Language of document : ECLI:EU:C:2022:513

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

30 giugno 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4, punto 1 – Principio di non discriminazione – Assenza di presa in considerazione dei servizi prestati da un dipendente pubblico temporaneo divenuto dipendente pubblico di ruolo ai fini della stabilizzazione del suo grado individuale – Assimilazione di tali servizi a quelli prestati da un dipendente pubblico di ruolo – Nozione di “ragioni oggettive” – Presa in considerazione del periodo di servizio ai fini dell’acquisizione dello status di dipendente pubblico di ruolo – Struttura dell’evoluzione verticale dei dipendenti pubblici di ruolo prevista dalla normativa nazionale»

Nella causa C‑192/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Corte superiore di giustizia di Castiglia e León, Spagna), con decisione del 9 febbraio 2021, pervenuta in cancelleria il 26 marzo 2021, nel procedimento

Clemente

contro

Comunidad de Castilla y León (Dirección General de la Función Pública),

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da J. Passer, presidente di sezione, F. Biltgen (relatore) e M.L. Arastey Sahún, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per Clemente, da M. Pérez Rodríguez e F.J. Viejo Carnicero, abogados;

–        per la Comunidad de Castilla y León (Dirección General de la Función Pública), da D. Vélez Berzosa, in qualità di letrada;

–        per il governo spagnolo, da J. Rodríguez de la Rúa Puig, in qualità di agente;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da E. De Bonis, avvocato dello Stato;

–        per la Commissione europea, da D. Recchia e N. Ruiz García, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: l’«accordo quadro»), che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).

2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia fra il ricorrente di cui al procedimento principale, cui il giudice del rinvio ha attribuito il nome fittizio di «Clemente», e la Comunidad de Castilla y León (Dirección General de la Función Pública) [Comunità autonoma di Castiglia e León (direzione generale del pubblico impiego), Spagna] (in prosieguo: la «Comunità») relativamente al diniego da parte di quest’ultima di stabilizzare il grado individuale attribuito al ricorrente di cui al procedimento principale nella sua qualità di dipendente pubblico temporaneo prima della sua nomina come dipendente pubblico di ruolo.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        Ai sensi della clausola 1, lettera a), dell’accordo quadro, quest’ultimo ha per obiettivo, segnatamente, di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione.

4        In conformità alla clausola 2, punto 1, dell’accordo quadro, quest’ultimo si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro.

5        La clausola 3 dell’accordo quadro, intitolata «Definizioni», così dispone:

«Ai fini del presente accordo:

1.      Ai fini del presente accordo, il termine “lavoratore a tempo determinato” indica una persona con un contratto o un rapporto di lavoro definiti direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico.

2.      Ai fini del presente accordo, il termine “lavoratore a tempo indeterminato comparabile” indica un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze».

6        La clausola 4 dell’accordo quadro, intitolata «Principio di non discriminazione», al punto 1 prevede quanto segue:

«Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive».

 Diritto spagnolo

7        L’articolo 69 della Ley 7/2005 de la Función Pública de Castilla y León (legge 7/2005 relativa al pubblico impiego della Comunità autonoma di Castiglia e León), del 24 maggio 2005 (BOE n. 162, dell’8 luglio 2005, pag. 24200), al paragrafo 1 così dispone:

«A prescindere dal posto da lui occupato, il dipendente pubblico di ruolo ha il diritto di percepire, quanto meno, l’indennità di funzione relativa ai posti del livello corrispondente al suo grado individuale».

8        Il Decreto 17/2018 por el que se regula la consolidación, convalidación y conservación del grado personal (decreto 17/2018 che disciplina la stabilizzazione, la convalida e il mantenimento del grado individuale), del 7 giugno 2018 (BOCyL n. 113, del 13 giugno 2018; in prosieguo: il «decreto 17/2018»), che, ai sensi del suo articolo 2, si applica ai dipendenti pubblici di ruolo della Comunità, al suo articolo 3 così recita:

«1.      La stabilizzazione del grado individuale è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a)      La nomina ad un posto in via definitiva, salvo per il grado di partenza dell’evoluzione professionale amministrativa.

b)      L’effettiva occupazione di uno o più posti di livello corrispondenti.

