Language of document : ECLI:EU:T:2008:235

Causa T‑266/02

Deutsche Post AG

contro

Commissione delle Comunità europee

«Aiuti di Stato — Misure adottate dalle autorità tedesche a favore della Deutsche Post AG — Decisione in cui si dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e si dispone il suo recupero — Servizio di interesse economico generale — Compensazione di costi aggiuntivi generati da una politica di vendita sottocosto nel settore del trasporto di pacchi a domicilio — Assenza di vantaggio»

Massime della sentenza

1.      Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Misure dirette a compensare il costo delle missioni di servizio pubblico assunte da un’impresa — Esclusione — Presupposti

(Artt. 86, n. 2, CE e 87, n. 1, CE)

2.      Concorrenza — Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale — Compensazione dei costi generati dalla missione di servizio pubblico — Qualificazione come aiuto di Stato — Esclusione

(Artt. 86, n. 2, CE e 87, n. 1, CE)

3.      Aiuti concessi dagli Stati — Procedimento amministrativo — Possibilità per la Commissione di fondare la sua decisione sulle informazioni disponibili — Presupposto — Preventivo esercizio del potere di ingiunzione nei confronti dello Stato membro interessato

(Art. 88, n. 2, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 5, n. 2, 10, n. 3, e 13, n. 1)

4.      Aiuti concessi dagli Stati — Esame delle denunce — Obblighi della Commissione

(Art. 88, n. 2, CE)

1.      Nei limiti in cui un intervento statale dev’essere considerato come una compensazione diretta a rappresentare la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, cosicché tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l’effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto a quelle che fanno loro concorrenza, tale intervento non ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE.

Affinché, in un caso concreto, una siffatta compensazione possa sottrarsi alla qualificazione di aiuto di Stato, devono ricorrere taluni presupposti. In primo luogo, l’impresa beneficiaria dev’essere effettivamente incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico e tali obblighi devono essere definiti in modo chiaro. In secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere definiti preliminarmente in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che la compensazione comporti un vantaggio economico atto a favorire l’impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti. In terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento. In quarto luogo, quando la scelta dell’impresa da incaricare dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell’ambito di una procedura di appalto pubblico, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente attrezzata al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l’adempimento dei detti obblighi.

(v. punti 72-73)

2.      Quando sono state concesse a un’impresa risorse di Stato come compensazione di costi aggiuntivi connessi allo svolgimento di un servizio d’interesse economico generale alle condizioni stabilite dalla sentenza 24 luglio 2003, causa C‑280/00, Altmark, la Commissione non può, senza privare l’art. 86, n. 2, CE, di qualsivoglia effetto utile, qualificare quale aiuto di Stato, del tutto o in parte, le risorse pubbliche concesse, se l’importo complessivo di tali risorse resta inferiore ai costi aggiuntivi generati dallo svolgimento del suddetto compito.

(v. punto 74)

3.      Nell’ambito del procedimento amministrativo in materia di aiuti di Stato, la Commissione è abilitata ad adottare una decisione sul fondamento delle informazioni disponibili quando essa è confrontata a uno Stato membro che non adempie al suo dovere di collaborazione e che si astiene dal fornirle le informazioni da essa richieste per esaminare la compatibilità di un aiuto con il mercato comune. Tuttavia, prima di adottare una tale decisione, la Commissione deve rispettare taluni requisiti procedurali. In particolare, essa deve ingiungere allo Stato membro di fornirle, nel termine da essa impartito, tutti i documenti, le informazioni e i dati necessari per esaminare la compatibilità dell’aiuto con il mercato comune. Solo nel caso in cui lo Stato membro ometta di fornire le informazioni richieste, nonostante l’ingiunzione della Commissione, quest’ultima ha il potere di porre fine al procedimento e di emanare la decisione che dichiara la compatibilità o l’incompatibilità dell’aiuto col mercato comune in base agli elementi di cui dispone. Tali requisiti sono stati ripresi ed attuati all’art. 5, n. 2, all’art. 10, n. 3, e all’art. 13, n. 1, del regolamento n. 659/1999, relativo all’applicazione dell’articolo 88 CE.

(v. punto 75)

4.      La Commissione è tenuta, per applicare correttamente le norme fondamentali del Trattato relative agli aiuti di Stato, a procedere a un esame diligente ed imparziale della denuncia, il che può rendere necessario che essa proceda all’esame di elementi che non siano stati espressamente menzionati dal denunciante. A ciò si aggiunge che la Commissione è tenuta a verificare l’esistenza di un reale vantaggio per il destinatario dell’aiuto. Così, nel caso di trasferimenti di risorse di Stato a un’impresa incaricata di una missione di servizio d’interesse economico generale la Commissione non può ignorare le informazioni che lo Stato membro che elargisce l’aiuto le ha fornito al fine di dimostrare l’assenza di vantaggi mediante risorse pubbliche né può concludere nel senso dell’esistenza di un aiuto senza aver previamente verificato se le risorse pubbliche abbiano conferito un vantaggio al beneficiario.

(v. punto 92)