Language of document : ECLI:EU:C:2023:452

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

8 giugno 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articoli 33 e 36 – Riconoscimento di una decisione pronunciata in uno Stato membro – Invocazione in via incidentale dinanzi a un giudice di un altro Stato membro – Effetti prodotti da tale decisione nello Stato d’origine – Ricevibilità di un’azione proposta nello Stato membro richiesto successivamente a detta decisione – Norme processuali nazionali che impongono la concentrazione delle domande nell’ambito di un solo giudizio»

Nella causa C‑567/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Corte di Cassazione, Francia), con decisione dell’8 settembre 2021, pervenuta in cancelleria il 15 settembre 2021, nel procedimento

BNP Paribas SA

contro

TR,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, M. Safjan, N. Piçarra, N. Jääskinen (relatore) e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per BNP Paribas SA, da V. Bringer, N. Coutrelis e M. Lévis, avocats;

–        per TR, da A. Lyon-Caen, T. Lyon-Caen e F. Thiriez, avocats;

–        per il governo francese, da A. Daniel e a.-L. Desjonquères, in qualità di agenti;

–        per il governo svizzero, da N. Marville-Dosen e J. Schickel-Küng, in qualità di agenti;

–         per la Commissione europea, da S. Noë e W. Wils, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 febbraio 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 33 e 36 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la BNP Paribas SA e TR, in relazione al licenziamento di quest’ultimo, che è stato oggetto di una decisione pronunciata da un giudice inglese, i cui effetti sulla ricevibilità di un’azione proposta successivamente, dinanzi ai giudici francesi, danno luogo ad una contestazione.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Regolamento n. 44/2001

3        I considerando 2, 6, 16 e 19 del regolamento n. 44/2001 sono così formulati:

«(2)      Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice.

(...)

(6)      Per la realizzazione dell’obiettivo della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, è necessario ed opportuno che le norme riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni siano stabilite mediante un atto giuridico comunitario cogente e direttamente applicabile.

(...)

(16)      La reciproca fiducia nella giustizia in seno alla Comunità implica che le decisioni emesse in un altro Stato membro siano riconosciute di pieno diritto, ossia senza che sia necessario esperire alcun procedimento, salvo che vi siano contestazioni.

(...)

(19)      È opportuno garantire la continuità tra la [Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32)] e il presente regolamento e a tal fine occorre prevedere adeguate disposizioni transitorie. La stessa continuità deve caratterizzare altresì l’interpretazione delle disposizioni [di tale] convenzione (...) ad opera della Corte (...)».

4        L’articolo 33 di detto regolamento, contenuto nel capo III del medesimo, relativo al riconoscimento e all’esecuzione, nella sezione 1 di tale capo, intitolata «Riconoscimento», prevede quanto segue:

«1.      Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

2.      In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale può far constatare, secondo il procedimento di cui alle sezioni 2 e 3 del presente capo, che la decisione deve essere riconosciuta.

3.      Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale davanti ad un giudice di uno Stato membro, tale giudice è competente al riguardo».

5        In tale sezione 1, l’articolo 36 del regolamento n. 44/2001 così recita:

«In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito».

6        Tale regolamento è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1). Tuttavia, ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, il regolamento n. 44/2001 continua ad applicarsi alle decisioni emesse nei procedimenti promossi anteriormente al 10 gennaio 2015 che rientrano nell’ambito di applicazione di quest’ultimo regolamento.

 Accordo di recesso

7        L’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 7; in prosieguo: l’«accordo di recesso») è stato adottato il 17 ottobre 2019 ed è entrato in vigore il 1º febbraio 2020.

8        L’articolo 67 di tale accordo, intitolato «Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie e relativa cooperazione tra autorità centrali», al paragrafo 2, lettera a), prevede quanto segue:

«Nel Regno Unito, nonché negli Stati membri in situazioni che coinvolgano il Regno Unito, al riconoscimento e all’esecuzione delle sentenze, delle decisioni, degli atti pubblici, delle transazioni e degli accordi giudiziari, gli atti o le disposizioni seguenti si applicano come segue:

a)      il regolamento (…) n. 1215/2012 si applica al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni emesse nelle azioni proposte prima della fine del periodo di transizione (…)».