2.      Tali due condizioni devono essere soddisfatte secondo le modalità descritte nelle seguenti disposizioni».

9        Ai sensi dell’articolo 4 del decreto in parola:

«1.      La stabilizzazione del grado individuale richiede di essere stato nominato in via definitiva ad un posto di livello pari o superiore a quello del grado da stabilizzare.

2.      L’evoluzione professionale amministrativa inizia tuttavia al grado di partenza corrispondente al livello del posto assegnato al dipendente pubblico di ruolo dopo il superamento della procedura di selezione corrispondente, indipendentemente dalla modalità di occupazione di detto posto, fatta salva una domanda volontaria di stabilizzazione di un grado inferiore».

10      L’articolo 5, primo comma, del suddetto decreto è così formulato:

«La stabilizzazione del grado individuale è subordinata all’occupazione, a titolo provvisorio o in via definitiva, di uno o più posti di livello pari o superiore a quello del grado da stabilizzare, durante un periodo ininterrotto di due anni o durante un periodo complessivo di tre anni in caso di interruzione. Quando le due circostanze ricorrono, la stabilizzazione ha luogo alla data più favorevole al dipendente pubblico di ruolo».

11      Il successivo articolo 6 del decreto di cui trattasi recita:

«1.      Il grado da stabilizzare può essere superiore al grado individuale già acquisito fino a un massimo di due gradi, ma non può in nessun caso superare il livello del posto ottenuto in via definitiva, né l’intervallo di livelli corrispondente al sottogruppo o gruppo di classificazione professionale in cui rientra tale posto.

2.      La durata dell’occupazione di un posto a titolo temporaneo, vuoi a titolo di distacco vuoi di assegnazione provvisoria, viene computata ai fini della stabilizzazione solo se il livello dei posti occupati a titolo temporaneo è pari o superiore a quello del grado da stabilizzare.

3.      L’acquisizione di un nuovo grado individuale è subordinata al decorso di un periodo minimo di due anni a partire dalla data di stabilizzazione del grado anteriore.

4.      I periodi di occupazione sono calcolati in modo cronologico e sono contabilizzati una sola volta ai fini della stabilizzazione».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12      Dal 28 maggio 2001 al 21 gennaio 2008 il ricorrente nel procedimento principale ha occupato, in qualità di dipendente pubblico temporaneo e in forza di un’unica nomina, il posto di veterinario coordinatore presso la Comunità. In applicazione della classificazione dei posti del pubblico impiego ad essa applicabile, in forza della quale tutti i posti sono inquadrati per livelli su una scala che va da 1 a 30, al ricorrente nel procedimento principale è stato attribuito il grado individuale 24 per tale posto.

13      Con decreto del 7 marzo 2006, nell’ambito del procedimento di stabilizzazione dell’occupazione temporanea e di stabilità nell’impiego del personale sanitario, sono state aperte prove di selezione per l’inserimento nella categoria corpo tecnico superiore universitario, specificamente in relazione alla specialità «salute» (veterinari) della Comunità. Tale decreto prevedeva che i servizi prestati in qualità di dipendente pubblico temporaneo a posti assegnati a detto corpo fossero valutati nella misura di 0,25 punti per mese completo di servizio, entro il limite di un massimo di 40 punti.

14      Il ricorrente nel procedimento principale ha partecipato con successo alle dette prove ed è stato nominato, il 10 novembre 2015, con effetto dal 22 gennaio 2008, ad un posto in via definitiva per il quale gli è stato riconosciuto il grado individuale 22.

15      Con lettera in data 18 marzo 2019, il ricorrente nel procedimento principale ha chiesto alla Comunità di stabilizzare il grado individuale 24, con la motivazione che egli aveva occupato un posto corrispondente a tale grado in qualità di dipendente pubblico temporaneo.

