accordo o, in assenza di tale accordo, presentare nel medesimo termine le loro domande quantificate;

riservare le spese.

36
Nel procedimento T‑65/01 la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile;

condannare il Consiglio e la Commissione a versarle la somma di EUR 3 604 232, maggiorata di interessi al tasso annuo del 2,9% a decorrere dalla data della pronuncia della presente sentenza nonché di interessi diretti a compensare la svalutazione monetaria occorsa dal 1° gennaio 1999;

dichiarare che il Consiglio e la Commissione sono tenuti a risarcirla per qualsiasi altro danno già subito o che subiranno per effetto dell’adozione dei regolamenti nn. 1637/98 e 2362/98;

ingiungere alle parti di comunicare al Tribunale, nel termine impartito da quest’ultimo, gli importi di cui al terzo capo delle conclusioni su cui sono pervenute ad un accordo o, in assenza di tale accordo, presentare nel medesimo termine le loro domande quantificate;

riservare le spese.

37
Nelle due cause il Consiglio conclude che il Tribunale voglia:

dichiarare i ricorsi irricevibili nella parte in cui sono rivolti contro il Consiglio;

dichiarare i ricorsi infondati;

condannare le ricorrenti alle spese.

38
Nelle due cause la Commissione conclude che il Tribunale voglia:

dichiarare i ricorsi infondati;

condannare le ricorrenti alle spese.


Sulla ricevibilità

39
Il Consiglio, senza sollevare formalmente un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, contesta la ricevibilità dei ricorsi nella parte in cui sono rivolti contro il medesimo. Esso rileva che, ad eccezione del motivo dedotto da una delega illegittima delle sue competenze alla Commissione, le ricorrenti mettono in discussione soltanto misure imputabili a quest’ultima istituzione e, più particolarmente, talune disposizioni del regolamento n. 2362/98. Esso ricorda che, secondo la giurisprudenza, solo le istituzioni della Comunità, che devono essere distinte dalla Comunità in quanto tale, possono essere convenute in un ricorso diretto (sentenza del Tribunale 6 luglio 1995, causa T‑572/93, Odigitria/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑2025, punto 22, e ordinanza del Tribunale 12 dicembre 2000, causa T‑201/99, Royal Olympic Cruises e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑4005, punto 20).

40
Le ricorrenti considerano che l’eccezione dedotta dall’irricevibilità del loro ricorso non è fondata. Esse affermano che i ricorsi sono rivolti contro la Comunità, conformemente alla lettera dell’art. 288, secondo comma, CE, e che, nel caso di specie, quest’ultima è rappresentata non soltanto dalla Commissione, ma anche dal Consiglio. Attraverso il regolamento n. 1637/98 quest’ultimo avrebbe infatti autorizzato la Commissione ad adottare il regolamento n. 2362/98, che è all’origine del danno asserito.

41
In risposta a tali argomenti è sufficiente constatare che, nell’ambito delle loro censure quinta, sesta e settima, le ricorrenti mettono espressamente in questione la legittimità di taluni aspetti del regolamento n. 1637/98, che è stato adottato dal Consiglio.

42
Ne consegue che l’eccezione dedotta dall’irricevibilità dei ricorsi, sollevata dal Consiglio, va respinta.


Nel merito

43
Le ricorrenti fondano il loro ricorso, in via principale, sulla responsabilità della Comunità derivante da atto illecito e, in via subordinata, sulla responsabilità di quest’ultima derivante da atto lecito.

44
Prima di pronunciarsi sulle diverse censure fatte valere dalle ricorrenti a sostegno del ricorso, in quanto fondate sulla responsabilità della Comunità derivante da atto illecito, occorre richiamare alcune considerazioni preliminari. In effetti le ricorrenti sottolineano a più riprese nelle loro memorie che tali ricorsi riguardano l’istituzione del loro quantitativo di riferimento per il 1999, allorché affermano che il regime del 1999 conteneva tre «particolarità» che hanno avvantaggiato in proposito gli operatori dei nuovi Stati membri rispetto a quelli degli altri Stati membri. Poiché le critiche da essi fatte valere contro codeste tre «particolarità» si ritrovano in molte delle loro censure e vengono contestate dalla Commissione, il Tribunale ritiene opportuno esaminare anzitutto se siano fondate.

Considerazioni preliminari

Argomenti delle parti

45
Le ricorrenti affermano che tre «particolarità» del regime del 1999 hanno avvantaggiato gli operatori dei nuovi Stati membri rispetto a quelli degli altri Stati membri.

46
In primo luogo esse criticano il fatto che, in forza dell’art. 4, n. 2, del regolamento n. 2362/98, gli anni 1994‑1996 sono stati scelti come periodo di riferimento per le importazioni da realizzare nel 1999. In applicazione delle norme del regime del 1993, il periodo di riferimento avrebbe coinciso con gli anni 1995‑1997.

47
In secondo luogo le ricorrenti affermano che i quantitativi «provvisori» di banane dei paesi terzi che gli operatori dei nuovi Stati membri sono stati autorizzati a importare nel corso dei primi tre trimestri del 1995 erano superiori a quelli che avrebbero potuto importare se, a decorrere dal 1° gennaio 1995, il contingente tariffario fosse stato adeguato all’«aumento dei bisogni (2 200 000 tonnellate + 353 000 tonnellate)» e fosse stato ripartito fra tutti gli operatori conformemente al disposto degli artt. 3 e 5 del regolamento n. 1442/93. Esse affermano che gli operatori dei nuovi Stati membri «non hanno mai dovuto imputare tali quantitativi eccedentari sui quantitativi ottenuti per periodi ulteriori o neutralizzare in altro modo siffatti quantitativi» e che essi hanno quindi ottenuto per il 1995, in via definitiva, «quantitativi più elevati di quelli cui avrebbero avuto normalmente diritto a norma dell’organizzazione dei mercati». Esse ne inferiscono che i quantitativi di riferimento per il 1999 sono stati fissati sulla base di quantitativi troppo elevati per quanto riguarda gli operatori dei nuovi Stati membri ed il 1995.

48
Al fine di determinare l’esistenza di tali «quantitativi eccedentari», le ricorrenti invocano i due argomenti seguenti:

nel corso dei primi tre trimestri del 1995 il contingente tariffario di 2 200 000 tonnellate sarebbe stato già utilizzato sino alla concorrenza del 90%, cioè 1 980 000 tonnellate, quantitativo che rappresenta più del 75% di tale contingente tariffario maggiorato del quantitativo addizionale di 353 000 tonnellate (2 553 000 tonnellate), cioè 1 914 750 tonnellate;

per gli stessi trimestri gli operatori dei nuovi Stati membri avrebbero ottenuto, in forza dei regolamenti nn. 3303/94, 479/95 e 1219/95, il diritto di importare quantitativi «provvisori» di banane dei paesi terzi, costituenti sino all’82% e non invece sino al 75% solamente, della media dei quantitativi annui importati negli anni 1991‑1993.

49
Per dimostrare che gli operatori dei nuovi Stati membri hanno potuto conservare definitivamente i quantitativi «provvisori eccedentari» loro assegnati per il 1995 e farne menzione per determinare il loro quantitativo di riferimento per il 1999, le ricorrenti avanzano i tre elementi seguenti:

risulterebbe dal sesto e dal nono ‘considerando’ del regolamento n. 1924/95 che secondo la Commissione non era opportuno ripartire, alla fine del 1995, il contingente tariffario di 2 200 000 tonnellate maggiorato del quantitativo addizionale di 353 000 tonnellate fra tutti gli operatori sulla base dei criteri fissati dagli artt. 3 e 4 del regolamento n. 1442/93;

per calcolare il «quantitativo disponibile per l’insieme degli operatori per il quarto trimestre [del 1995]», la Commissione avrebbe tenuto conto integralmente di tali quantitativi «provvisori»;

il quantitativo ottenuto detraendo dal quantitativo addizionale di 353 000 tonnellate il totale dei quantitativi «provvisori» (258 671 tonnellate) ed il quantitativo assegnato ai nuovi operatori dei nuovi Stati membri per il quarto trimestre del 1995 (2 500 tonnellate) corrisponderebbe al quantitativo previsto dalla Commissione, all’art. 2, lett. a), del regolamento n. 1924/95 a favore degli operatori tradizionali per le importazioni di banane dei paesi terzi e banane non tradizionali ACP nel corso del medesimo trimestre.

50
In terzo luogo le ricorrenti, fondandosi sul tenore letterale dell’art. 6 del regolamento n. 1924/95, sostengono che i quantitativi di riferimento per il 1999 avrebbero dovuto essere fissati secondo la chiave di ripartizione di cui agli artt. 3 e 5 del regolamento n. 1442/93 e non secondo il criterio dell’«importatore effettivo» di cui agli artt. 3 e 5 del regolamento n. 2362/98. Basandosi su una lettura combinata dei nn. 3 e 4 dell’art. 5 del regolamento n. 2362/98, esse sostengono che l’applicazione di tale criterio ha prodotto la conseguenza di riservare agli operatori dei nuovi Stati membri i quantitativi di riferimento per il 1999 in quanto determinati in base alle importazioni di banane effettuate in tali Stati nel corso del 1994 e dei primi tre trimestri del 1995. Esse fanno valere che l’effettività di tali importazioni era provata unicamente mediante presentazione dei documenti doganali appropriati e della prova del pagamento dei dazi doganali, cioè degli elementi probatori che soltanto tali operatori erano in grado di fornire tenuto conto della scelta del periodo di riferimento. Esse precisano che, se i quantitativi di riferimento per il 1999 fossero stati fissati in funzione della chiave di ripartizione di cui agli artt. 3 e 5 del regolamento n. 1442/93, gli operatori dei nuovi Stati membri la cui attività si fosse limitata al pagamento dei dazi doganali sarebbero stati considerati al massimo quali importatori secondari e, pertanto, avrebbero ottenuto solo il 15% dei contingenti. Viceversa gli operatori che, come loro, avessero effettuato rifornimenti sarebbero stati ritenuti importatori primari, fruendo quindi del 57% dei contingenti.