9        L’articolo 126 di detto accordo prevede un periodo di transizione che decorre dalla data di entrata in vigore di quest’ultimo e termina il 31 dicembre 2020, durante il quale, conformemente all’articolo 127, paragrafo 1, primo comma, del medesimo accordo, il diritto dell’Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito, salvo che l’accordo di recesso non disponga diversamente.

 Diritto nazionale

 Diritto francese

10      L’articolo L. 1234-5, primo comma, del codice del lavoro, prevede quanto segue:

«Quando il dipendente non esercita il preavviso, ha diritto a un’indennità sostitutiva, salvo in caso di sua colpa grave».

11      Ai sensi dell’articolo L. 1234-9, primo comma, di tale codice:

«Il dipendente titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, licenziato (...), ha diritto a un’indennità di licenziamento, salvo in caso di colpa grave».

12      Ai sensi dell’articolo L. 1235-3 di detto codice, se il licenziamento di un dipendente avviene senza una causa reale e seria, il giudice può proporne la reintegrazione nell’impresa, mantenendo i suoi diritti acquisiti, e, qualora una delle parti rifiuti tale reintegrazione, il giudice concede al dipendente un’indennità a carico del datore di lavoro.

13      L’articolo R. 1452-6 dello stesso codice, nella versione in vigore prima della sua abrogazione ad opera del decreto n. 2016-660, del 20 maggio 2016, relativo alla giustizia del lavoro e al trattamento giudiziario del contenzioso del lavoro (JORF del 25 maggio 2016, testo n. 30), enunciava quanto segue:

«Tutte le domande collegate al contratto di lavoro in essere tra le medesime parti, siano esse proposte dall’attore o dal convenuto, formano oggetto di un solo giudizio.

Tale norma non è applicabile se le pretese si fondano su circostanze insorte o emerse successivamente alla data in cui è stato adito il Conseil de prud’hommes (Tribunale del lavoro, Francia)».

 Diritto del Regno Unito

14      L’Employment Rights Act 1996 (legge del 1996 sui diritti in materia di occupazione; in prosieguo: l’«ERA 1996») comprende una parte X, intitolata «Licenziamento ingiustificato».

15      Il capo I di tale parte X, intitolato «Diritto di non essere licenziati ingiustificatamente», contiene una sezione 98, così formulata:

«(1)      Nel determinare, ai fini della presente Parte, se il licenziamento di un dipendente sia giustificato o ingiustificato, spetta al datore di lavoro dimostrare:

(a)      il motivo (o, laddove ne esistano più di uno, il motivo principale) del licenziamento, e

(b)      che si tratta di un motivo rientrante nella sottosezione (2) o di un altro motivo sostanziale idoneo a giustificare il licenziamento di un dipendente che ricopre la posizione da questi occupata.

(2)      Un motivo rientra nella presente sottosezione se:

(...)

(b)      concerne la condotta del dipendente.

(...)

(4)      Quando il datore di lavoro ha soddisfatto i requisiti di cui alla sottosezione (1), la determinazione della questione se il licenziamento sia giustificato o ingiustificato (tenuto conto del motivo di cui il datore di lavoro ha fornito prova):

(a)      dipende dal fatto se, date le circostanze (compresa la dimensione e le risorse amministrative dell’impresa del datore di lavoro), il datore di lavoro abbia o meno agito in maniera ragionevole nel considerarlo un motivo valido per licenziare il dipendente, e

(b)      sarà definita in conformità all’equità e fondatezza del fascicolo.

(...)».

16      Il capo II di detta parte X, intitolato «Ricorsi in caso di licenziamento ingiustificato», contiene una sezione 118 secondo la quale, quando un giudice assegna indennità per licenziamento ingiustificato conformemente alle sezioni 112(4) e 117(3), tali indennità consistono, da un lato, in un «basic award» (indennità di base) e, dall’altro, in un «compensatory award» (indennità di compensazione).

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

17      Il 25 agosto 1998, in forza di un contratto di diritto inglese, la BNP Paribas, già BNP SA, ha assunto il convenuto nel procedimento principale affinché lavorasse presso la succursale situata a Londra (Regno Unito) di tale società francese.