16      La Comunità ha respinto suddetta domanda, sulla base del rilievo che il livello dei posti occupati in qualità di dipendente temporaneo o in via provvisoria non poteva essere stabilizzato e che il posto permanente al quale era stato nominato il ricorrente nel procedimento principale corrispondeva ad un grado inferiore al grado richiesto.

17      Il ricorrente nel procedimento principale ha proposto un ricorso dinanzi al giudice di primo grado competente, il quale ha dichiarato che il ricorrente poteva aspirare solo al grado individuale 22, corrispondente al livello del posto permanente cui era stato nominato in qualità di dipendente pubblico di ruolo.

18      Investito dell’appello avverso tale sentenza di primo grado, il Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Corte superiore di giustizia di Castiglia e León, Spagna), giudice del rinvio, rileva che la stabilizzazione del grado individuale 24 comporterebbe la promozione del ricorrente nel procedimento principale in un grado più elevato di quello – il grado 22 – corrispondente al posto cui è stato nominato in via definitiva, in violazione delle condizioni di stabilizzazione previste agli articoli 3 e 4 del decreto 17/2018.

19      Per quanto riguarda la compatibilità con la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro del rifiuto della Comunità di stabilizzare il grado individuale 24 del ricorrente nel procedimento principale corrispondente al posto da lui occupato in qualità di dipendente pubblico temporaneo, il giudice del rinvio si interroga, in primo luogo, sulla nozione di «lavoratore a tempo indeterminato comparabile» contenuta nella disposizione in parola. A tal proposito, esso rileva che la situazione del ricorrente nel procedimento principale, quando era dipendente pubblico temporaneo, era identica a quella di un dipendente pubblico di ruolo che occupava lo stesso posto per quanto riguarda le funzioni, il diploma richiesto, il regime, il luogo e le altre condizioni di lavoro, cosicché, sotto il profilo della stabilizzazione del grado individuale, si tratta in linea di principio di lavoratori comparabili. Il giudice del rinvio cita, a detto riguardo, la sentenza 1592/2018, del 7 novembre 2018 (ES:TS:2018:3744), con la quale il Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), tenendo conto, segnatamente, della sentenza dell’8 settembre 2011, Rosado Santana (C‑177/10, EU:C:2011:557), ha dichiarato che, tenuto conto della comparabilità delle situazioni tra i dipendenti temporanei e i dipendenti di ruolo, i servizi prestati dai dipendenti temporanei potevano essere presi in considerazione ai fini della stabilizzazione del grado individuale.

20      Tuttavia, il giudice del rinvio rileva, da un lato, che il ricorrente nel procedimento principale chiede non già che il beneficio della stabilizzazione del grado individuale 24 gli sia riconosciuto in via retroattiva, in quanto dipendente pubblico di ruolo, alla data della sua assunzione in qualità di dipendente pubblico temporaneo, ma che i servizi precedentemente prestati in qualità di dipendente pubblico temporaneo siano presi in considerazione ai fini della stabilizzazione del grado individuale 24 alla data della sua nomina in qualità di dipendente pubblico di ruolo. D’altro lato, il giudice del rinvio ricorda che un dipendente pubblico di ruolo che occupa temporaneamente, segnatamente in caso di distacco, un posto di livello superiore beneficia della stabilizzazione non già del grado corrispondente a tale posto, bensì di quello corrispondente al posto per il quale è stato nominato in via definitiva. In siffatte circostanze, il giudice del rinvio esprime dubbi quanto alla comparabilità delle situazioni nel contesto del procedimento principale e si chiede se la nozione di «lavoratore a tempo indeterminato comparabile» debba essere interpretata nel senso che si riferisce esclusivamente alla natura del rapporto con la Comunità, vale a dire a seconda che si tratti di un dipendente pubblico di ruolo o di un dipendente pubblico temporaneo, o se si debba parimenti tener conto del carattere definitivo o temporaneo del posto occupato dal dipendente pubblico di ruolo.

