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Ricorso proposto il 17 maggio 2013 – Emadi / Consiglio

(Causa T-274/13)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hamid Reza Emadi (Teheran, Iran) (rappresentante: avv. T. Walter)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento (UE) n. 206/2013 del Consiglio, dell’11 marzo 2013, che attua l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran, nella parte in cui riguarda il sig. Hamid Reza Emadi;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa del ricorrente

Il Consiglio avrebbe violato il diritto del ricorrente ad una tutela giurisdizionale effettiva e, segnatamente, l’obbligo di motivazione, in quanto non avrebbe fornito una motivazione sufficiente per l’iscrizione del ricorrente nell’allegato del regolamento di esecuzione impugnato;

il Consiglio avrebbe violato il diritto del ricorrente al contraddittorio, poiché non gli avrebbe dato l’opportunità, prevista dall’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 359/20111 , di prendere posizione sull’inserimento nell’elenco delle sanzioni e di chiedere in tal modo un riesame da parte del Consiglio.

Secondo motivo, vertente sull’infondatezza dell’iscrizione del ricorrente nell’elenco delle sanzioni

I motivi forniti dal Consiglio per l’iscrizione del ricorrente nell’elenco delle sanzioni non consentirebbero di individuare l’esatto fondamento giuridico su cui il Consiglio si è basato;

il Consiglio sarebbe incorso in un errore manifesto di valutazione dei fatti includendo il ricorrente nell’elenco di cui all’allegato del regolamento di esecuzione controverso;

segnatamente, l’unica ragione concreta fornita nell’elenco delle sanzioni dal Consiglio per l’iscrizione del ricorrente nel medesimo non sarebbe giustificata.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio della doppia sanzione (ne bis in idem)

L’unica ragione concreta fornita dal Consiglio per l’iscrizione del ricorrente nell’elenco delle sanzioni avrebbe già comportato una sanzione dell’autorità regolatrice per le società di comunicazione britannica;

il Consiglio non sosterebbe che, nonostante o successivamente a tale sanzione, si sarebbero verificate violazioni ulteriori tali da giustificare l’iscrizione nell’elenco delle sanzioni.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente, rispettivamente della libertà di radiodiffusione, di opinione, di movimento e del diritto di proprietà

L’iscrizione del ricorrente nell’elenco delle sanzioni rappresenterebbe un’ingerenza ingiustificata e sproporzionata nella libertà dei mezzi di comunicazione e nella sua libertà di opinione che mira in particolare ad ostacolare il ricorrente o l’emittente radiotelevisivo per il quale lavora, nei suoi resoconti sull’Europa e dall’Europa;

l’iscrizione del ricorrente nell’elenco delle sanzioni rappresenterebbe un’ingerenza ingiustificata e sproporzionata in altri diritti fondamentali tutelati (diritto alla proprietà, libertà di esercizio di un’attività economica, libertà di movimento).

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1 Regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (GU L 100, pag. 1).