18      Il 2 aprile 2009 tali parti hanno sottoscritto un contratto di lavoro a tempo indeterminato, di diritto francese, che prevedeva il distacco dell’interessato a Singapore. Successivamente, in forza di un addendum a tale contratto datato 16 agosto 2010, egli è stato assegnato alla succursale di Londra.

19      Con lettera del 30 settembre 2013, il convenuto nel procedimento principale è stato licenziato per colpa grave, a causa di fatti verificatisi nel corso del suo distacco a Singapore, licenziamento che egli ha contestato.

20      Dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, il 20 dicembre 2013, tale dipendente ha adito l’Employment Tribunal, London Central (Tribunale del lavoro di Londra, Regno Unito; in prosieguo: il «giudice inglese») con un’azione volta all’accertamento del licenziamento ingiustificato e al risarcimento del danno a tale titolo, formulando una riserva al fine di presentare, ulteriormente, domande di pagamento connesse alla risoluzione del suo contratto di lavoro.

21      Con sentenza del 26 settembre 2014 (in prosieguo: la «sentenza britannica»), detto giudice ha dichiarato tale azione fondata alla luce del diritto del Regno Unito e ha rinviato ad una successiva udienza gli altri punti relativi alle misure di risarcimento. La BNP Paribas ha versato all’interessato una somma di lire sterline (GBP) 81 175 (circa EUR 96 517) a titolo di indennità di compensazione. In tale sentenza, detto giudice ha, in particolare, esposto che la BNP Paribas aveva sanzionato il suo dipendente conformemente al codice del lavoro francese, ma che l’avvocato di tale società aveva accettato che la controversia fosse risolta in forza dell’ERA 1996 e della giurisprudenza del Regno Unito.

22      Il 27 novembre 2014 detto dipendente ha adito il conseil de prud’hommes de Paris (Tribunale del lavoro di Parigi, Francia,), al fine di ottenere la condanna della BNP Paribas a versargli diverse somme, in particolare, il risarcimento del danno per licenziamento senza causa reale e seria, un’indennità sostitutiva di preavviso, un’indennità di licenziamento nonché i bonus e i premi previsti dal suo contratto di lavoro. Con sentenza del 17 maggio 2016, tali domande sono state dichiarate irricevibili a motivo dell’autorità di cosa giudicata inerente alla sentenza britannica.

23      Con sentenza del 22 maggio 2019, la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia) ha annullato la sentenza del 17 maggio 2016. Essa ha considerato che la sentenza britannica avesse autorità di cosa giudicata nei limiti in cui aveva ritenuto il licenziamento non fondato su una causa reale e seria, ma che le domande del dipendente presentate in Francia fossero tuttavia ricevibili. Tale giudice ha rilevato che il ricorso proposto dinanzi al giudice inglese indicava esplicitamente che l’interessato chiedeva «un’indennità di base e di compensazione», ma non «le indennità e le prestazioni sociali connesse alla risoluzione del suo contratto di lavoro», che egli intendeva ottenere con un’azione dinanzi a un altro giudice. La Cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) ha ritenuto che le domande pecuniarie proposte dinanzi al giudice inglese non fossero le stesse e non avessero lo stesso titolo di quelle proposte dinanzi ad essa, cosicché nessuna autorità di cosa giudicata poteva essere loro opposta. Essa ha condannato la BNP Paribas al pagamento del risarcimento del danno per licenziamento senza causa reale e seria, di un’indennità sostitutiva di preavviso, di un’indennità di licenziamento nonché di bonus e premi, in applicazione del diritto francese e del contratto di lavoro di cui trattasi nel procedimento principale.

24      La BNP Paribas ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), giudice del rinvio nel presente procedimento. Essa invoca, in particolare, l’articolo 33 del regolamento n. 44/2001 per sostenere che, a causa della sentenza britannica, i giudici francesi non avevano la facoltà di esaminare le domande presentate dal dipendente interessato. A tale titolo, in primo luogo, essa ritiene che l’eccezione di cosa giudicata avrebbe dovuto essere valutata alla luce dell’autorità e dell’efficacia che la sentenza straniera rivestiva nello Stato membro in cui è stata pronunciata e che sarebbe stato necessario verificare se tale sentenza ostasse a che i giudici di un altro Stato membro statuissero su domande che avrebbero potuto essere formulate sin nel giudizio proposto in tale primo Stato. In secondo luogo, essa fa valere che, nella controversia principale, le domande proposte in Francia dal dipendente hanno lo stesso oggetto, vale a dire il risarcimento delle conseguenze del suo licenziamento, e lo stesso titolo, vale a dire il contratto di lavoro firmato il 2 aprile 2009, di quelle di cui era già stato investito il giudice inglese, di modo che esse si contrapporrebbero al giudicato di quest’ultimo, e sarebbero quindi irricevibili.