21      In secondo luogo, il giudice del rinvio adduce due «ragioni oggettive», ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro, che possono giustificare che non si tenga conto dei servizi prestati in qualità di dipendente pubblico temporaneo ai fini della stabilizzazione del grado individuale dopo la sua nomina come dipendente pubblico di ruolo. Da un lato, nella misura in cui di tali servizi si è tenuto conto nel corso della procedura di selezione per l’acquisizione dello status di dipendente pubblico di ruolo, la loro presa in considerazione ai fini della stabilizzazione del grado darebbe luogo ad una doppia risultante nella concessione alle persone nella situazione del ricorrente nel procedimento principale di un trattamento più vantaggioso rispetto a quello di cui beneficiano i dipendenti di ruolo che non sono stati dipendenti temporanei.

22      D’altro lato, per i dipendenti pubblici di ruolo, l’evoluzione professionale verticale e, pertanto, l’acquisizione dei gradi da stabilizzare sarebbero progressive, il che sarebbe la conseguenza della struttura amministrativa stessa e avrebbe lo scopo di motivare tali dipendenti di ruolo e di migliorarne la prestazione di servizi. Per contro, i dipendenti pubblici temporanei non sarebbero integrati in alcuna categoria e non sarebbero inquadrati in nessun gruppo, in quanto sarebbero nominati per coprire posti vacanti in diversi categorie e gruppi in funzione delle necessità, e non occuperebbero un posto in via definitiva. Orbene, la stabilizzazione del grado corrispondente al posto occupato in qualità di dipendente pubblico temporaneo potrebbe generare «salti» e «avanzamenti» nella suddetta evoluzione professionale verticale in quanto dipendente pubblico di ruolo, senza dover rispettare gli altri requisiti di legge, il che falserebbe la struttura di tale evoluzione.

23      In siffatto contesto, il giudice del rinvio rileva che, sebbene il Tribunal Supremo (Corte suprema) abbia considerato, in passato, che la stabilizzazione del grado individuale era possibile soltanto quando il posto era occupato in via definitiva, tenuto conto della sua importanza nella struttura della funzione pubblica, esso, nella sua sentenza citata al punto 19 della presente sentenza, ha applicato la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro, a prescindere dal carattere definitivo del posto occupato. Inoltre, il giudice del rinvio ritiene che, ai punti 47 e 50 della sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui (C‑72/18, EU:C:2019:516), riguardante un’integrazione salariale concessa ai dipendenti pubblici di ruolo e non ai dipendenti pubblici temporanei, la Corte abbia operato una distinzione tra la differenza di trattamento basata unicamente sull’anzianità e quella basata sull’avanzamento ai gradi superiori, lasciando intendere che quest’ultima disparità di trattamento potrebbe essere giustificata da altri elementi che si aggiungono a una mera durata di occupazione del posto di cui trattasi.

24      In tale contesto, il Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Corte superiore di giustizia di Castiglia e León) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)      Se la nozione di «lavoratore a tempo indeterminato comparabile» di cui alla clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro (...) debba essere interpretata nel senso che, nell’ambito della stabilizzazione del grado individuale, i servizi prestati in qualità di dipendente pubblico temporaneo da parte di un dipendente pubblico di ruolo, prima di acquisire tale status, debbano essere equiparati a quelli prestati da un altro dipendente pubblico di ruolo.

2)      Se la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro (...) debba essere interpretata nel senso che tanto il fatto che tale periodo sia già stato valutato e conteggiato per accedere allo status di dipendente pubblico di ruolo, quanto la configurazione della carriera verticale dei dipendenti pubblici nella legislazione nazionale costituiscono ragioni oggettive che giustificano che i servizi prestati in qualità di dipendente pubblico temporaneo da un dipendente pubblico di ruolo, prima di acquisire tale status, non vengano presi in considerazione per la stabilizzazione del grado individuale».

 Sulle questioni pregiudiziali

25      Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro osti ad una normativa nazionale in forza della quale, ai fini della stabilizzazione del grado individuale, non sono presi in considerazione i servizi che un dipendente pubblico di ruolo ha prestato in qualità di dipendente pubblico temporaneo prima di accedere allo status di dipendente pubblico di ruolo.

