Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 16 maggio 2019 – ITSA / Commissione
(causa T‑396/18)
«Ricorso di annullamento – Ravvicinamento delle legislazioni – Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti connessi – Istituzione e funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco – Regolamento delegato e atti di esecuzione – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità»
1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri
(Art. 263, comma 4 TFUE)
(v. punto 21)
2. Eccezione di illegittimità – Atti di cui può essere eccepita l’illegittimità – Atto a carattere generale su cui si fonda la decisione impugnata – Ricevibilità – Presupposti
(Art. 277 TFUE)
(v. punto 39)
Oggetto
| Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento delegato (UE) 2018/573 della Commissione, del 15 dicembre 2017, relativo agli elementi principali dei contratti di archiviazione dei dati conclusi nell’ambito di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco (GU 2018, L 96, pag. 1), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione, del 15 dicembre 2017, sulle norme tecniche per l’istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco (GU 2018, L 96, pag. 7), e della decisione di esecuzione (UE) 2018/576 della Commissione, del 15 dicembre 2017, relativa alle norme tecniche concernenti gli elementi di sicurezza applicati ai prodotti del tabacco (GU 2018, L 96, pag. 57). |
Dispositivo
1) | | Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) | | Non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento del Consiglio dell’Unione europea. |
3) | | La International Tax Stamp Association Ltd (ITSA) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
4) | | Il Consiglio sopporterà le proprie spese relative all’istanza di intervento. |