51
In primo luogo e dal canto suo la Commissione espone i motivi che hanno giustificato la scelta degli anni 1994‑1996 come periodo di riferimento.

52
Da un lato, essa indica che proprio in base ai quantitativi esportati dai principali paesi fornitori di banane dei paesi terzi verso la Comunità nel corso di tali anni si sono calcolate le quote del contingente tariffario di tali paesi e quindi essa poteva scegliere soltanto il medesimo periodo di riferimento per assegnare agli operatori quantitativi di riferimento su base individuale.

53
Dall’altro, la Commissione sarebbe stata costretta a scegliere il periodo 1994‑1996 perché, al momento dell’adozione del regolamento n. 2362/98, i dati definitivi riguardanti le importazioni effettivamente realizzate nella Comunità erano noti solo per tale periodo, mentre i dati relativi al 1997 erano ancora solo provvisori.

54
Peraltro la Commissione sottolinea che, al punto 77 della sentenza 20 marzo 2001, causa T‑18/99, Cordis/Commissione (Racc. pag. II‑913), il Tribunale ha confermato la legittimità della scelta degli anni 1994‑1996 come periodo di riferimento.

55
In secondo luogo la Commissione contesta che gli operatori dei nuovi Stati membri abbiano ottenuto «quantitativi eccedentari» e ritiene che non occorreva quindi procedere ad una qualsiasi «neutralizzazione» o «imputazione» nel caso di specie.

56
In primo luogo essa critica i calcoli delle ricorrenti (v. supra, punto 48). Essa rileva, da un lato, come il fatto che per i primi tre trimestri del 1995 titoli ed autorizzazioni d’importazione sono stati attribuiti nell’insieme della Comunità sino al limite del 90% del contingente annuo ha precisamente condotto a maggiorare quest’ultimo di un quantitativo addizionale di 353 000 tonnellate, quantitativo corrispondente alle necessità dei nuovi Stati membri. Poiché tale quantitativo non è stato superato, il contingente annuo di 2 200 000 tonnellate sarebbe rimasto integralmente a disposizione degli operatori tradizionali degli altri Stati membri. Essa afferma peraltro che, durante gli stessi trimestri, gli operatori dei nuovi Stati membri hanno di fatto utilizzato le loro autorizzazioni di importazione soltanto sino alla concorrenza di un totale di 258 671 tonnellate, cioè il 73% circa del quantitativo addizionale.

57
In secondo luogo la Commissione afferma che «il carattere provvisorio della determinazione di un quantitativo non implica necessariamente che essa verrà ulteriormente modificata». Il termine «provvisorio» indicherebbe che «vi sarà in seguito la fissazione definitiva, ma non [starebbe] a significare che quest’ultima sarà necessariamente preceduta da una modifica». Essa fa osservare che, nei regolamenti nn. 3303/94, 479/95 e 1219/95, ha chiaramente indicato che la concessione delle autorizzazioni di importazione non pregiudicava l’ulteriore assegnazione dei quantitativi di riferimento agli operatori dei nuovi Stati membri in forza dell’art. 6 del regolamento n. 1442/93. Essa aggiunge che il regolamento n. 1924/95 ha «esaurito» il quantitativo addizionale di 353 000 tonnellate.

58
In terzo luogo la Commissione fa valere come la circostanza secondo cui i quantitativi destinati agli operatori che esportano verso i nuovi Stati membri divergessero da quelli che avrebbero ottenuto sul fondamento degli artt. 3 e 5 del regolamento n. 1442/93 non è né sorprendente né illegittimo, dato che, «proprio per venire a capo della nuova situazione risultante dall’adesione, occorreva adottare, in deroga alla normativa in essere, una normativa transitoria che stabilisse in particolare un nuovo conteggio in via provvisoria in sostituzione del vecchio». Secondo la Commissione ciò era dovuto al fatto che i nuovi Stati membri si rifornivano esclusivamente di banane originarie dell’America latina e comprendevano soltanto operatori della categoria A. Non si potrebbe quindi criticare il fatto di aver incluso il 1995 nel periodo di riferimento per la determinazione dei quantitativi di riferimento per il 1999.

59
In quarto luogo la Commissione contesta l’asserzione secondo cui i quantitativi di riferimento per il 1999 avrebbero dovuto essere fissati in base agli artt. 3 e 4 del regolamento n. 1442/93. Tale regolamento sarebbe stato infatti abrogato a partire dal 1° gennaio 1999 e sarebbe stato sostituito dal regolamento n. 2362/98.

Giudizio del Tribunale

60
In primo luogo, quanto alle critiche delle ricorrenti relative alla scelta degli anni 1994‑1996, piuttosto che 1995‑1997, quale periodo di riferimento per le importazioni da effettuare nel 1999, occorre ritenere che non sono fondate. Infatti le ricorrenti non hanno prodotto elementi atti a dimostrare l’erroneità dell’affermazione della Commissione secondo cui essa ancora non disponeva, nel momento dell’adozione del regolamento n. 2362/98, dei dati definitivi concernenti le importazioni effettive realizzate nella Comunità nel 1997. Inoltre esse non hanno messo in dubbio la spiegazione della Commissione secondo cui il periodo di riferimento previsto per gli operatori doveva corrispondere al periodo da prendere in considerazione per stabilire le quote del contingente tariffario dei principali paesi fornitori (v. supra, punto 52). Va infine ricordato che, al punto 77 della citata sentenza Cordis/Commissione, il Tribunale ha già confermato la legittimità della scelta degli anni 1994‑1996 come periodo di riferimento.

61
Va in secondo luogo constatato che le ricorrenti non dimostrano affatto che gli operatori dei nuovi Stati membri hanno definitivamente ottenuto, per il 1995, «quantitativi più elevati di quelli cui avrebbero avuto normalmente diritto grazie all’organizzazione dei mercati».

62
In particolare non si possono accogliere i due argomenti fatti valere per tentare di provare che i quantitativi di banane dei paesi terzi che tali operatori sono stati autorizzati ad importare nel corso dei primi tre trimestri del 1995 erano superiori a quelli che avrebbero potuto importare se, a decorrere dal 1° gennaio 1995, il contingente tariffario fosse stato portato a 2 553 000 tonnellate e suddiviso fra tutti gli operatori sul fondamento dei criteri di cui agli artt. 3 e 5 del regolamento n. 1442/93 (v. supra, punto 48).

63
In effetti, facendo valere tali argomenti, le ricorrenti procedono ad una lettura incompleta della normativa transitoria adottata dalla Commissione in seguito all’adesione dei nuovi Stati membri (v. supra, punti 11‑18) nel senso che esse prendono in considerazione i tre regolamenti trimestrali, cioè i regolamenti nn. 3303/94, 479/95 e 1219/95, separatamente dal regolamento n. 1924/95, mentre tali diversi regolamenti vanno considerati nel loro complesso.

64
Così, se è vero che, originariamente, i diversi contingenti fissati dall’art. 4, n. 1, del regolamento n. 3303/94 e dall’art. 1, n. 1, dei regolamenti nn. 479/95 e 1219/95 (v. supra, punto 13) per l’importazione di banane dei paesi terzi da parte degli operatori dei nuovi Stati membri per il primo, il secondo ed il terzo trimestre del 1995 dovevano essere detratti dal contingente tariffario di 2 200 000 tonnellate, tale situazione è stata però modificata dal regolamento n. 1924/95. Il quantitativo addizionale di 353 000 tonnellate inserito da quest’ultimo regolamento è stato infatti aperto per le importazioni di banane dei paesi terzi e di banane non tradizionali ACP nei nuovi Stati membri per tutto il 1995 ed i quantitativi per cui autorizzazioni di importazione erano state già utilizzate per i primi tre trimestri del 1995 sono stati infine detratti dal suddetto quantitativo addizionale e non dal contingente tariffario di 2 200 000 tonnellate (v. il nono ‘considerando’ e l’art. 1 del regolamento n. 1924/95). Come giustamente sottolineato dalla Commissione, quest’ultimo contingente tariffario è dunque rimasto integralmente a disposizione degli operatori degli altri Stati membri.

65
Il saldo disponibile del quantitativo addizionale per il quarto trimestre del 1995 è stato suddiviso sino alla concorrenza, rispettivamente, di 91 500 tonnellate e 2 500 tonnellate tra, da un lato, gli operatori che avevano commercializzato banane dei paesi terzi e banane non tradizionali ACP nei nuovi Stati membri nel corso del periodo 1991‑1993 e che erano registrati presso autorità competenti degli Stati membri ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 479/95 e, dall’altro, i nuovi operatori stabiliti nei nuovi Stati membri (v. il nono e decimo ‘considerando’ e l’art. 2 del regolamento n. 1924/95). Le 91 500 tonnellate summenzionate sono state suddivise tra gli operatori interessati sulla base del quantitativo medio annuo di banane commercializzate nei nuovi Stati membri durante gli anni 1991‑1993 ed a norma dei criteri fissati dagli artt. 3 e 5 del regolamento n. 1442/93 (v. il nono ‘considerando’ e l’art. 3, n. 1, del regolamento n. 1924/95).