26      Anzitutto, occorre ricordare che la direttiva 1999/70 e l’accordo quadro trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (ordinanza del 22 marzo 2018, Centeno Meléndez, C‑315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

27      Le prescrizioni enunciate nell’accordo quadro sono quindi applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con gli altri enti del settore pubblico (ordinanza del 22 marzo 2018, Centeno Meléndez, C‑315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

28      Nel caso di specie, è pacifico che, in quanto dipendente pubblico temporaneo presso la Comunità durante oltre sei anni, il ricorrente nel procedimento principale era considerato un «lavoratore a tempo determinato», ai sensi dell’accordo quadro.

29      Occorre poi ricordare che la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro vieta che, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato siano trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni oggettive.

30      Occorre rilevare al riguardo che, sebbene, conformemente alla clausola 2, punto 1, dell’accordo quadro, quest’ultimo si applichi ai lavoratori a tempo determinato come definiti alla clausola 3 dell’accordo quadro, il fatto che il ricorrente nel procedimento principale abbia successivamente acquisito la qualifica di dipendente pubblico di ruolo e, pertanto, quella di lavoratore a tempo indeterminato, non gli impedisce di avvalersi del principio di non discriminazione enunciato alla clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro, in quanto egli mette in discussione una disparità di trattamento, ai fini della stabilizzazione del suo grado, per ciò che riguarda la presa in considerazione dei servizi svolti in qualità di dipendente pubblico temporaneo prima della sua nomina a dipendente pubblico di ruolo (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, Valenza e a., da C‑302/11 a C‑305/11, EU:C:2012:646, punti 34 e 35 e giurisprudenza ivi citata).

31      Peraltro, è giocoforza constatare, come rileva il giudice del rinvio, che la stabilizzazione del grado individuale sulla quale verte la normativa di cui trattasi nel procedimento principale costituisce una «condizione di impiego», ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro, essendo il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione, secondo la giurisprudenza costante della Corte, precisamente quello dell’impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C‑72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

32      Infatti, da un lato, deriva dagli articoli da 3 a 5 del decreto 17/2018 che la stabilizzazione del grado individuale è subordinata a due condizioni, vale a dire «la nomina ad un posto in via definitiva, salvo per il grado di partenza dell’evoluzione professionale amministrativa» e «l’effettiva occupazione di uno o più posti di livello corrispondenti» al posto precedentemente occupato. D’altro lato, conformemente all’articolo 69, paragrafo 1, della legge 7/2005 sul pubblico impiego della Comunità autonoma di Castiglia e León, suddetta stabilizzazione garantisce al dipendente pubblico di ruolo il diritto di percepire la retribuzione corrispondente al grado individuale stabilizzato anche in caso di cambiamento di posto. Essa costituisce del pari una condizione previa all’evoluzione professionale verticale del dipendente pubblico di ruolo.

33      Pertanto, nei limiti in cui dalla formulazione delle questioni sollevate dal giudice del rinvio risulta che queste si basano sulla premessa che i dipendenti pubblici temporanei sono trattati in modo meno favorevole rispetto ai dipendenti pubblici di ruolo per quanto riguarda la presa in considerazione dei servizi prestati in tali rispettive qualità ai fini della stabilizzazione del grado individuale, occorre esaminare, in primo luogo, se suddette due categorie di lavoratori si trovino in una situazione comparabile, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro.

34      Al fine di valutare se i lavoratori svolgano un lavoro identico o simile, ai sensi dell’accordo quadro, occorre stabilire, in conformità alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, del medesimo, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali lavoratori si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C‑72/18, EU:C:2019:516, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

35      Se spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, determinare se i dipendenti pubblici di ruolo e i dipendenti pubblici temporanei si trovino in una situazione comparabile (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C‑72/18, EU:C:2019:516, punto 35 e giurisprudenza ivi citata), dalla decisione di rinvio medesima risulta che, nella fattispecie in esame, la situazione del ricorrente di cui al procedimento principale, quando era dipendente pubblico temporaneo, era identica a quella in cui si trova come dipendente pubblico di ruolo per quanto attiene alle funzioni di veterinario coordinatore, il diploma richiesto, il regime, il luogo e le altre condizioni di lavoro.