25      A tale riguardo, la Cour de cassation (Corte di Cassazione) si chiede, in primo luogo, se, alla luce degli articoli 33 e 36 del regolamento n. 44/2001, il riconoscimento di una decisione emessa da un giudice di uno Stato membro possa rendere irricevibile un’azione che vede contrapposte le stesse parti e fondata sul medesimo contratto, che è stata successivamente proposta in un altro Stato membro affinché si statuisca su domande non formulate dinanzi a detto giudice straniero, nella circostanza in cui il diritto dello Stato membro d’origine, vale a dire tale primo Stato, preveda una norma sulla concentrazione delle domande o sull’unicità del giudizio ed eventualmente il diritto dello Stato membro richiesto, vale a dire tale secondo Stato, preveda una norma analoga.

26      Secondo il giudice del rinvio, nel caso di specie, per quanto riguarda il diritto del Regno Unito, la BNP Paribas invoca la norma dell’«abuse of process» derivante dalla decisione del 20 luglio 1843, Henderson v. Henderson, della Court of Chancery (England and Wales) [Corte della Chancery (Inghilterra e Galles), Regno Unito], che «imporrebbe alle parti, quando la loro questione diventa oggetto di una controversia dinanzi a un giudice competente, di portare l’intera causa dinanzi a quest’ultimo affinché tutti gli aspetti di tale questione possano essere decisi, con riserva di appello, una volta per tutte». Il giudice del rinvio aggiunge che, per quanto riguarda il diritto francese, la cosiddetta norma dell’«unicità di giudizio» enunciata all’articolo R. 1452-6 del codice del lavoro, che prevede che tutte le domande connesse ad un contratto di lavoro tra le stesse parti debbano, in linea di principio, essere oggetto di un unico giudizio, era ancora in vigore al momento in cui era stato adito il conseil de prud’hommes de Paris (tribunale del lavoro di Parigi).

27      In secondo luogo, nell’ipotesi in cui si dichiari che l’irricevibilità non deriva dagli effetti di una decisione straniera, ai sensi dell’articolo 36 del regolamento n. 44/2001, in siffatte circostanze, il giudice del rinvio si interroga sull’incidenza di un’eventuale identità di «titolo» e di «oggetto» ai fini dell’applicazione degli articoli 33 e 36 di tale regolamento, in particolare alla luce delle domande specifiche proposte, nel caso di specie, rispettivamente dinanzi al giudice inglese e dinanzi ai giudici francesi.

28      A tale titolo, da un lato, il giudice del rinvio intende sapere se debbano essere qualificate come aventi un «medesimo oggetto» tutte le domande dirette a sanzionare pecuniariamente l’inadempimento di obblighi sorti da uno stesso contratto di lavoro, oppure se occorra distinguere tali domande a seconda che esse si riferiscano ad obblighi inerenti all’adempimento di tale contratto o ad obblighi specifici derivanti dalla risoluzione di quest’ultimo.

29      Dall’altro lato, tale giudice si chiede, più in particolare, se esista un’identità di «oggetto» tra, da un lato, un’indennità di compensazione dovuta in caso di licenziamento ingiustificato, come quella prevista nel diritto del Regno Unito dall’ERA 1996, e, dall’altro, un’indennità dovuta in caso di licenziamento senza causa reale e seria, come quella prevista nel diritto francese all’articolo L. 1235-3 del codice del lavoro, o eventualmente, un’indennità sostitutiva di preavviso e un’indennità di licenziamento, come quelle previste rispettivamente all’articolo L. 1234-5, primo comma, e all’articolo L. 1234-9, primo comma, di tale codice.