66
Poiché l’importo totale dei quantitativi di riferimento si è elevato a 352 224 tonnellate per tali operatori, per determinare il quantitativo di banane dei paesi terzi o di banane non tradizionali ACP da assegnare a ciascuno dei suddetti operatori per il quarto trimestre del 1995, la Commissione ha applicato l’art. 3, n. 3, del regolamento n. 1924/95 adottando il regolamento (CE) della Commissione 18 agosto 1995, n. 2008, che fissa il coefficiente uniforme di riduzione per la determinazione della quantità di banane dei paesi terzi o di banane non tradizionali ACP da assegnare a ciascun operatore per l’importazione in Austria, Finlandia e Svezia nel corso del quarto trimestre del 1995 (GU L 196 del 19 agosto 1996, pag. 3). Con tale regolamento essa ha deciso che, nell’ambito del contingente addizionale, «il quantitativo da assegnare a ciascun operatore di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (…) n. 1924/95 per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1995 (…) si ottiene applicando al quantitativo di riferimento dell’operatore ai fini della commercializzazione nei nuovi Stati membri, stabilito conformemente all’articolo 3 del regolamento (…) n. 1924/95, il coefficiente di riduzione 0,259778». Va in proposito ricordato che la Commissione aveva sottolineato, in ognuno dei tre regolamenti trimestrali, che le autorizzazioni di importazione accordate agli operatori dei nuovi Stati membri lasciavano impregiudicati i quantitativi di riferimento da assegnare ai suddetti operatori, per il 1995, ai sensi dell’art. 6 del regolamento n. 1442/93 (v. gli artt. 4, n. 1, del regolamento n. 3303/94, e 1, n. 1, dei regolamenti nn. 479/95 e 1219/95).

67
Occorre peraltro rilevare che il secondo argomento invocato dalle ricorrenti (v. supra, punto 48) è carente in fatto. Se è vero che, in forza dei regolamenti trimestrali, le autorizzazioni di importazione potevano, per i primi tre trimestri del 1995 e per gli operatori dei nuovi Stati membri, vertere su un quantitativo che rappresentava sino all’82%, in totale, della media delle quantità annue importate da tali operatori nel corso degli anni 1991, 1992 e 1993 (v. supra, punto 14), risulta però dal terzo ‘considerando’ del regolamento n. 1924/95 che, per i primi tre trimestri del 1995, tali autorizzazioni sono state di fatto utilizzate soltanto sino alla concorrenza di 258 671 tonnellate, cioè il 73% circa di tale media.

68
Pertanto, il fatto che nel corso dei primi tre trimestri del 1995 il contingente tariffario di 2 200 000 tonnellate fosse stato già utilizzato sino alla concorrenza di 1 980 000 tonnellate, cioè un quantitativo che rappresenta più del 75% di tale contingente tariffario maggiorato del quantitativo addizionale di 353 000 tonnellate e che, per gli stessi trimestri, l’autorizzazione di importazione potesse, per ciascuno degli operatori dei nuovi Stati membri, vertere su un quantitativo che rappresentava sino all’82%, in totale, della media delle quantità annue importate da questi ultimi nel corso degli anni 1991, 1992 e 1993 (v. supra, punto 48), non prova affatto che tali operatori hanno ottenuto per i suddetti trimestri quantitativi «eccedentari», che poi hanno potuto in seguito conservare definitivamente.

69
In terzo luogo le ricorrenti non possono invocare utilmente l’art. 6 del regolamento n. 1924/95 per sostenere che i quantitativi di riferimento per il 1999 avrebbero dovuto essere fissati secondo la chiave di ripartizione di cui agli artt. 3 e 5 del regolamento n. 1442/93 e non secondo il criterio dell’«importatore effettivo» di cui agli artt. 3 e 5 del regolamento n. 2362/98. In effetti, come sarà esposto più dettagliatamente in prosieguo ai punti 78‑85, il regolamento n. 1442/93 è stato abrogato a partire dal 1° gennaio 1999. Trattandosi, più particolarmente, delle critiche che le ricorrenti fanno valere contro il sistema di prova destinato a determinare le quantità di banane effettivamente importate nei nuovi Stati membri nel 1994 e nel corso dei primi tre trimestri del 1995, va rilevato fin d’ora che risulta dalla sentenza del Tribunale 20 marzo 2001, causa T‑52/99, T. Port/Commissione (Racc. pag. II‑981, punti 85‑87) che la Commissione era nel pieno diritto di adottare un siffatto sistema.

Sulla responsabilità della Comunità derivante da atto illecito

70
Secondo una giurisprudenza costante, la sussistenza della responsabilità extracontrattuale della Comunità ex art. 288, secondo comma, CE presuppone che ricorra un insieme di condizioni per quanto riguarda l’illiceità del comportamento di cui si fa carico alle istituzioni comunitarie, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento censurato e il danno lamentato (sentenza della Corte 29 settembre 1982, causa 26/81, Oleifici Mediterranei/CEE, Racc. pag. 3057, punto 16; sentenze del Tribunale 11 luglio 1996, causa T‑175/94, International Procurement Services/Commissione, Racc. pag. II‑729, punto 44; 16 ottobre 1996, causa T‑336/94, Efisol/Commissione, Racc. pag. II‑1343, punto 30, e 11 luglio 1997, causa T‑267/94, Oleifici Italiani/Commissione, Racc. pag. II‑1239, punto 20).

71
Nel caso di specie il ricorso va esaminato quanto al primo di tali presupposti. Per quanto riguarda quest’ultimo, la giurisprudenza esige che sia accertata una violazione sufficientemente caratterizzata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli (sentenza della Corte 4 luglio 2000, causa C‑352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I‑5291, punto 42). Quanto alla condizione secondo cui la violazione dev’essere sufficientemente caratterizzata, il criterio decisivo per considerarla soddisfatta è quello della violazione manifesta e grave, commessa dall’istituzione comunitaria in questione, dei limiti posti al suo potere discrezionale. Quando tale istituzione dispone solo di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere sufficiente per accertare l’esistenza di una violazione sufficientemente caratterizzata (sentenza della Corte 10 dicembre 2002, causa C‑312/00 P, Commissione/Camar e Tico, Racc. pag. I‑11355, punto 54; sentenza del Tribunale 12 luglio 2001, cause riunite T‑198/95, T‑171/96, T‑230/97, T‑174/98 e T‑225/99, Comafrica e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, Racc. pag. II‑1975, punto 134).

72
Le ricorrenti fanno valere sette censure a sostegno del loro ricorso in quanto fondato sulla responsabilità della Comunità derivante da atto illecito:

una prima censura fondata sulla violazione dell’art. 6 del regolamento n. 1924/95 e sul principio di tutela del legittimo affidamento;

una seconda censura fondata sulla violazione del principio di certezza del diritto e del regolamento n. 2362/98;

una terza censura fondata sulla violazione del principio di non discriminazione;

una quarta censura fondata sulla violazione del principio di proporzionalità;

una quinta censura fondata sulla delega illegittima alla Commissione delle competenze del Consiglio;

una sesta censura fondata sulla violazione dell’obbligo di motivazione;

una settima censura fondata sulla violazione di una decisione dell’organo di soluzione delle controversie (in prosieguo: l’«OSC») dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Sulla prima censura fondata sulla violazione dell’art. 6 del regolamento n. 1924/95 e del principio di tutela del legittimo affidamento

    Argomenti delle parti

73
In primo luogo le ricorrenti riaffermano che la Comunità ha violato l’art. 6 del regolamento n. 1924/95 avendo fissato il loro quantitativo di riferimento per il 1999 conformemente ai criteri di cui agli artt. 3 e 5 del regolamento n. 2362/98 e non a quelli di cui agli artt. 3 e 5 del regolamento n. 1442/93. Esse ricordano che il periodo di riferimento per il 1999 includeva il 1995 e che avevano rifornito i nuovi Stati membri nel corso di quest’ultimo anno. Esse fanno valere che il regolamento n. 1924/95 era sempre in vigore nel 1999 e non era quindi divenuto senza oggetto in seguito all’abrogazione del regolamento n. 1442/93 e che l’art. 6 del regolamento n. 1924/95 ha una portata propria ed incorpora gli artt. 3 e 5 del regolamento n. 1442/93 cui fa rinvio.

74
In secondo luogo le ricorrenti asseriscono che l’art. 6 del regolamento n. 1924/95 ha fatto sorgere nel loro animo aspettative fondate circa il modo in cui il loro quantitativo di riferimento sarebbe stato fissato per il 1999. Esse ritengono che la Commissione non può fondarsi sul suo stesso comportamento, cioè l’abrogazione del regolamento n. 1442/93, per giustificare il mancato rispetto delle assicurazioni date. Dal loro punto di vista l’art. 7 ed il dodicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1924/95 non possono nemmeno essere utilmente invocati dal Consiglio e dalla Commissione, poiché tale articolo si limita a prevedere la possibilità di aumentare il contingente tariffario per il 1995 e tale ‘considerando’ si riferisce esclusivamente al suddetto articolo. Infine esse sostengono che tali istituzioni non possono trarre argomento dai punti 101 e 102 della citata sentenza T. Port/Commissione, giacché l’art. 6 del regolamento n. 1924/95 non è stato posto in questione nella causa all’origine di tale sentenza.

