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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Deutschen Post AG contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 4 settembre 2002.

    (Causa T-266/02)

    Lingua processuale: il tedesco

Il 4 settembre 2002, la Deutsche Post AG, Bonn (Germania), rappresentata dagli avv.ti J. Sedemund e Th. Lübbig, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

(annullare la decisione della Commissione 19 giugno 2002 61/99 (ex NN 153/96) in materia di aiuti di Stato;

(condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Oggetto della decisione impugnata è un'insufficiente copertura dei costi nel settore dei servizi di inoltro pacchi tra utenti commerciali, la cui compensazione costituirebbe un sovvenzionamento interno illegittimo. Con tale decisione la Commissione ha dichiarato che il sostegno statale, che la Germania ha concesso in favore della ricorrente per un importo di EUR 572 mio, è incompatibile col mercato comune. Essa stabilisce che la compensazione statale per costi aggiuntivi netti di una politica di sconti qualora abbia l'effetto di ridurre i costi normalmente connessi ai servizi di ritiro e recapito a domicilio di pacchi in regime di concorrenza, costituisce un vantaggio ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE.

La ricorrente impugna tale decisione ed espone che la medesima insufficienza di copertura dei costi era già oggetto della decisione della Commissione 20 marzo 2000 1 adottata in forza dell'art. 82 CE e che le due decisioni hanno esiti totalmente diversi per quanto riguarda il periodo, l'ammontare e la fonte del finanziamento dell'asserita insufficiente copertura dei costi. La ricorrente fa valere che l'insufficiente copertura dei costi di cui alla decisione riguarderebbe un calcolo non corretto.

Inoltre la ricorrente fa valere che l'affermazione della Commissione secondo la quale l'insufficiente copertura dei costi contestata sarebbe stata originata da una politica di sconti aggressiva e pertanto non sarebbe in rapporto causale con gli obblighi di servizio pubblico della ricorrente, sarebbe priva di qualsiasi prova e sarebbe manifestamente infondata. Inoltre la Commissione avrebbe oltrepassato le sue competenze nel settore delle prestazioni di interesse pubblico, poiché, secondo la giurisprudenza, essa non avrebbe l'autorità per decidere l'ammontare dei costi o l'efficienza dell'erogatore del servizio postale.

La ricorrente fa valere, che la Commissione non avrebbe correttamente applicato l'art. 87 CE e che non avrebbe rispettato la giurisprudenza in materia di accertamento di aiuti di Stato alle imprese che forniscono prestazioni di interesse pubblico. La Commissione avrebbe trascurato tutte le prove in base alle quali la decisione di sovvenzionamento interno in favore del servizio di inoltro pacchi tra utenti commerciali deve essere "imputabile" alle autorità statali della Repubblica federale. Inoltre la Commissione non avrebbe riconosciuto che una compensazione delle perdite puramente interna non costituirebbe un aiuto di Stato, ma rientrerebbe solo nell'ambito di applicazione dall'art. 82 CE. Essa non avrebbe inoltre riconosciuto che il finanziamento della temporanea copertura dei costi era una decisione economicamente ragionevole.

Infine la ricorrente fa valere che la Commissione avrebbe violato il principio del rispetto dei diritti di difesa.

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1 - (Decisione della Commissione 23 marzo 2001, 2001/354/CE in un procedimento a norma dell'art. 82 de Trattato CE (causa COMP/35.141 Deutsche Post AG) (GU L 125, pag. 27).