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Ordinanza del Tribunale del 16 maggio 2019 – ITSA / Commissione

(Causa T-396/18) 1

(«Ricorso di annullamento – Ravvicinamento delle legislazioni – Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti connessi – Istituzione e funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco – Regolamento delegato e atti di esecuzione – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: International Tax Stamp Association Ltd (ITSA) (Sunbury-on-Thames, Regno Unito) (rappresentante: F. Scanvic, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: I. Rubene e C. Valero, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento delegato (UE) 2018/573 della Commissione, del 15 dicembre 2017, relativo agli elementi principali dei contratti di archiviazione dei dati conclusi nell'ambito di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco (GU 2018, L 96, pag. 1), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione, del 15 dicembre 2017, sulle norme tecniche per l'istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco (GU 2018, L 96, pag. 7), e della decisione di esecuzione (UE) 2018/576 della Commissione, del 15 dicembre 2017, relativa alle norme tecniche concernenti gli elementi di sicurezza applicati ai prodotti del tabacco (GU 2018, L 96, pag. 57).

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

    Non vi è più luogo a statuire sulla domanda d’intervento del Consiglio dell’Unione europea.

International Tax Stamp Association Ltd (ITSA) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

Il Consiglio sopporterà le proprie spese relative all’istanza d’intervento.

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1 GU C 352 dell’1.10.2018.