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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso del sig. Arnaldo Lucaccioni contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 dicembre 2003.

(Causa T- 399/03)

Lingua di procedura: il francese

Il 13 dicembre 2003 il sig. Arnaldo Lucaccioni, domiciliato a St-Leonard-on-Sea (Regno Unito), rappresentato dagli avv.ti Juan Ramón Iturriagagoitia Bassas e Karine Devolvé, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

--    annullare la decisione assunta dalla Commissione il 10 marzo 2003 in esecuzione della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 26 febbraio 2003, nella causa T-212/01;

--    annullare la relazione datata 25 ottobre 2000 del medico incaricato del fascicolo del ricorrente, comunicata alla ricorrente il 10 marzo 2003, nonché l'incarico che gli era stata affidato;

--    condannare la Commissione a tutte le spese del procedimento;

--    in via subordinata, dichiarare che la relazione 25 ottobre 2000 deve essere esclusa dalla procedura di aggravamento della malattia professionale di cui soffre il ricorrente e, eventualmente, dalla procedura di riapertura di una domanda di riconoscimento di malattia professionale.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, ex funzionario della Commissione ammesso a beneficiare di una pensione di invalidità permanente totale a causa di una malattia professionale, ha presentato, il 7 giugno 2000, una domanda basata su un preteso aggravamento della sua malattia professionale. Con decisione notificata al ricorrente mediante lettera 16 novembre 2000, la Commissione ha interrotto il procedimento previsto dall'art. 22 della disciplina comune relativa alla copertura dei rischi di incidente e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità Europa e e ha deciso di non dar seguito alla domanda del ricorrente. A seguito di un ricorso introdotto dal ricorrente, tale decisione della Commissione è stata annullata dal Tribunale con sentenza 26 febbraio 20031. Il 10 marzo 2003, la Commissione ha scritto al ricorrente, in seguito alla pronuncia della sentenza del Tribunale, per comunicargli la relazione del medico incaricato del suo fascicolo e per informarlo che non poteva accogliere la sua domanda, precisando che si trattava del progetto di decisione di cui all'art. 21 della disciplina comune.

Con il suo attuale ricorso, il ricorrente sollecita all'annullamento della decisione contenuta nella lettera 10 marzo 2003, nonché della relazione del medico. A sostegno delle proprie conclusioni, egli invoca la violazione della sentenza del Tribunale 26 febbraio 2003 pronunciata nella causa T- 212/01, la violazione dei diritti della difesa, errori materiali, nonché la violazione dell'obbligo di motivazione.

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1 - Causa T-212/01, pubblicata in GU C 331 del 24.11.01, pag. 25. Comunicazione della sentenza in GU C 112 del 10.05.03, pag. 31.