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Ricorso proposto il 29 giugno 2018 – ITSA / Commissione

(Causa T-396/18)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: International Tax Stamp Association Ltd (ITSA) (Sunbury-on-Thames, Regno Unito) (rappresentante: F. Scanvic, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento delegato (UE) 2018/573 della Commissione, del 15 dicembre 2017, relativo agli elementi principali dei contratti di archiviazione dei dati conclusi nell'ambito di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione, del 15 dicembre 2017, sulle norme tecniche per l'istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco, e la decisione di esecuzione (UE) 2018/576 della Commissione, del 15 dicembre 2017, relativa alle norme tecniche concernenti gli elementi di sicurezza applicati ai prodotti del tabacco.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8 del Protocollo OMS sull’eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco adottato a Seoul il 12 novembre 2012, che vieta che le operazioni di marcatura dei prodotti del tabacco siano affidate all’industria del tabacco. A tal riguardo la ricorrente considera che detto Protocollo, benché non sia ancora entrato in vigore, è stato concluso e firmato dall’Unione europea, circostanza che le vieterebbe di adottare atti che lo violino.

Essa sostiene, poi, che la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU 2014, L 127, pag. 1), sulla base della quale è stato adottato il regolamento impugnato nel caso di specie, può e deve essere interpretata nel senso della sua conformità con il predetto Protocollo, nonostante il fatto che di per sé stessa non vieti espressamente di affidare le operazioni di cui trattasi all’industria del tabacco.

Infine, qualora tale interpretazione non sia possibile, la direttiva stessa risulterebbe contraria al Protocollo e, pertanto, ai Trattati europei.

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