Language of document : ECLI:EU:C:2016:500

Causa C‑464/15

Admiral Casinos & Entertainment AG

contro

Balmatic Handelsgesellschaft mbH e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Wiener Neustadt)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Giochi d’azzardo – Normativa di uno Stato membro che stabilisce il divieto, penalmente sanzionato, di gestione di apparecchi automatici da gioco a vincita limitata (kleines Glücksspiel) in assenza di concessione da parte dell’autorità competente – Restrizione – Giustificazione – Proporzionalità – Valutazione della proporzionalità sulla base sia dell’obiettivo della normativa al momento dell’adozione che dei suoi effetti al momento della sua attuazione – Effetti accertabili inconfutabilmente in via empirica»

Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 giugno 2016

1.        Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Questione presentata in relazione ad una controversia circoscritta al territorio di un solo Stato membro – Inclusione alla luce dell’eventuale applicabilità del diritto dell’Unione alla suddetta controversia in ragione di un divieto di discriminazione previsto dal diritto nazionale

(Art. 267 TFUE)

2.        Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Giochi d’azzardo – Normativa nazionale che stabilisce il divieto, penalmente sanzionato, di gestione di apparecchi automatici da gioco a vincita limitata in assenza di concessione da parte dell’autorità competente – Giustificazione – Proporzionalità – Valutazione della proporzionalità sulla base sia dell’obiettivo della normativa al momento dell’adozione che dei suoi effetti al momento della sua attuazione

(Art. 56 TFUE)

1.        V. il testo della decisione.

(v. punti 22‑23)

2.        L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che, in sede di esame della proporzionalità di una normativa nazionale restrittiva nel settore dei giochi d’azzardo, occorre fondarsi non solo sull’obiettivo di tale normativa, così come appariva al momento della sua adozione, ma anche sugli effetti di detta normativa, valutati successivamente alla sua adozione.

Infatti, discende dalla sentenza del 30 aprile 2014, Pfleger e a., C‑390/12, che l’articolo 56 TFUE osta a una normativa nazionale, se essa non risponde effettivamente alla preoccupazione di ridurre le occasioni di gioco ovvero di contrastare le attività criminali connesse allo stesso in maniera coerente e sistematica. Orbene, proprio dall’utilizzo dei termini «in maniera coerente e sistematica» risulta che la normativa in questione deve rispondere alla preoccupazione di ridurre le occasioni di gioco ovvero di contrastare le attività criminali connesse allo stesso non solo al momento della sua adozione, ma anche successivamente. Inoltre, in sede di esame della proporzionalità, spetta al giudice nazionale effettuare le verifiche riguardo, in particolare, all’evoluzione della politica commerciale degli operatori autorizzati e alla situazione, al momento dei fatti di cui al procedimento principale, delle attività criminali e fraudolente connesse ai giochi d’azzardo. Di conseguenza, occorre considerare che, in sede di esame della proporzionalità, l’approccio adottato dal giudice nazionale deve essere non statico, bensì dinamico, nel senso che egli deve tenere conto dell’evoluzione delle circostanze successive all’adozione di detta normativa.

(v. punti 33‑37 e dispositivo)