75
Il Consiglio e la Commissione considerano che la prima censura va ritenuta infondata.

76
In primo luogo essi ricordano che il regolamento n. 2362/98 ha instaurato un nuovo regime ed abrogato, con l’art. 31, il regolamento n. 1442/93 a decorrere dal 1° gennaio 1999. Pertanto l’art. 6 del regolamento n. 1924/95, che rinviava al regolamento n. 1442/93, non sarebbe stato più applicabile al fine di determinare i quantitativi di riferimento per il 1999. Essi affermano che l’asserzione delle ricorrenti secondo cui il regolamento n. 1924/95 sarebbe ancora in vigore nel 1999 è inesatta per numerose ragioni. In primo luogo essi fanno osservare che tale regolamento conteneva misure transitorie rese necessarie dall’adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità e dirette a facilitare il passaggio dal regime esistente in tali Stati, prima della loro adesione, all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana. Orbene, tale fase di transizione sarebbe stata ultimata da molto tempo nel 1999. La Commissione precisa che il regolamento n. 1924/95 era fondato sull’art. 149, n. 1, dell’Atto relativo alle condizioni di adesione dei nuovi Stati membri ed agli adattamenti dei trattati su cui si fonda l’Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 9) e che tale articolo prevedeva la possibilità di adottare misure transitorie soltanto sino al 31 dicembre 1997, in quanto la loro applicazione era limitata a tale data. In secondo luogo il Consiglio e la Commissione espongono che le disposizioni del regolamento n. 2362/98 devono prevalere, quale legge successiva, su eventuali disposizioni divergenti del regolamento n. 1924/95. In terzo luogo la Commissione sostiene che per di più l’art. 6 di quest’ultimo regolamento era inapplicabile nel 1999 per ragioni di merito. Essa indica che, alla scadenza delle misure transitorie e quindi a partire dal 1996, gli operatori dei nuovi Stati membri dovevano essere trattati alla stessa stregua di quelli degli altri Stati membri. Proprio per tale motivo l’art. 6 del regolamento n. 1924/95 avrebbe previsto che, anche qualora il 1995 fosse incluso nel periodo di riferimento, i quantitativi di riferimento degli operatori dei nuovi Stati membri dovevano essere determinati conformemente ai criteri generali di cui agli artt. 3 e 4 del regolamento n. 1442/93. Tuttavia, poiché il regime del 1993 sarebbe stato sostituito nel frattempo con quello del 1999, non avrebbe avuto alcun senso continuare a garantire l’applicazione indifferenziata a tutti gli Stati membri di disposizioni abrogate.

77
In secondo luogo il Consiglio e la Commissione contestano la tesi che l’art. 6 del regolamento n. 1924/95 contenga assicurazioni circa la determinazione dei quantitativi di riferimento per il 1999. Essi ricordano che tale regolamento, oltre al fatto che era applicabile solo nell’ambito del regime del 1993, era destinato a risolvere problemi transitori ed indicava espressamente, all’art. 7 e nel dodicesimo ‘considerando’, che le sue disposizioni lasciavano impregiudicate le misure che il Consiglio avrebbe potuto prendere nonché, ove del caso, le modalità necessarie alla loro attuazione. Essi si riferiscono peraltro ai punti 101 e 102 della citata sentenza T. Port/Commissione. Il Consiglio aggiunge che le ricorrenti non precisano affatto quali siano le disposizioni concrete ch’esse, forti del legittimo affidamento fatto valere, avrebbero preso e che successivi atti delle istituzioni comunitarie avrebbero reso inoperanti.

    Giudizio del Tribunale

78
La prima parte di tale censura, fondata sulla violazione dell’art. 6 del regolamento n. 1924/95, va dichiarata infondata.

79
Conviene infatti ricordare che il regolamento n. 2362/98 aveva instaurato, a decorrere dal 1° gennaio 1999, un nuovo regime di importazione di banane nella Comunità, cioè il regime del 1999, sostitutivo del regime del 1993, che era stato istituito dal regolamento n. 1442/93. Il regime del 1999 ha segnatamente abolito il sistema di attribuzione dei titoli di importazione previsto dal regime del 1993 che si basava su tre categorie di operatori, sulla suddivisione secondo tre diverse funzioni economiche nonché sul riferimento ai tre anni precedenti all’anno per cui il contingente tariffario era aperto e l’ha sostituito con un sistema che in sostanza si fonda sulla distinzione tra «operatori tradizionali» e «operatori nuovi arrivati» e sui quantitativi di banane effettivamente importate negli anni 1994‑1996. Il regolamento n. 1442/93 è stato quindi espressamente abrogato a partire dal 1° gennaio 1999 dall’art. 31 del regolamento n. 2362/98. Il quantitativo di riferimento delle ricorrenti relativo al 1999 non avrebbe potuto quindi essere determinato sul fondamento dei criteri di cui agli artt. 3 e 5 del regolamento n. 1442/93.

80
Certo, l’art. 6 del regolamento n. 1924/95 disponeva quanto segue: «Al momento di determinare i quantitativi di riferimento per un qualsiasi periodo che includa il 1995, i diritti degli operatori che avranno approvvigionato i nuovi Stati membri per tutta la durata di tale anno saranno determinati ai sensi degli articoli 3 e 5 del regolamento (…) n. 1442/93». È però evidente che tale disposizione può essere applicata solo nell’ambito del regime istituito da quest’ultimo regolamento cui essa faceva rinvio e ciò soltanto per il periodo in cui era in vigore, cioè sino al 31 dicembre 1998. Ciò è in particolare corroborato dalla finalità dell’art. 6 del regolamento n. 1924/95 consistente nel garantire che, in esito alle misure transitorie adottate in seguito all’adesione dei nuovi Stati membri, i quantitativi di riferimento di tutti gli operatori, compresi quelli che avevano rifornito tali ultimi Stati nel 1995, siano esattamente determinati secondo i medesimi criteri. Come la Commissione ha giustamente rilevato, tale finalità non aveva più senso allorché il regime del 1993 fosse stato abolito e sostituito dal regime del 1999.

81
La seconda parte della prima censura, relativa alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, va dichiarata anch’essa infondata.

82
Non si può in effetti asserire che l’art. 6 del regolamento n. 1924/95 contenesse assicurazioni precise che abbiano fatto sorgere in capo alle ricorrenti aspettative fondate quanto alla determinazione del loro quantitativo di riferimento per il 1999.

83
Va in proposito ricordato come da una giurisprudenza consolidata risulti che, disponendo le istituzioni comunitarie di un potere discrezionale nella scelta dei mezzi necessari per la realizzazione della loro politica, gli operatori economici non possono fare legittimo affidamento sul mantenimento di una situazione esistente che può essere modificata con provvedimenti adottati da tali istituzioni nell’ambito del loro potere discrezionale (v. sentenze della Corte 28 ottobre 1982, causa 52/81, Faust/Commissione, Racc. pag. 3745, punto 27, e 5 ottobre 1994, causa C‑280/93, Germania/Consiglio, Racc. pag. I‑4973, punto 80). Ciò vale particolarmente in un settore come quello delle organizzazioni comuni di mercato, il cui scopo implica un costante adattamento ai mutamenti della situazione economica (v. sentenze della Corte 5 ottobre 1994, cause riunite C‑133/93, C‑300/93 e C‑362/93, Crispoltoni e a., Racc. pag. I‑4863, punti 57 e 58, e 29 febbraio 1996, cause riunite C‑296/93 e C‑307/93, Francia e Irlanda/Commissione, Racc. pag. I‑795, punto 59, e citata sentenza T. Port/Commissione, punto 100).

84
Nel caso di specie, poiché la determinazione dei criteri di attribuzione dei titoli di importazione rientra nella scelta dei mezzi necessari alla realizzazione della politica delle istituzioni comunitarie in materia di organizzazione comune dei mercati bananieri, queste ultime disponevano al riguardo di un potere discrezionale. Ne consegue che le ricorrenti non potevano riporre un legittimo affidamento nel mantenimento dei criteri di attribuzione previsti dal regime del 1993 per determinare il loro quantitativo di riferimento nel 1999.

85
Risulta dall’insieme delle precedenti considerazioni che la prima censura va dichiarata infondata in ciascuna delle due parti.

Sulla seconda censura fondata sulla violazione del principio di certezza del diritto e del regolamento n. 2362/98

    Argomenti delle parti

86
In primo luogo le ricorrenti affermano che la Comunità ha violato il principio di certezza del diritto «per il fatto di aver applicato retroattivamente il coefficiente di ripartizione di cui al regolamento n. 2362/98 e più precisamente il criterio dell’importatore effettivo ai riferimenti quantitativi degli anni 1994‑1996». Tali quantitativi sarebbero stati fissati ad un’epoca in cui era in vigore un’altra chiave di ripartizione, cioè quella di cui al regolamento n. 1442/93 e costituirebbero quindi una situazione acquisita prima del regolamento n. 2362/98.

87
In secondo luogo le ricorrenti ritengono che la Comunità abbia posto in non cale lo stesso regolamento n. 2362/98, giacché tale regolamento, non implicando alcuna disposizione «a favore della sua applicazione retroattiva» poteva applicarsi solo «ai rinvii che non costituivano situazioni acquisite».

