Language of document : ECLI:EU:T:2019:342


 


 



Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 16 maggio 2019 – ITSA / Commissione

(causa T396/18)

«Ricorso di annullamento – Ravvicinamento delle legislazioni – Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti connessi – Istituzione e funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco – Regolamento delegato e atti di esecuzione – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità»

1.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri

(Art. 263, comma 4 TFUE)

(v. punto 21)

2.      Eccezione di illegittimità – Atti di cui può essere eccepita l’illegittimità – Atto a carattere generale su cui si fonda la decisione impugnata – Ricevibilità – Presupposti

(Art. 277 TFUE)

(v. punto 39)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento delegato (UE) 2018/573 della Commissione, del 15 dicembre 2017, relativo agli elementi principali dei contratti di archiviazione dei dati conclusi nell’ambito di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco (GU 2018, L 96, pag. 1), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione, del 15 dicembre 2017, sulle norme tecniche per l’istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco (GU 2018, L 96, pag. 7), e della decisione di esecuzione (UE) 2018/576 della Commissione, del 15 dicembre 2017, relativa alle norme tecniche concernenti gli elementi di sicurezza applicati ai prodotti del tabacco (GU 2018, L 96, pag. 57).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento del Consiglio dell’Unione europea.

3)

La International Tax Stamp Association Ltd (ITSA) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

4)

Il Consiglio sopporterà le proprie spese relative all’istanza di intervento.