36      Ciò posto, il giudice del rinvio rileva che un dipendente pubblico di ruolo che occupa temporaneamente, vale a dire nell’ambito di un distacco, un posto di livello superiore a quello cui è stato nominato in via definitiva stabilizza il grado corrispondente non già al posto occupato nell’ambito di un distacco, ma al posto cui è stato definitivamente nominato. Pertanto, esso si chiede se la stabilizzazione, da parte di un dipendente pubblico di ruolo, del grado più elevato che gli spettava allorché era dipendente temporaneo costituisca una discriminazione alla rovescia a danno dei dipendenti pubblici di ruolo.

37      Al riguardo, occorre sottolineare che dalla formulazione della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro risulta che è sufficiente che i lavoratori a tempo determinato di cui trattasi siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, perché i primi possano legittimamente rivendicare il beneficio di tale clausola (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C‑72/18, EU:C:2019:516, punto 31).

38      Orbene, risulta che il ricorrente nel procedimento principale ha occupato per diversi anni, in qualità di dipendente pubblico temporaneo e in forza di un’unica nomina, il posto di veterinario coordinatore presso la Comunità, per il quale gli è stato attribuito il grado individuale 24 in forza del sistema di classificazione dei posti applicabile a quest’ultima. Pertanto, la situazione del ricorrente nel procedimento principale deve essere paragonata a quella di un dipendente pubblico di ruolo che occupa un posto del genere in via definitiva.

39      Ne consegue, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio alla luce di tutti gli elementi pertinenti, che si deve ritenere che la situazione di un dipendente pubblico temporaneo, come quella del ricorrente nel procedimento principale prima dell’acquisizione da parte di quest’ultimo dello status di dipendente pubblico di ruolo, sia comparabile a quella di un dipendente pubblico di ruolo che occupa, in via definitiva, lo stesso posto che era occupato dal suddetto dipendente pubblico temporaneo.

40      In siffatte circostanze, occorre verificare, in secondo luogo, se sussistano «ragioni oggettive», ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro, idonee a giustificare la differenza di trattamento menzionata al punto 33 della presente sentenza.

41      Dalla giurisprudenza costante della Corte risulta che la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s’inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l’espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C‑72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

42      Per contro, la nozione in parola non può essere intesa nel senso di autorizzare a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest’ultima è prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2011, Rosado Santana, C‑177/10, EU:C:2011:557, punto 72 e giurisprudenza ivi citata).

43      Il riferimento alla natura temporanea del lavoro dei dipendenti pubblici temporanei non è tale da costituire, di per sé solo, una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C‑72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

44      Per quanto riguarda le eventuali giustificazioni della disparità di trattamento constatata nel procedimento principale, il giudice del rinvio menziona, da un lato, l’evoluzione professionale verticale dei dipendenti pubblici di ruolo, che è progressiva e che deriva dalla stessa struttura amministrativa.

45      A tale riguardo, nei limiti in cui l’evoluzione professionale verticale nonché la stabilizzazione del grado individuale sono inerenti allo status dei dipendenti pubblici di ruolo, occorre ricordare che, in considerazione del margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri per quanto riguarda l’organizzazione delle loro amministrazioni pubbliche, questi ultimi possono, in linea di principio, senza violare la direttiva 1999/70 e l’accordo quadro, stabilire condizioni per l’accesso allo status di dipendente pubblico di ruolo nonché delle condizioni di impiego di tali dipendenti pubblici di ruolo (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C‑72/18, EU:C:2019:516, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

46      Se è vero che la direttiva 1999/70 e l’accordo quadro non ostano quindi, in linea di principio, a che la stabilizzazione del grado individuale sia riservata ai soli dipendenti pubblici di ruolo, ciò non toglie che la normativa di uno Stato membro non può imporre una condizione generale ed astratta relativa alla sola natura temporanea del lavoro dei dipendenti temporanei, senza tener conto della natura particolare delle mansioni svolte e delle caratteristiche inerenti a queste ultime.