88
Il Consiglio e la Commissione replicano, in primo luogo, che la seconda censura in parola poggia su un concetto errato del principio di certezza del diritto.

89
In secondo luogo il Consiglio fa valere che le ricorrenti non precisano quale sia la regola assertivamente violata dal regolamento n. 2362/98. La Commissione considera che tale regolamento non deve contenere alcuna disposizione retroattiva non avendo alcun effetto retroattivo. Il Consiglio e la Commissione aggiungono che non è sostenibile, in quanto il suddetto regolamento non è stato applicato retroattivamente, che la Comunità lo abbia violato.

    Giudizio del Tribunale

90
Occorre constatare che, come giustamente sottolineano il Consiglio e la Commissione, la censura fondata dalle ricorrenti sulla violazione del principio di certezza del diritto deriva da un concetto errato di tale principio. Quest’ultimo, se osta a che il punto di partenza della portata nel tempo di un atto comunitario sia fissato ad una data anteriore alla sua pubblicazione, non osta al contrario a che il medesimo atto tenga conto, per l’attuazione di un regime applicabile dopo la sua pubblicazione, di taluni fatti anteriori a quest’ultima.

91
Nel caso di specie il regolamento n. 2362/98, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 31 ottobre 1998 e concernente l’instaurazione di un nuovo regime di importazione di banane nella Comunità a partire dal 1° gennaio 1999, si applicava soltanto alle importazioni di banane che sarebbero state effettuate a decorrere da quest’ultima data. Il fatto che il regolamento n. 2362/98 prenda in considerazione, per determinare il quantitativo di riferimento da attribuire agli operatori nell’ambito del regime del 1999, le importazioni «effettivamente» realizzate nel corso di un periodo di riferimento anteriore e che preveda talune regole al fine di provare l’effettività di tali importazioni non aveva alcun impatto su una situazione già acquisita prima della pubblicazione di tale regolamento e segnatamente non implicherebbe affatto che si rimettano in questione i quantitativi di riferimento fissati nell’ambito del regime del 1993.

92
Poiché il regolamento n. 2362/98 non ha alcuna portata retroattiva, va del pari respinta la seconda parte della seconda censura in parola. Per lo stesso motivo è evidente che tale regolamento non poteva peraltro contenere nessuna disposizione retroattiva.

93
La censura fondata sulla violazione del principio di certezza del diritto e del regolamento n. 2362/98 va quindi respinta.

Sulla terza censura, fondata sulla violazione del principio di non discriminazione

    Argomenti delle parti

94
Le ricorrenti sostengono in primo luogo che gli operatori dei nuovi Stati membri sono stati meglio trattati dalla Comunità in occasione dell’adesione di tali Stati, il 1° gennaio 1995, degli operatori stabiliti in Germania, negli Stati del Benelux, in Danimarca e in Irlanda in occasione dell’entrata in vigore del regolamento n. 404/93, il 1° luglio 1993, malgrado la circostanza che tutti gli operatori in parola versassero in una situazione comparabile. Esse sono del parere che nessuna ragione obiettiva giustificava siffatta disparità di trattamento, ma che si trattava, di fatto, per la Comunità di «fare un “regalo” [ai nuovi Stati membri] onde indurre tali paesi, nell’ambito dei negoziati di adesione, ad accettare l’organizzazione del mercato».

95
In secondo luogo esse affermano che, quanto alla determinazione dei quantitativi di riferimento per il 1999, gli operatori dei nuovi Stati membri sono stati avvantaggiati rispetto a quelli stabiliti in Germania, negli Stati del Benelux, in Danimarca e in Irlanda in ragione delle tre «particolarità» del regime del 1999 menzionate ai punti 45‑50 supra. Esse affermano che «la ripartizione dei contingenti per il 1999 è sfociata in una ripartizione del mercato a seconda degli Stati». Esse contestano infine la pertinenza del rinvio operato dal Consiglio ai punti 81‑89 della citata sentenza T. Port/Commissione sottolineando che, nella causa all’origine di tale sentenza, il ricorrente criticava la «nuova chiave di ripartizione in generale» e non il risultato della sua applicazione per il 1999.

96
Il Consiglio e la Commissione sostengono che la censura fondata sulla violazione del principio di non discriminazione va dichiarata infondata.

97
Essi considerano in primo luogo che l’argomento delle ricorrenti tratto dal raffronto fra la situazione degli operatori dei nuovi Stati membri in occasione dell’adesione di tali Stati alla Comunità e quella degli operatori stabiliti in Germania, negli Stati del Benelux, in Danimarca e in Irlanda in occasione dell’entrata in vigore del regolamento n. 404/93 è inoperante dal momento che i ricorsi non riguardano il regime del 1993, ma quello del 1999. D’altro canto il Consiglio contesta la circostanza che la Commissione abbia inteso fare un «regalo» alla prima categoria di operatori.

98
In secondo luogo il Consiglio, rinviando ai punti 81‑89 della citata sentenza T. Port/Commissione, fa valere che le situazioni rispettive degli operatori dei nuovi Stati membri e di quelli stabiliti in Germania, negli Stati del Benelux, in Danimarca e in Irlanda circa la determinazione dei quantitativi di riferimento per il 1999 non sono comparabili ai sensi della giurisprudenza. In tale sentenza il Tribunale avrebbe espressamente dimostrato che l’art. 5, nn. 3 e 4 del regolamento n. 2362/98 si fonda su criteri obiettivi e avrebbe dichiarato infondato il motivo relativo alla violazione del principio della parità di trattamento e ciò sia per quanto riguarda la chiave di ripartizione in generale, sia il risultato della sua applicazione nel 1999. La Commissione ripete che le misure transitorie da essa adottate nel 1994 e nel 1995 per l’importazione di banane nei nuovi Stati membri nonché le disposizioni censurate del regolamento n. 2362/98 non erano viziate da alcuna illegittimità. Essa contesta peraltro di aver proceduto, nel 1999, ad una ripartizione del mercato a seconda degli Stati.

    Giudizio del Tribunale

99
Va constatato che la prima parte di tale censura, fondata sul raffronto fra la situazione degli operatori dei nuovi Stati membri in occasione dell’adesione di tali Stati alla Comunità, il 1° gennaio 1995, e quelle degli operatori stabiliti in Germania, negli Stati del Benelux, in Danimarca e in Irlanda in occasione dell’entrata in vigore del regolamento n. 404/93, il 1° luglio 1993, è priva di qualsiasi rilevanza. Infatti i presenti ricorsi vertono sulla legittimità del regime del 1999, quale emerge dai regolamenti nn. 1637/98 e 2362/98, legittimità che non potrebbe affatto essere rimessa in discussione dal semplice fatto di far valere la situazione delle ricorrenti sotto il regime precedentemente applicabile. Per di più occorre rilevare che le ricorrenti non dimostrano per nulla la loro asserzione secondo cui la Comunità aveva inteso «fare un “regalo” ai nuovi Stati membri onde indurre questi ultimi ad accettare l’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana».

100
Per quanto concerne la seconda parte di tale censura, vertente sull’asserita discriminazione tra gli operatori dei nuovi Stati membri e quelli stabiliti in Germania, negli Stati del Benelux, in Danimarca e in Irlanda circa la determinazione dei quantitativi di riferimento per il 1999, la stessa va dichiarata infondata.

101
È necessario ricordare in proposito che in materia di politica agricola comune il legislatore comunitario dispone di un potere discrezionale corrispondente alle responsabilità politiche che gli artt. 40‑43 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 34‑37 CE) gli attribuiscono. Conseguentemente, solo la manifesta inidoneità di una misura adottata in tale ambito, in relazione allo scopo che l’istituzione competente intende perseguire, può inficiare la legittimità di una tale misura (sentenze della Corte 21 febbraio 1990, cause riunite da C‑267/88 a C‑285/88, Wuidart e a., Racc. pag. I‑435, punto 14; 13 novembre 1990, causa C‑331/88, Fedesa e a., Racc. pag. I‑4023, punto 14, e 11 maggio 2000, causa C‑56/99, Gascogne Limousin viandes, Racc. pag. I‑3079, punto 38).

102
Tuttavia le ricorrenti non dimostrano affatto che le tre «particolarità» del regime del 1999 da loro messe in questione fossero manifestamente inidonee. In primo luogo, come già dichiarato al punto 60 supra, le critiche che fanno valere rispetto alla scelta degli anni 1994‑1996 come periodo di riferimento non sono fondate. In secondo luogo esse non provano che gli operatori dei nuovi Stati membri abbiano ottenuto in via definitiva, per il 1995, quantitativi di riferimento più elevati di quelli cui essi avrebbero avuto diritto sulla base di un contingente tariffario totale di 2 553 000 tonnellate e dei criteri di cui agli artt. 3 e 5 del regolamento n. 1442/93 (v. supra, punti 61‑68). In terzo luogo l’asserzione delle ricorrenti secondo cui il loro quantitativo di riferimento per il 1999 avrebbe dovuto essere determinato secondo i criteri di cui agli artt. 3 e 5 del regolamento n. 1442/93 e non secondo quello dell’«importatore effettivo» nonché le critiche formulate con riguardo al sistema di prove diretto a determinare le quantità di banane effettivamente importate nei nuovi Stati membri nel 1994 e nel corso dei primi tre trimestri del 1995 non sono fondate, per i motivi esposti ai punti 69 e 78‑85 supra.

