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Comunicazione sulla GU

 

SEQ CHAPTER \h \r 1

Ricorso della sig.ra Flavia Angeletti contro la Commissione delle Comunità europee, presentato l'8 dicembre 2003.

(Causa T-394/03)

Lingua processuale: il francese

L'8 dicembre 2003, la sig.ra Flavia Angeletti, residente in Nizza (Francia), rappresentata dagli avv.ti Juan Ramón Iturriagagoitia e Karine Delvolvé, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare le conclusioni mediche del 22 febbraio 2003, notificate il 7 ottobre 2003 e ricevute il 14 ottobre dalla sig.ra Flavia Angeletti;

annullare la decisione della Commissione 7 ottobre 2003, ricevuta il 14 ottobre 2003, che rifiuta di riconoscere l'origine professionale delle patologie di cui soffre la ricorrente;

annullare la decisione della Commissione 17 ottobre 2003, rettificata con lettera del

27 ottobre 2003, che addebita alla ricorrente talune spese ed onorari dei membri della commissione medica;

annullare il mandato della commissione medica comunicato alla ricorrente il

18 aprile 2003, in quanto atto preparatorio;

annullare la lettera del 5 maggio 2003 con cui la commissione medica rifiuta la comunicazione dei risultati di una TAC realizzata il 21 febbraio 2003, in quanto atto preparatorio;

annullare la decisione 30 gennaio 2001, di accoglimento della domanda della ricorrente introdotta con il reclamo del 4 settembre 2000 e il parere della commissione medica del 5 novembre 1999;

condannare la Commissione al pagamento della totalità delle spese e degli onorari della commissione medica;

condannare la Commissione al pagamente della totalità delle spese e degli onorari sostenuti dalla ricorrente nell'ambito del parere irregolare della commissione medica e della decisione dell'istituzione presa su tale base, maggiorati degli interessi;

condannare la Commissione al totale pagamento degli onorari e delle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti :

La ricorrente, ex dipendente della Commissione, ha lavorato per diversi anni nell'edificio BERLAYMONT, al tempo contaminato dall'amianto. Nel 1996, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'origine professionale della sua malattia e, nel 1998, ha chiesto che una commissione medica venisse consultata in conformità all'art. 21 della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi d'infortunio e di malattia professionale dei dipendenti delle Comunità europee. Tale commissione medica ha adottato un primo parere a maggioranza nel 2002 ma, in seguito ad un reclamo della ricorrente, la convenuta ha deciso di consultarla nuovamente. Con lettera del 7 ottobre 2003, la Commissione ha informato la ricorrente del deposito, da parte della commissione medica, delle conclusioni di quest'ultima. Con la stessa lettera, la Commissione ha informato la ricorrente che essa confermava la sua decisione di non riconoscere l'origine professionale delle patologie di cui soffriva la ricorrente. Con lettere del 17 e del 27 ottobre 2003, la Commissione ha addebitato alla ricorrente alcune spese ed onorari dei membri della commissione medica.

A sostegno delle sue conclusioni, la ricorrente adduce alcune irregolarità del parere della commissione medica, nonché delle decisioni e degli atti relativi, la violazione del dovere di sollecitudine relativamente alla decisione sulle spese e sugli onorari, la violazione del principio di buon andamento amministrazione, uno sviamento di potere, nonché la violazione del legittimo affidamento.

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