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Ricorso proposto il 3 luglio 2013 – Kadhaf Al Dam / Consiglio e Commissione

(Causa T-348/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ahmed Mohammed Kadhaf Al Dam (Il Cairo, Egitto) (rappresentante: avv. H. de Charette)

Convenuti: Commissione europea e Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare

la decisione di mantenimento 2013/182, del 22 aprile 2013, che modifica la decisione 2011/137/PESC, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, nella parte in cui non ha espunto il nome del ricorrente dall’allegato II e dall’allegato IV della decisione 2011/137/PESC;

la decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, nella parte in cui i suoi allegati II e IV contengono il nome del ricorrente;

il regolamento del Consiglio dell’Unione europea n. 204/2011, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, nella parte in cui il suo allegato III contiene il nome del ricorrente;

inapplicabili nei suoi confronti;

condannare il Consiglio e la Commissione al pagamento della cifra simbolica di EUR 1 in riparazione del danno subìto;

condannare il Consiglio e la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente su una violazione dei diritti fondamentali. Tale motivo si suddivide in quattro capi, fondati:

su una violazione dei diritti della difesa del ricorrente, il quale non è stato sentito preliminarmente all’adozione delle misure restrittive nei suoi confronti;

sulla mancata notifica degli atti impugnati al ricorrente e ciò sebbene il suo indirizzo fosse conosciuto dalle autorità;

sull’assenza di motivazione, in quanto la motivazione che figura negli atti impugnati a sostegno delle misure restrittive adottate nei confronti del ricorrente non sarebbe collegata né alla situazione del momento in Libia né agli obiettivi perseguiti;

sull’assenza di udienza.

Secondo motivo, vertente su una violazione del diritto di proprietà. Tale motivo si suddivide in due capi, fondati:

sull’assenza di utilità pubblica o di interesse generale delle misure restrittive adottate nei confronti del ricorrente, il quale non aveva più alcuna relazione con il governo libico;

sulla mancanza di certezza giuridica.