103
Ne consegue che la censura fondata sulla violazione del principio di non discriminazione va dichiarata infondata.

Sulla quarta censura fondata sulla violazione del principio di proporzionalità

    Argomenti delle parti

104
Le ricorrenti fanno valere che le disposizioni del regolamento n. 2362/98 che fissano il periodo di riferimento per il 1999 e la chiave di ripartizione sono contrarie al principio di proporzionalità in quanto esse sono manifestamente inidonee rispetto all’obiettivo che intendeva perseguire il legislatore comunitario.

105
In primo luogo, quanto a tale periodo di riferimento, esse fanno di nuovo osservare che quest’ultimo includeva il 1994, ma escludeva il 1997. Esse riaffermano inoltre che, in ragione della norma specifica prevista in materia di prova dall’art. 5, n. 4, del regolamento n. 2362/98, soltanto gli operatori dei nuovi Stati membri hanno potuto ottenere quantitativi di riferimento per il 1999 in base alle loro importazioni in tali Stati nel 1994. Pertanto esse sarebbero state private della possibilità di far valere, ai fini della determinazione del loro quantitativo di riferimento per il 1999, la totalità delle importazioni da loro realizzate nel 1994 nei suddetti Stati. Tuttavia nulla avrebbe direttamente giustificato una «redistribuzione siffatta» e, segnatamente, non certo l’assenza di informazioni sull’effettività delle importazioni effettuate nel 1997. Peraltro esse contestano la pertinenza del rinvio operato dal Consiglio al punto 77 della citata sentenza Cordis/Commissione rilevando che in tale sentenza il Tribunale non si è pronunciato sulla questione della proporzionalità della misura di cui trattasi.

106
In secondo luogo, quanto alla chiave di ripartizione, le ricorrenti riaffermano che, ai fini della determinazione dei quantitativi di riferimento per il 1999, nei limiti in cui questi ultimi si fondavano sulle importazioni nei nuovi Stati membri nel 1994 e nel corso dei primi tre trimestri del 1995, l’effettività delle importazioni era valutata alla luce della prova del pagamento dei dazi doganali. Tale «criterio del pagamento dei dazi doganali» sarebbe manifestamente inadeguato rispetto all’obiettivo perseguito in materia dal legislatore comunitario, cioè «mantenere, in occasione della ripartizione del contingente tariffario, i diritti quesiti degli agenti economici che, prima del 1° gennaio 1999, hanno sostenuto il rischio commerciale dell’importazione di banane». Infatti, a norma di tale criterio, si terrebbe conto delle importazioni realizzate nei nuovi Stati membri nel 1994 o nel corso dei primi tre trimestri del 1995 solo «sotto l’unico profilo dell’immissione in libera pratica». In altri termini, secondo le ricorrenti, la chiave di ripartizione di cui al regolamento n. 2362/98 ha finito con l’attribuire diritti soltanto agli operatori dei nuovi Stati membri ed a privare i fornitori tradizionali dei loro diritti quesiti. Infine, esse contestano la fondatezza del rinvio operato dal Consiglio e dalla Commissione ai punti 94 e 95 della sentenza del Tribunale 20 marzo 2001, causa T‑30/99, Bocchi Food Trade International/Commissione (Racc. pag. II‑943), giacché quest’ultima non ha esaminato «il settore di applicazione e gli effetti di [tale] chiave di ripartizione».

107
Il Consiglio e la Commissione sostengono che le disposizioni del regolamento n. 2362/98 relative alla fissazione del periodo di riferimento ed alla chiave di ripartizione erano necessarie ed appropriate.

108
Trattandosi in primo luogo del periodo di riferimento, essi ripetono argomenti identici a quelli esposti ai punti 51‑54 supra.

109
Trattandosi poi della chiave di ripartizione, il Consiglio e la Commissione rammentano che l’art. 5, nn. 3 e 4, del regolamento n. 2362/98 detta regole di prova quanto alle importazioni effettivamente realizzate. Essi ritengono che la Commissione poteva fondarsi al riguardo, nell’ambito del suo ampio potere discrezionale, su un criterio obiettivo quale la produzione delle copie dei documenti doganali nonché delle autorizzazioni regolari di importazione. Il disposto del n. 4 sarebbe stato necessario affinché si potessero prendere in considerazione le importazioni realizzate dagli operatori dei nuovi Stati membri nel 1994 nella determinazione del loro quantitativo di riferimento. Infine, essi rilevano che, nei punti 94 e 95 della citata sentenza Bocchi Food Trade International/Commissione, il Tribunale ha dichiarato che il sistema di ripartizione del contingente doganale istituito dal regolamento n. 2362/98 doveva, in linea di principio, essere considerato idoneo rispetto all’obiettivo di ripartire equamente tale contingente, anche se esso, a causa della diversità tra le situazioni rispettive degli operatori, non colpiva nello stesso modo la totalità di questi ultimi.

    Giudizio del Tribunale

110
Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento le ricorrenti erano state in particolare invitate a precisare oralmente all’udienza la portata della loro censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità ed a chiarire in che cosa si differenziano le due parti che la compongono. In risposta a tale domanda esse hanno esposto che proponevano tale censura in via subordinata laddove il Tribunale considerasse che la Commissione aveva il diritto di determinare i quantitativi di riferimento per il 1999 secondo il criterio dell’«importatore effettivo» e che criticavano l’«effetto combinato» del periodo di riferimento scelto e della regola specifica prevista in materia di prova dall’art. 5, n. 4, del regolamento n. 2362/98.

111
È sufficiente rilevare a tale riguardo che, come già dichiarato ai punti 60, 69, 78‑85 e 102 supra, non sono fondate le critiche mosse dalle ricorrenti alla scelta degli anni 1994‑1996 quale periodo di riferimento e del sistema di prova diretto a determinare le quantità di banane effettivamente importate nei nuovi Stati membri nel 1994 e nel corso dei primi tre trimestri del 1995.

112
La censura fondata sulla violazione del principio di proporzionalità va quindi respinta.

Sulla quinta censura fondata su una delega illegittima delle competenze dal Consiglio alla Commissione

    Argomenti delle parti

113
Le ricorrenti rilevano che, a norma dell’art. 37, n. 2, terzo comma, CE, spetta al Consiglio legiferare in materia di politica agricola comune. Quest’ultimo dovrebbe adottare esso stesso gli elementi essenziali della materia da regolare, conformemente al procedimento di cui all’art. 37 CE. Esse ritengono che non aveva quindi il diritto di autorizzare la Commissione, attraverso l’art. 19, n. 1, del regolamento n. 404/93, come modificato dal regolamento n. 1637/98, a determinare quali operatori, e sino alla concorrenza di quali quantità, avrebbero diritto ad una parte dei contingenti tariffari. Esse criticano anche il fatto che il Consiglio non si sia riservato la minima possibilità di intervento o di controllo ed affermano che, poiché tale istituzione aveva trasferito le sue competenze in materia alla Commissione, gli Stati membri non erano più in grado di difendere gli operatori stabiliti sul loro territorio. In tal modo si sarebbero lesi sensibilmente i diritti delle ricorrenti.

114
Il Consiglio e la Commissione sostengono che il sistema di ripartizione delle competenze fra le varie istituzioni comunitarie mira a garantire il rispetto dell’equilibrio istituzionale contemplato dal Trattato e non la tutela dei singoli (sentenza della Corte 13 marzo 1992, causa C‑282/90, Vreugdenhil/Commissione, Racc. pag. I‑1937, punto 20). Conseguentemente, la violazione dei principi relativi alla delega di competenze di esecuzione alla Commissione non sarebbe tale da comportare la responsabilità della Comunità.

115
Essi aggiungono che in ogni caso l’autorizzazione di cui all’art. 19, n. 1, del regolamento n. 404/93, come modificato dal regolamento n. 1637/98, era conforme ai principi elaborati dai giudici comunitari in materia di attribuzione di competenze di esecuzione alla Commissione.

    Giudizio del Tribunale

116
Va rilevato che le norme relative alla ripartizione delle competenze fra le varie istituzioni della Comunità mira a garantire il rispetto dell’equilibrio istituzionale contemplato dal Trattato e non a conferire diritti ai singoli (v., in tal senso, citata sentenza Vreugdenhil/Commissione, punto 20). Pertanto un’eventuale delega illegittima delle competenze del Consiglio alla Commissione non sarebbe tale da comportare la responsabilità extracontrattuale della Comunità.

117
Tale censura è comunque infondata.

118
A tenore dell’art. 155, quarto trattino, del Trattato CE (divenuto art. 211 CE), la Commissione, al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune, esercita le competenze che le sono conferite dal Consiglio per l’attuazione delle norme da esso stabilite. Per giurisprudenza costante, dal contesto del Trattato nel quale tale articolo dev’essere considerato, nonché dalle esigenze concrete, risulta che la nozione di attuazione dev’essere interpretata in senso lato. Poiché solo la Commissione è in grado di seguire costantemente ed attentamente l’andamento dei mercati agricoli e di agire con la necessaria tempestività, il Consiglio può essere indotto, nel settore di cui trattasi, ad attribuirle ampi poteri. Di conseguenza, i limiti della competenza di questa devono essere definiti in particolare con riferimento agli obiettivi generali essenziali dell’organizzazione di mercato (v. sentenze della Corte 17 ottobre 1995, causa C‑478/93, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I‑3081, punto 30, e 30 settembre 2003, causa C‑239/01, Germania/Commissione, Racc. pag. I‑10333, punto 54). In tal senso la Corte ha dichiarato che, in materia agricola, la Commissione è autorizzata ad adottare tutte le misure d’applicazione necessarie o utili per l’attuazione dei regolamenti di base, purché esse non siano contrastanti con tali regolamenti o con la normativa di applicazione del Consiglio (v. citate sentenze Paesi Bassi/Commissione, punto 31, e Germania/Commissione, punto 55).