47      Al riguardo occorre tuttavia constatare che, come risulta dalla decisione di rinvio, la normativa nazionale applicabile nel procedimento principale prevede che il solo fatto dell’occupazione temporanea, da parte di un dipendente pubblico di ruolo, di un posto cui corrisponde un grado superiore a quello corrispondente al posto da lui occupato in via definitiva non gli conferisce automaticamente il diritto di stabilizzare tale grado superiore.

48      In siffatto contesto, consentire la stabilizzazione, da parte di un dipendente pubblico di ruolo, del grado più elevato che gli spettava allorché era dipendente pubblico temporaneo potrebbe costituire una discriminazione alla rovescia a danno dei dipendenti pubblici di ruolo che sono stati distaccati temporaneamente ad un posto cui corrisponde un grado superiore a quello corrispondente al posto cui sono stati nominati in via definitiva.

49      Pertanto, nei limiti in cui, pur escludendo la stabilizzazione automatica del grado occupato temporaneamente, la normativa nazionale applicabile nel procedimento principale consente di tener conto, ai fini della determinazione del grado da stabilizzare, del periodo trascorso in un posto temporaneo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, la normativa in parola deve essere applicata in maniera uguale alle persone che hanno occupato tale posto temporaneo in qualità di dipendenti pubblici temporanei o come dipendenti pubblici di ruolo nominati in via definitiva.

50      D’altro lato, il giudice del rinvio ritiene che, poiché è stato tenuto conto dei servizi prestati dal ricorrente nel procedimento principale in qualità di dipendente pubblico temporaneo nel corso della procedura di selezione che gli ha consentito di acquisire lo status di dipendente pubblico di ruolo, la loro presa in considerazione ai fini della stabilizzazione del grado individuale equivarrebbe a una doppia valutazione di tali servizi, il che porterebbe ad accordare al ricorrente nel procedimento principale un trattamento vantaggioso rispetto ad altri dipendenti pubblici di ruolo.

51      Tuttavia, la fissazione di condizioni di accesso allo status di dipendente pubblico di ruolo e il beneficio, da parte di un siffatto dipendente di ruolo, della stabilizzazione del grado individuale, la quale, come menzionato ai punti 31 e 32 della presente sentenza, costituisce una condizione di impiego, sono due aspetti distinti dal regime applicabile ai dipendenti pubblici di ruolo, cosicché la presa in considerazione dei servizi prestati dall’interessato in qualità di dipendente pubblico temporaneo a titolo dell’accesso allo status di dipendente pubblico di ruolo o a titolo di stabilizzazione del grado individuale non può essere considerata come comportante una doppia valutazione dei suddetti servizi ai fini unicamente della stabilizzazione del grado individuale.

52      Pertanto, se, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 45 della presente sentenza, è legittimo prevedere condizioni di accesso allo status di dipendenti pubblici di ruolo, la fissazione di tali condizioni di accesso non può giustificare una disparità di trattamento rispetto alle condizioni della stabilizzazione in parola.

53      Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alle questioni sollevate dichiarando che la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro osta ad una normativa nazionale in forza della quale, ai fini della stabilizzazione del grado individuale, non sono presi in considerazione i servizi che un dipendente pubblico di ruolo ha prestato in qualità di dipendente pubblico temporaneo prima di accedere allo status di dipendente pubblico di ruolo.

 Sulle spese

54      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, osta ad una normativa nazionale in forza della quale, ai fini della stabilizzazione del grado individuale, non sono presi in considerazione i servizi che un dipendente pubblico di ruolo ha prestato in qualità di dipendente pubblico temporaneo prima di accedere allo status di dipendente pubblico di ruolo.

Firme


*      Lingua processuale: lo spagnolo.