30      In terzo e ultimo luogo, esso intende sapere se un’azione quale quella in materia di licenziamento ingiustificato esistente nel Regno Unito e un’azione finalizzata al pagamento di bonus o di premi previsti da un contratto di lavoro debbano essere considerate come aventi il «medesimo titolo» e il «medesimo oggetto», qualora queste due azioni siano fondate su uno stesso rapporto contrattuale tra le parti.

31      In tali circostanze, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se gli articoli 33 e 36 del [regolamento n. 44/2001] debbano essere interpretati nel senso che, quando la legge dello Stato membro d’origine della decisione conferisce a quest’ultima un’autorità tale per cui essa impedisce che le medesime parti possano agire nuovamente per ottenere una pronuncia sulle domande che avrebbero potuto essere formulate nel giudizio iniziale, gli effetti spiegati dalla decisione de qua nello Stato membro richiesto ostano a che un giudice di quest’ultimo Stato, la cui legge applicabile ratione temporis prevedeva, in materia di diritto del lavoro, un analogo obbligo di concentrazione delle pretese, si pronunci su siffatte domande.

2)      In caso di risposta negativa alla prima questione, se gli articoli 33 e 36 del [regolamento n. 44/2001] debbano essere interpretati nel senso che un’azione come quella per “unfair dismissal” nel Regno Unito ha il medesimo titolo e il medesimo oggetto di un’azione quale quella in materia di licenziamento senza causa reale e seria nel diritto francese, di modo che le domande di risarcimento del danno per licenziamento senza causa reale e seria, di indennità sostitutiva del preavviso e di indennità di licenziamento avanzate dal dipendente dinanzi al giudice francese dopo aver ottenuto nel Regno Unito una decisione che accerta l’“unfair dismissal” e riconosce le indennità previste a tale titolo (“compensatory award”), sono irricevibili. A tale riguardo, se occorra distinguere tra il risarcimento del danno per licenziamento senza causa reale e seria che potrebbe avere il medesimo titolo e il medesimo oggetto del “compensatory award”, e le indennità di licenziamento e di preavviso che, nel diritto francese, sono dovute quando il licenziamento è fondato su una causa reale e seria ma non sono dovute in caso di licenziamento fondato su colpa grave.

3)      Parimenti, se gli articoli 33 e 36 del [regolamento n. 44/2001] debbano essere interpretati nel senso che un’azione come quella per “unfair dismissal” nel Regno Unito e un’azione diretta al pagamento di bonus o di premi previsti nel contratto di lavoro hanno il medesimo titolo e il medesimo oggetto quando tali azioni si fondano sullo stesso rapporto contrattuale tra le parti».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Osservazioni preliminari

32      In primo luogo, per quanto riguarda l’applicabilità ratione temporis del regolamento n. 44/2001, occorre osservare che quest’ultimo è stato abrogato e sostituito dal regolamento n. 1215/2012, ma che, in forza dell’articolo 66, paragrafo 2, di quest’ultimo, il primo regolamento continua ad applicarsi alle decisioni emesse nelle azioni proposte anteriormente al 10 gennaio 2015.

33      Pertanto, nell’ambito di una domanda di riconoscimento o di esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro, al fine di determinare quale di questi due regolamenti sia applicabile ratione temporis, occorre fare riferimento alla data di proposizione dell’azione conclusasi con la decisione di cui si chiede il riconoscimento o l’esecuzione (v., in tal senso, sentenza del 6 giugno 2019, Weil, C‑361/18, EU:C:2019:473, punto 24).

34      Nel caso di specie, l’azione conclusasi con la decisione di cui si chiede il riconoscimento nel procedimento principale è stata proposta il 20 dicembre 2013 dinanzi al giudice inglese. Ne consegue che il regolamento n. 44/2001 è applicabile ratione temporis alla controversia di cui è investito il giudice del rinvio.

35      In secondo luogo, per quanto riguarda l’applicabilità ratione loci del regolamento n. 44/2001 nonostante il recesso del Regno Unito dall’Unione europea, occorre rilevare che, conformemente all’articolo 67, paragrafo 2, lettera a), dell’accordo di recesso, in combinato disposto con gli articoli 126 e 127 dello stesso, il regolamento n. 1215/2012 si applica, nel Regno Unito nonché negli Stati membri in caso di situazioni che coinvolgono il Regno Unito, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni emesse nell’ambito di azioni giudiziarie proposte prima della fine del periodo di transizione, vale a dire il 31 dicembre 2020.