119
La Corte ha inoltre dichiarato che occorreva operare una distinzione tra le norme che, presentando un carattere essenziale per la materia di cui trattano, devono essere riservate alla competenza del Consiglio e quelle che, essendone solo l’esecuzione, possono costituire oggetto di una delega alla Commissione (sentenze della Corte 17 dicembre 1970, causa 25/70, Köster, Racc. pag. 1161, punto 6, e 27 ottobre 1992, causa C‑240/90, Germania/Commissione, Racc. pag. I‑5383, punto 36). Essa ha precisato che sarebbero qualificate come essenziali solo le disposizioni dirette ad attuare i fondamentali orientamenti della politica comunitaria (citata sentenza 27 ottobre 1992, Germania/Commissione, punto 37). La Corte ha parimenti indicato che il Consiglio, una volta fissata nel regolamento base la disciplina essenziale della materia di cui trattasi, può delegare alla Commissione il potere generale di adottarne le modalità di attuazione senza dover precisare gli elementi essenziali delle competenze delegate e che, a tal fine, una disposizione redatta in termini generici configura un valido fondamento (v. citata sentenza 27 ottobre 1992, Germania/Commissione, punto 41).

120
Occorre considerare nel caso di specie che l’art. 19, n. 1, del regolamento n. 404/93, nella versione modificata dal regolamento n. 1637/98, che autorizza la Commissione ad adottare le modalità di gestione dei contingenti tariffari e delle importazioni di banane tradizionali ACP, soddisfa i principi posti dalla giurisprudenza e richiamati supra. In particolare, prevedendo in tale disposizione che «[l]a gestione dei contingenti tariffari di cui all’articolo 18, paragrafi 1 e 2 e le importazioni di banane ACP tradizionali vengono espletate secondo un metodo che tiene conto dei flussi di scambi tradizionali (metodo noto come “tradizionali/nuovi arrivati”)», il Consiglio ha descritto in maniera sufficiente gli elementi essenziali della competenza di esecuzione conferita alla Commissione.

121
Risulta da quanto precede che la censura fondata su una delega illegittima delle competenze del Consiglio alla Commissione va respinta.

Sulla sesta censura fondata sull’assenza di motivazione

    Argomenti delle parti

122
Le ricorrenti ritengono che, poiché la Comunità è una comunità di diritto, la sua responsabilità extracontrattuale può essere determinata dalla circostanza che il legislatore comunitario adotti un atto la cui validità non può essere controllata in ragione dell’assenza o insufficienza di motivazione. La loro censura fondata sull’assenza di motivazione si articola in tre parti.

123
In primo luogo le ricorrenti affermano che, nel regolamento n. 2362/98, la Commissione non ha sufficientemente chiarito perché era stato necessario scegliere gli anni 1994‑1996 come periodo di riferimento.

124
In secondo luogo esse sostengono che il legislatore comunitario non ha sufficientemente chiarito perché gli operatori dei nuovi Stati membri avevano potuto conservare in via definitiva le «quantità provvisorie» che avevano ottenuto per i primi tre trimestri del 1995 e far valere queste ultime nell’ambito della determinazione del loro quantitativo di riferimento per il 1999.

125
In terzo luogo le ricorrenti affermano, nella loro replica, che il legislatore comunitario avrebbe dovuto precisare nei regolamenti nn. 1637/98 e/o 2362/98 le ragioni per cui intendeva escludere l’applicazione dell’art. 6 del regolamento n. 1924/95.

126
Il Consiglio e la Commissione fanno valere che l’insufficienza di motivazione di un atto regolamentare non può comportare la responsabilità della Comunità (sentenza della Corte 15 settembre 1982, causa 106/81, Kind/CEE, Racc. pag. 2885, punto 14).

127
Essi aggiungono che, in ogni caso, i regolamenti nn. 1637/98 e 2362/98 sono sufficientemente motivati.

    Giudizio del Tribunale

128
Secondo una costante giurisprudenza, un’eventuale insufficienza di motivazione di un atto regolamentare non può comportare la responsabilità della Comunità (citate sentenza Kind/CEE, punto 14; sentenza della Corte 6 giugno 1990, causa C‑119/88, AERPO e a./Commissione, Racc. pag. I‑2189, punto 20, e citata sentenza Cordis/Commissione, punto 79).

129
In ogni caso la censura fondata sulla violazione dell’obbligo di motivazione è infondata.

130
Infatti, da un lato, il terzo ‘considerando’ del regolamento n. 2362/98, che si riferisce segnatamente ai «dati disponibili sulle importazioni eseguite», espone in maniera sufficiente le ragioni per cui gli anni 1994‑1996 sono stati scelti quale periodo di riferimento.

131
Dall’altro, le altre due parti della censura fondata sulla violazione dell’obbligo di motivazione poggiano su premesse errate (v. supra, punti 60, 61‑68 e 102).

132
La censura fondata sulla violazione dell’obbligo di motivazione va quindi disattesa.

Sulla settima censura fondata sulla violazione di una decisione dell’OSC

    Argomenti delle parti

133
Le ricorrenti espongono anzitutto che l’OSC ha concluso, sulla base di una relazione adottata il 12 aprile 1999 dal gruppo speciale dell’OMC, per l’incompatibilità con le norme dell’OMC del sistema di attribuzione dei titoli di importazione di banane istituito dai regolamenti nn. 1637/98 e 2362/98. Nel suo rapporto il gruppo speciale dell’OMC avrebbe constatato segnatamente la violazione dei principi della nazione più favorita e del trattamento nazionale di cui agli artt. II e XVII dell’accordo generale sul commercio dei servizi (GATS). Più in particolare, esso avrebbe considerato che la Comunità, fondando l’attribuzione dei titoli di importazione sulla nozione di «importatore effettivo» e quindi sull’utilizzazione dei titoli di importazione nel corso del periodo di riferimento 1994‑1996, avrebbe trattato più favorevolmente i fornitori di servizi che avevano commercializzato nella Comunità banane tradizionali ACP e/o comunitarie rispetto a coloro che vi avevano commercializzato banane dei paesi terzi. Il gruppo speciale avrebbe concluso che il sistema comunitario di attribuzione dei titoli d’importazione perpetuava quindi gli elementi discriminatori del precedente regime, già criticati dall’organo di appello permanente dell’OMC nella sua relazione 9 settembre 1997.

134
Le ricorrenti sostengono poi che la Comunità, non avendo mai impugnato tale decisione dell’OSC, è vincolata dalla medesima (parere della Corte 14 dicembre 1991, n. 1/91, Racc. pag. I‑6079, punto 39). Orbene, «la Comunità [avrebbe] violato tale effetto vincolante per avere applicato e/o incitato gli Stati membri ad applicare [alle ricorrenti] l’organizzazione dei mercati [nata dal regime del 1999] e, in particolare, il criterio dell’“importatore effettivo” quale chiave di ripartizione anche dopo la decisione dell’[OSC]».

135
Infine le ricorrenti affermano che il Tribunale ha lasciato insoluta nella sentenza 28 settembre 1999, causa T‑254/97, Fruchthandelsgesellschaft Chemnitz/Commissione (Racc. pag. II‑2743, punto 30), la questione se «i singoli possano (…) fondarsi sulle decisioni dell’[OSC]». Esse fanno osservare che, diversamente dalle ricorrenti nelle cause all’origine delle citate sentenze Cordis/Commissione, Bocchi Food Trade International/Commissione e T. Port/Commissione, non si riferiscono, nel caso di specie, a disposizioni sostanziali del diritto dell’OMC. Il principio della reciprocità e dei mutui vantaggi cui si riferisce la giurisprudenza per negare ai singoli la possibilità di avvalersi direttamente di tali disposizioni non svolgerebbe alcun ruolo «allorché una parte del Trattato soccombe in esito al procedimento di soluzione delle controversie dell’OMC e le viene ricordato che è vincolata dalla decisione nel caso di specie».

136
Il Consiglio e la Commissione affermano che l’asserita violazione della decisione dell’OSC non può comportare la responsabilità extracontrattuale della Comunità.

137
Essi sottolineano in proposito che, tenuto conto della loro natura e della loro economia, gli accordi OMC non figurano in linea di principio tra le normative alla luce delle quali la Corte controlla la legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie (sentenze della Corte 23 novembre 1999, causa C‑149/96, Portogallo/Consiglio, Racc. pag. I‑8395, punto 47). Riferendosi alle citate sentenze Cordis/Commissione, Bocchi Food Trade International/Commissione e T. Port/Commissione, essi affermano che le norme dell’OMC non hanno ad oggetto, in linea di principio, il conferimento di diritti ai singoli e considerano che ciò vale anche per le decisioni vincolanti degli organi dell’OMC. I governi dei paesi membri dell’OMC disporrebbero in effetti di un certo margine di manovra quanto alle conseguenze che vanno tratte da tali decisioni. Il Consiglio e la Commissione rinviano anche ai punti 19 e 20 della sentenza della Corte 14 ottobre 1999, causa C‑104/97 P, Atlanta/Comunità europea (Racc. pag. I‑6983). Essi aggiungono che i regolamenti nn. 1637/98 e 2362/98 non mirano a garantire l’esecuzione nell’ordinamento comunitario di un obbligo particolare assunto nell’ambito dell’OMC, così come non rinviano espressamente a disposizioni precise degli accordi OMC.

138
Infine il Consiglio rileva che i regolamenti, la cui legittimità è contestata dalle ricorrenti, sono stati adottati in una data precedente a quella dell’adozione della decisione dell’OSC di cui trattasi. Esse non possono quindi addebitare alla Comunità di non avere osservato il carattere vincolante di tale decisione.

    Giudizio del Tribunale

139
Occorre ricordare che solo nel caso in cui la Comunità abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell’ambito dell’OMC, ovvero nel caso in cui l’atto comunitario rinvii espressamente a precise disposizioni delle intese di cui agli allegati dell’Accordo OMC, spetta alla Corte e al Tribunale controllare la legittimità dell’atto comunitario controverso alla luce delle norme dell’OMC (v. citata sentenza Portogallo/Consiglio, punto 49).

140
Orbene, le ricorrenti non sostengono affatto né a fortiori dimostrano che il Consiglio e la Commissione, nell’adottare rispettivamente i regolamenti nn. 1637/98 e 2362/98, abbiano «inteso dare esecuzione», ai sensi della giurisprudenza [v., per quanto riguarda l’accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio (GATT) del 1947, sentenza della Corte 7 maggio 1991, causa C‑69/89, Nakajima/Consiglio, Racc. pag. I‑2069, punto 31], ad obblighi particolari contenuti nella relazione 12 aprile 1999 del gruppo speciale dell’OMC o nella decisione dell’OSC recante adozione di tale relazione, o addirittura a precedenti atti degli organi dell’OMC. Neppure esse sostengono o dimostrano che i medesimi regolamenti in parola rinviano espressamente a precise disposizioni derivanti dalla relazione 12 aprile 1999 del gruppo speciale dell’OMC o dalla decisione recante adozione di tale relazione o addirittura a precedenti atti degli organi dell’OMC.

141
Ne consegue che le ricorrenti non possono fondare il loro ricorso sull’asserita violazione di una decisione dell’OSC.

142
Emerge dall’insieme delle precedenti considerazioni che le ricorrenti non hanno provato l’illegittimità della condotta da esse addebitata al Consiglio ed alla Commissione. Poiché uno dei presupposti necessari della responsabilità extracontrattuale della Comunità non è soddisfatto, i ricorsi, in quanto fondati sulla responsabilità della Comunità derivante da atto illecito, vanno quindi respinti nel loro complesso senza che sia necessario esaminare gli altri due presupposti di tale responsabilità (v., in tal senso, sentenza della Corte 15 settembre 1994, causa C‑146/91, KYDEP/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I‑4199, punto 81).

Sulla responsabilità della Comunità derivante da atto lecito

Argomenti delle ricorrenti

143
In via subordinata le ricorrenti, facendo valere una tradizione costituzionale comune agli Stati membri e la giurisprudenza comunitaria, sostengono che la responsabilità della Comunità può sorgere da un atto lecito delle sue istituzioni ed invitano il Tribunale a riconoscere una responsabilità siffatta nel caso di specie.

144
Fondandosi sulla sentenza del Tribunale 28 aprile 1998, causa T‑184/95, Dorsch Consult/Consiglio e Commissione (Racc. pag. II‑667), esse affermano che tale responsabilità presuppone che tre condizioni siano cumulativamente soddisfatte, cioè l’effettività del danno subito, il nesso di causalità tra quest’ultimo e l’atto addebitato alle istituzioni della Comunità nonché il carattere anormale e speciale del danno stesso. Esse affermano che tali condizioni sono nella fattispecie riunite.

145
In primo luogo le ricorrenti fanno valere che il danno asserito è effettivo, cioè misurabile e certo, cioè irrevocabile e definitivo.

146
In secondo luogo esse sostengono aver dovuto subire un danno anormale e speciale. Anzitutto le loro attività commerciali nei nuovi Stati membri non avrebbero implicato «rischi intrinsecamente connessi al danno invocato». Più particolarmente, niente avrebbe loro permesso di supporre che le tre «particolarità» menzionate supra ai punti 45‑50 sarebbero inserite nel regime del 1999. In seguito, esse affermano che gli oneri risultanti dall’inclusione di tali Stati nell’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana sono stati imposti in modo sproporzionato ad una categoria particolare di operatori economici. Esse chiariscono in proposito che «gli operatori degli [altri] Stati membri che avevano rifornito di banane i nuovi Stati membri prima della loro adesione hanno dovuto subire (…) tre svantaggi rilevanti, mentre gli operatori dei nuovi Stati membri fruivano in quanto tali di “regali da adesione”».

147
In terzo luogo le ricorrenti fanno valere che il danno asserito è direttamente ed esclusivamente imputabile al legislatore comunitario.

148
Il Consiglio e la Commissione contestano il fatto che il principio della responsabilità della Comunità derivante da atto lecito delle sue istituzioni sia già stato riconosciuto in diritto comunitario dalla giurisprudenza o che si possa farlo derivare da una tradizione costituzionale comune agli Stati membri.

149
Essi ritengono che comunque non sono riunite nel caso di specie le tre condizioni cumulative necessarie affinché possa sorgere una responsabilità siffatta. Infatti, in primo luogo, le ricorrenti non proverebbero di aver subito un danno effettivo e certo né che il danno asserito sia direttamente ascrivibile alla condotta delle istituzioni interessate. In secondo luogo, tale danno non può essere definito speciale, dato che le ricorrenti non appartengono ad una categoria particolare di operatori economici cui sarebbe stato imposto un onere sproporzionato rispetto agli altri operatori. Inoltre la determinazione dei quantitativi di riferimento conformemente alle disposizioni del regolamento n. 2362/98 si sarebbe basata su criteri obiettivi applicabili a tutti gli operatori trovatisi in una situazione comparabile a quella delle ricorrenti. In terzo luogo il danno asserito non supererebbe i limiti dei rischi economici inerenti alle attività nel settore in questione.

Giudizio del Tribunale

150
Occorre ricordare che, nell’ipotesi di ammissione in diritto comunitario del principio della responsabilità extracontrattuale della Comunità derivante da atto lecito, questa presupporrebbe, in ogni caso, che siano soddisfatte cumulativamente tre condizioni, ossia l’effettività del danno asseritamente subito, il nesso di causalità tra esso e l’atto imputato alle istituzioni comunitarie, nonché il carattere anomalo e speciale di tale danno (sentenze della Corte 15 giugno 2000, causa C‑237/98 P, Dorsch Consult/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I‑4549, punti 17‑19, e del Tribunale 6 dicembre 2001, causa T‑196/99, Area Cova e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑3597, punto 171).

151
Nella citata sentenza 28 aprile 1998, Dorsch Consult/Consiglio e Commissione, confermata dalla sentenza 15 giugno 2000, Dorsch Consult/Consiglio e Commissione, già citata, il Tribunale precisa che un danno è «speciale» quando riguarda una categoria particolare di operatori economici in maniera sproporzionata rispetto agli altri operatori e «anormale» quando supera i limiti dei rischi economici inerenti alle attività nel settore di cui trattasi, senza che l’atto normativo che si trova all’origine del danno fatto valere sia giustificato da un interesse economico generale (punto 80).

152
Tale duplice condizione non è manifestamente soddisfatta nel caso di specie.

153
Da un lato il quantitativo di riferimento di ciascuna delle ricorrenti per il 1999 è stato fissato in base a criteri obiettivi contenuti nel regolamento n. 2362/98 ed indistintamente applicabili a tutti gli operatori economici trovatisi nella loro medesima situazione. In particolare le ricorrenti sono interessate dalle disposizioni di tale regolamento da esse censurato allo stesso modo di qualsiasi altro operatore tradizionale che avesse rifornito di banane i nuovi Stati membri nel 1994 e/o durante i primi tre trimestri del 1995. È dunque escluso un sacrificio particolare che esse soltanto avrebbero sopportato.

154
Peraltro i rischi economici inerenti alle attività nel settore della banana non sono stati superati. È sufficiente ricordare in proposito che le istituzioni comunitarie dispongono di un margine di discrezionalità nella scelta dei mezzi necessari alla realizzazione della loro politica, in particolare in un settore come quello delle organizzazioni comuni dei mercati, il cui oggetto comporta un costante adeguamento in rapporto ai mutamenti della situazione economica. Le attività delle ricorrenti erano segnatamente esposte al rischio di eventuali modifiche al regime degli scambi con gli Stati terzi istituito dal titolo IV del regolamento n. 404/93.

155
Ne deriva che i ricorsi, nella parte in cui si fondano in via subordinata sulla responsabilità della Comunità derivante da atto lecito, vanno parimenti respinti.

156
I ricorsi devono quindi essere respinti in toto.


Sulle spese

157
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Essendo rimaste soccombenti, le ricorrenti devono essere condannate a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dal Consiglio e dalla Commissione, conformemente alla domanda in tal senso di queste istituzioni.


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)
I ricorsi sono respinti.

2)
Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Consiglio e dalla Commissione.

García-Valdecasas

Lindh

Cooke

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 febbraio 2004.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

P. Lindh


1
Lingua processuale: il tedesco.