36      Ne consegue che anche le disposizioni relative al riconoscimento e all’esecuzione contenute nel regolamento n. 44/2001, che era già stato abrogato e sostituito dal regolamento n. 1215/2012 al momento dell’adozione dell’accordo di recesso, restano applicabili alle stesse condizioni.

37      Nel caso di specie, dato che la sentenza britannica di cui si chiede il riconoscimento in Francia è stata emessa nell’ambito di un’azione giudiziaria proposta il 20 dicembre 2013, il regolamento n. 44/2001 è applicabile ratione loci alla controversia principale.

38      In terzo luogo, per quanto riguarda l’interpretazione del regolamento n. 44/2001, occorre ricordare che, come emerge dal considerando 19 di quest’ultimo e nei limiti in cui tale regolamento sostituisce, nei rapporti tra gli Stati membri, la convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione a tale convenzione dei nuovi Stati membri (in prosieguo: la «convenzione di Bruxelles»), l’interpretazione fornita dalla Corte con riferimento alle disposizioni di tale convenzione vale anche per quelle del citato regolamento, qualora le disposizioni di tali atti possano essere qualificate come equivalenti (sentenza del 14 settembre 2017, Nogueira e a., C‑168/16 e C‑169/16, EU:C:2017:688, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

39      Alla luce delle disposizioni specificamente indicate nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale, occorre rilevare che una siffatta equivalenza sussiste tra, da un lato, gli articoli 26 e 29 della Convenzione di Bruxelles e, dall’altro, gli articoli 33 e 36 del regolamento n. 44/2001, dal momento che il testo di questi primi articoli è stato ripreso essenzialmente in questi secondi articoli. Pertanto, l’interpretazione già fornita dalla Corte in relazione agli uni vale anche per gli altri.

40      In quarto e ultimo luogo, per quanto riguarda la portata delle questioni sollevate nella presente causa, occorre precisare, da un lato, che la situazione di cui trattasi nel procedimento principale corrisponde all’ipotesi di cui all’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento n. 44/2001, ossia quella in cui il riconoscimento di una decisione emessa in uno Stato membro, detto «Stato membro d’origine», è invocato in via incidentale dinanzi a un giudice di un altro Stato membro, detto «Stato membro richiesto». Dall’altro lato, dalla relazione sulla Convenzione di Bruxelles, elaborata dal sig. P. Jenard (GU 1979, C 59, pag. 44), risulta che l’articolo 26, terzo comma, di tale Convenzione, che equivale all’articolo 33, paragrafo 3, di detto regolamento, «riguarda l’ipotesi in cui il riconoscimento è invocato in via incidentale, cioè come eccezione di cosa giudicata nel corso di un’altra procedura», al fine di impedire che la proposizione in tale altro Stato membro di domande vertenti su punti identici a quelli decisi da tale decisione rimetta in discussione quest’ultima.

 Sulla prima questione

41      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 33 del regolamento n. 44/2001, in combinato disposto con l’articolo 36 di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che il riconoscimento, nello Stato membro richiesto, di una decisione riguardante un contratto di lavoro, emessa nello Stato membro d’origine, abbia la conseguenza di comportare l’irricevibilità delle domande proposte dinanzi a un giudice dello Stato membro richiesto per il motivo che la normativa dello Stato membro d’origine prevede una norma processuale che prevede la concentrazione di tutte le domande relative a tale contratto di lavoro.

42      A tale riguardo, occorre rilevare, al pari dell’avvocato generale al paragrafo 37 delle sue conclusioni, che la nozione di «riconoscimento» non è definita dal regolamento n. 44/2001, il quale enuncia soltanto, al suo articolo 33, paragrafo 1, che le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento e, al suo articolo 36, che, in nessun caso, la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.

43      Conformemente a una giurisprudenza costante, le disposizioni del regolamento n. 44/2001 vanno interpretate in modo autonomo, alla luce del sistema e delle finalità di quest’ultimo (sentenze del 15 novembre 2012, Gothaer Allgemeine Versicherung e a., C‑456/11, EU:C:2012:719, punto 25, nonché del 7 marzo 2018, E.ON Czech Holding, C‑560/16, EU:C:2018:167, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

44      Per quanto riguarda gli obiettivi del regolamento n. 44/2001, dai considerando 2, 6 e 16 di quest’ultimo risulta che tale regolamento mira, in particolare, a garantire la libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale emesse negli Stati membri vincolati da detto regolamento, unificando le norme relative alla competenza giurisdizionale e semplificando le formalità richieste ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione di tali decisioni (v., in tal senso, sentenze del 4 ottobre 2018, Società Immobiliare Al Bosco, C‑379/17, EU:C:2018:806, punto 45 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 12 dicembre 2019, Aktiva Finants, C‑433/18, EU:C:2019:1074, punto 25).

45      Per quanto riguarda il sistema istituito dal regolamento n. 44/2001, il considerando 16 di quest’ultimo sottolinea l’importanza della reciproca fiducia nella giustizia in seno all’Unione, a maggior ragione quando i giudici degli Stati membri sono chiamati ad applicare norme comuni sulla competenza. Tale fiducia reciproca giustifica un riconoscimento di pieno diritto delle decisioni emesse in uno Stato membro, come previsto dall’articolo 33, paragrafo 1, di tale regolamento, e implica un’assenza di riesame del merito di tali decisioni, come richiesto dall’articolo 36 di detto regolamento (v., in tal senso, sentenze del 15 novembre 2012, Gothaer Allgemeine Versicherung e a., C‑456/11, EU:C:2012:719, punti 28, 35 e 37; del 26 settembre 2013, Salzgitter Mannesmann Handel, C‑157/12, EU:C:2013:597, punti 31 e 32, nonché del 16 luglio 2015, Diageo Brands, C‑681/13, EU:C:2015:471, punto 40).

46      Detta fiducia presuppone altresì che le disposizioni relative al principio del riconoscimento di una siffatta decisione, come quelle di cui all’articolo 33 del regolamento n. 44/2001, non siano interpretate restrittivamente, mentre le disposizioni che enunciano eccezioni a tale principio devono essere interpretate in modo restrittivo (v., in tal senso, sentenze del 15 novembre 2012, Gothaer Allgemeine Versicherung e a., C‑456/11, EU:C:2012:719, punti 28 e 30; del 16 luglio 2015, Diageo Brands, C‑681/13, EU:C:2015:471, punto 41, nonché del 20 giugno 2022, London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association, C‑700/20, EU:C:2022:488, punto 77 e giurisprudenza ivi citata).

47      In tale contesto, come la Corte ha già ricordato richiamando la relazione del sig. P. Jenard menzionata al punto 40 della presente sentenza, il riconoscimento deve «avere come effetto di attribuire alle decisioni l’autorità e l’efficacia che esse rivestono nello Stato in cui sono state pronunciate». Pertanto, una decisione straniera riconosciuta in forza dell’articolo 33 del regolamento n. 44/2001 deve avere nello Stato richiesto, in linea di massima, la medesima efficacia che essa ha nello Stato d’origine (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2012, Gothaer Allgemeine Versicherung e a., C‑456/11, EU:C:2012:719, punto 34 nonché giurisprudenza ivi citata).

48      Come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi da 42 a 52 delle sue conclusioni, da tale giurisprudenza discende che, quando il riconoscimento di una decisione emessa in uno Stato membro è invocato sul fondamento del regolamento n. 44/2001, occorre in linea di principio, da un lato, riferirsi unicamente alle norme giuridiche dello Stato membro d’origine per determinare gli effetti che tale decisione deve esplicare nello Stato membro richiesto e, dall’altro, attribuire a una siffatta decisione l’autorità e l’efficacia che essa riveste nello Stato membro d’origine.

49      Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che il diritto dello Stato membro d’origine impone alle parti di concentrare tutte le loro domande relative ad uno stesso rapporto giuridico nell’ambito di un unico giudizio, a pena di irricevibilità. Occorre quindi stabilire se una siffatta norma processuale rientri nell’ambito dell’autorità e dell’efficacia di una decisione emessa nello Stato membro d’origine qualora quest’ultima sia riconosciuta nello Stato membro richiesto, di modo che le nuove domande proposte successivamente dinanzi a un giudice dello Stato membro richiesto, tra le stesse parti e sulla base del medesimo rapporto giuridico, siano irricevibili.

50      A tale riguardo, occorre rilevare che una siffatta norma di diritto interno sulla concentrazione delle domande è di natura processuale e ha lo scopo di evitare che le domande connesse a uno stesso e unico rapporto giuridico che vincola le parti diano luogo ad una moltitudine di giudizi, sia nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia sia in quello delle parti interessate. Orbene, una norma del genere non è destinata a disciplinare l’autorità e l’efficacia che una decisione riveste nello Stato membro in cui è stata emessa, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 47 della presente sentenza. Pertanto, detta norma non è destinata ad applicarsi ai fini della determinazione degli effetti connessi a una decisione di cui il riconoscimento è invocato per opporsi alla ricevibilità di un’azione che vede contrapposte le stesse parti e che riguarda il medesimo rapporto giuridico, che è stata proposta in un altro Stato membro successivamente a tale decisione.

51      Come sottolineato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi da 58 a 62 delle sue conclusioni, un’interpretazione in senso contrario rischierebbe di rimettere in discussione l’applicazione delle disposizioni relative al riconoscimento, che figurano al capo III di tale regolamento, e potrebbe altresì compromettere l’attuazione delle disposizioni che stabiliscono in modo unificato la competenza dei giudici degli Stati membri, che figurano al capo II di detto regolamento, in quanto ciò potrebbe avere la conseguenza di impedire a una parte di proporre nuove domande dinanzi a un giudice pur designato come competente dal medesimo regolamento.

52      In ogni caso, la Corte ha ricordato che, sebbene il riconoscimento debba avere l’effetto, in linea di principio, di attribuire alle decisioni straniere l’autorità e l’efficacia che esse rivestono nello Stato membro in cui esse sono state pronunciate, la situazione è diversa nella fase dell’esecuzione di una decisione, per il motivo che, durante tale fase, non vi è alcun motivo per accordare a detta decisione diritti che non le spettano nello Stato membro d’origine o effetti che una decisione dello stesso tipo pronunciata direttamente nello Stato membro richiesto non produrrebbe (v., in tal senso, sentenze del 28 aprile 2009, Apostolides, C‑420/07, EU:C:2009:271, punto 66, nonché del 4 ottobre 2018, Società Immobiliare Al Bosco, C‑379/17, EU:C:2018:806, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

53      Analogamente, quando una decisione straniera è riconosciuta nello Stato membro richiesto, essa è integrata nell’ordinamento giuridico di tale Stato membro e si applicano le norme processuali di quest’ultimo.

54      Spetta al giudice del rinvio determinare quali siano le norme processuali applicabili a seguito del riconoscimento della decisione emessa nello Stato membro d’origine e le eventuali conseguenze processuali quanto alle domande formulate successivamente.

55      Alla luce di tutti i suesposti motivi, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 33 del regolamento n. 44/2001, in combinato disposto con l’articolo 36 di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che il riconoscimento, nello Stato membro richiesto, di una decisione riguardante un contratto di lavoro, emessa nello Stato membro d’origine, abbia la conseguenza di comportare l’irricevibilità delle domande proposte dinanzi a un giudice dello Stato membro richiesto per il motivo che la normativa dello Stato membro d’origine prevede una norma processuale che prevede la concentrazione di tutte le domande relative a tale contratto di lavoro, fatte salve le norme processuali dello Stato membro richiesto che possano applicarsi una volta effettuato tale riconoscimento.

 Sulla seconda e sulla terza questione

56      In considerazione della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda e alla terza questione.

 Sulle spese

57      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L’articolo 33 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in combinato disposto con l’articolo 36 di tale regolamento,

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a che il riconoscimento, nello Stato membro richiesto, di una decisione riguardante un contratto di lavoro, emessa nello Stato membro d’origine, abbia la conseguenza di comportare l’irricevibilità delle domande proposte dinanzi a un giudice dello Stato membro richiesto per il motivo che la normativa dello Stato membro d’origine prevede una norma processuale che prevede la concentrazione di tutte le domande relative a tale contratto di lavoro, fatte salve le norme processuali dello Stato membro richiesto che possano applicarsi una volta effettuato tale riconoscimento.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.